La legge 6/2004 che ha dettato una normativa completamente nuova per la realtà giuridica e sociale italiana volta alla effettiva protezione delle “persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.E’ una legge che ben possiamo definire senza mezzi termini rivoluzionaria perché di fatto va a sostituire il procedimento di interdizione (o inabilitazione).Ed invero l’interdizione viene sentita dalla gente come un qualcosa che va ad azzerare le capacità della persona, portandola al di fuori della società, finendo per ghettizzarla.
Attraverso l’A.d.S., invece, (proponibile con ricorso al Giudice Tutelare competente) alla persona che versa in difficoltà, viene affiancato un amministratore (spesso è un familiare che va indicato nel ricorso) che di fatto si prende cura del bisognoso (beneficiario) per tutte quelle funzioni della vita quotidiana, di natura patrimoniale (es. ritiro e gestione della pensione, rapporti con la banca, le istituzioni, etc..) e/o di natura personale (cura e pulizia della persona).In altri termini, è uno strumento estremamente elastico poiché va di volta in volta modellato alle reali e concrete esigenze della persona che necessita di tutela.Faccio solo l’esempio del familiare molto anziano o colpito da una malattia parzialmente o totalmente invalidante (ictus, alzheimer): si capisce che nel caso meno grave il bisognoso potrà essere sostituito o affiancato solo in determinati atti (e solo in quelli), mentre nell’altro caso, l’assistenza sarà necessariamente a 360 gradi.Fino a poco tempo fa, per questi soggetti l’alternativa era solo quella dell’interdizione, che di fatto azzerava la loro personalità; oggi, invece, attraverso questa legge è possibile dar loro adeguato e migliore sostegno.Del resto, lo stesso Dr. Sergio Trentanovi, (Giudice Tutelare, Presidente della 3 Sez. Civile del Tribunale di Venezia) in una sua recente relazione afferma testualmente: “Ho potuto rendermi conto progressivamente delle necessità di trasformare praticamente tutte le interdizioni in corso in procedimenti di amministrazione di sostegno e di utilizzare, senza alcuna forzatura interpretativa, il nuovo strumento in maniera vantaggiosa anche per ogni persona già inquadrabile nella categoria della infermità mentale. L’A.d.S. ed i provvedimenti per la cura della persona interessata, che il Giudice tutelare può dare, mettono in moto un meccanismo virtuoso di solidarietà privata e pubblica a favore di una persona in difficoltà.”
Ringraziamo, pertanto, il legislatore per averci regalato questa importantissima legge.