Titolo

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clausola di rinuncia alla restituzione

Contratti

Il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento (Cass. 5365/24)

Le risoluzione che investe il contratto principale riverbera i suoi effetti anche sul contratto che si configura come  accessorio e che resta, per l’effetto, privo di causa

LA VICENDA

Un uomo sottoscriveva un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’auto ma la vettura non gli veniva consegnata. Di conseguenza, si rivolgeva alla società che gli aveva erogato il credito per ottenere la ripetizione delle rate medio tempore versate. In primo grado, la sua domanda veniva tuttavia respinta. In appello, viceversa, il contratto di finanziamento veniva annullato per difetto di causa. Su ricorso proposto dalla Società finanziaria il caso approdava, quindi, in Cassazione.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE

[…] affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario; ii) e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 5 marzo 2019, n. 6323; Cass. 25 maggio 2023, n. 14561).[…]

Cass. 14561/23 –> (Massima) Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 29/02/2024, n. 5365

(omissis)

Svolgimento del processo

1. – A.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma BMW Financial Service Italia Spa ed ha esposto:

– ) il 19 giugno 2009 aveva acquistato presso Usa Car di B.B. un’autovettura nuova Range Rover per il prezzo di Euro 49.500,00, corrispondo l’importo di Euro 20.000,00, ed ottenendo dalla convenuta un finanziamento di Euro 29.750,00, somma da destinare all’acquisto dell’autovettura, nonché di ulteriori Euro 309,63, Euro 2194,00, Euro 250,00;

– ) l’autovettura non gli era stata mai consegnata e, ciononostante, aveva continuato a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento.

Su tali premesse l’attore ha chiesto condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in pagamento delle rate di finanziamento, oltre al risarcimento del danno.

2. – Nel contraddittorio con la società convenuta, che ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa a fini di manleva il B.B., rimasto contumace, il Tribunale adito ha respinto la domanda e regolato in conseguenza le spese di lite.

3. – L’appello del A.A., cui ha resistito BMW Financial Service Italia Spa, è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha per quanto rileva così provveduto: “a) dichiara la nullità ai sensi dell’art. 1418, 2° comma, c.c., per mancanza di causa, del contratto di finanziamento del 26-6-2009, e annessi ed allegati atti, stipulato tra A.A. e BMW Financial Service Italia Spa; … c) condanna BMW Financial Service Italia Spa ai pagamento, in favore di A.A. della somma di Euro 39.486,31 … d) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposto da A.A. nei confronti di BMW Financial Service Italia Spa”.

4. – A fondamento della decisione il giudice distrettuale ha osservato: “Il tema della nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., è rilevabile di ufficio anche in grado di appello. Tuttavia già con la memoria del 31-1-2012, depositata in primo grado all’udienza di p.c. dell’8-2-2012, A.A. aveva sostenuto la connessione funzionale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, aveva dedotto che l’autoveicolo da lui acquistato non era mai stato immatricolato in Italia, che il libretto in suo possesso era falsificato e che sussisteva impossibilità dell’oggetto del contratto di compravendita con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell’articolo 1346 c.c. È … certo, in ogni caso, che l’autovettura che egli aveva acquistato dal concessionario B.B. … non gli è mai stata consegnata. Oggetto del presente giudizio è il contratto di finanziamento, sottoscritto tra le parti…; non è però dubitabile che tale contratto di finanziamento è collegato nella causa (art. 1325, n. 3, c.c.) al contratto di compravendita, nel senso che il contratto di finanziamento, appositamente stipulato dal compratore dell’autovettura con l’ente finanziatore presentatogli dal venditore, aveva lo scopo di procurare la provvista per l’acquisto dell’autovettura, tale risultato, l’acquisto dell’auto, non essendo altrimenti possibile per A.A. conseguire, non avendo egli la disponibilità immediata della provvista, che, appunto, la società finanziatrice direttamente erogava al venditore in cambio dell’obbligazione del A.A. di restituirle il prestito con il pagamento delle rate mensili. Ciò peraltro si evince dal contratto di finanziamento del 26-6-2009, nel quale sono indicati, quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo acquistato da A.A. … sia il prezzo di acquisto … quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento; infatti, soltanto attraverso il finanziamento si poteva realizzare l’acquisto dell’auto voluto dal A.A. Il contratto di finanziamento, quindi, era finalizzato all’acquisto dell’autovettura. Ne consegue che non essendosi realizzato l’acquisto dell’autovettura, il contratto di finanziamento è rimasto privo di causa, perché finalizzato al predetto acquisto, e come tale è nullo ai sensi dell’articolo 1418, 2° comma, c.c., per mancanza di causa”.

5. – Per la cassazione della sentenza BMW Bank GmbH Succursale Italiana, cessionaria dell’azienda di BMW Financial Service Italia Spa, ha proposto ricorso per un mezzo.

6. – A.A. resiste con controricorso.

7. – Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

7. – L’unico mezzo, che si protrae da pagina 9 a pagina 26 del ricorso denuncia: “Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. dell’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale (“Preleggi”) in relazione agli articoli 1321, 1322, 1325, 1372, comma 1, 1362 e 1363, cod. civ. ed in relazione agli articoli 1325, n. 2) e n. 3), 1418, comma 2, e 1421, cod. civ.”. In breve, la società ricorrente, dopo aver evidenziato l’inapplicabilità alla materia dell’articolo 125 quinquies del decreto legislativo numero 385 del 1993, nel testo novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141, risalendo la vicenda sostanziale al 2009, ed altresì l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 42 del codice del consumo, decreto legislativo numero 206 del 2005, nel testo applicabile quoad tempus, sia perché BMW Financial Service Italia Spa non operava in rapporto di esclusiva con il B.B., sia perché il A.A. non aveva preventivamente costituito in mora quest’ultimo, come richiesto dalla norma, ha sostenuto che il testo contrattuale conduceva ad escludere la sussistenza del collegamento contrattuale tra il finanziamento e l’acquisto del veicolo, tenuto conto del testo degli articoli 6.1 e 6.4 delle condizioni generali di contratto.

RITENUTO CHE

8. – Il ricorso va respinto.

Premesso che l’articolo 125 quinquies del decreto legislativo numero 385 del 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141, non è applicabile ratione temporis al caso in esame, mentre non risulta la – contestata – sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicabilità del citato articolo 42, e neppure risulta la sussistenza di analoghi presupposti per l’applicabilità della disciplina del credito al consumo, la conformità a diritto della verifica di sussistenza del rapporto di collegamento negoziale ritenuta dalla Corte di merito va effettuata in applicazione del ribadito principio secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario; ii) e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass. 5 marzo 2019, n. 6323; Cass. 25 maggio 2023, n. 14561).

Sul piano processuale, poi, l’accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito; e un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17 maggio 2010, n. 11974), ovviamente nei limiti in cui il sindacato motivazionale è oggi consentito (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie è allora sufficiente osservare che la Corte di merito ha debitamente scrutinato il testo della complessiva pattuizione, ponendo in evidenza come il contratto di finanziamento indicasse specificamente “quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo … sia il prezzo di acquisto … quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento”.

Siffatto accertamento di merito è insindacabile in questa sede, neppure assumendo rilievo, in contrario, l’estrinsecazione, in motivazione, dell’analisi degli articoli 6.1 e 6.4 delle condizioni generali di contratto, invocati dalla ricorrente, articoli che disconoscevano la volontà delle parti di attuare il collegamento, avuto riguardo per un verso al fermo principio per cui il giudice del merito che attinga il proprio convincimento da dati istruttori giudicati decisivi non è tenuto ad un’esplicita confutazione di altri dati istruttori allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662), e per altro verso alla giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente giudicato clausole di tal fatta contrarie a buona fede (Cass. 19 luglio 2012, n. 12454; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3392).

9. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2024.

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