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Cause Condominiali: Il Dissenso alla Lite secondo il Codice Civile

Amministratore condominiale Immobili, Condominio e Locazioni

Condominio: paga i danni l’amministratore che per sua negligenza non ottiene i bonus fiscali (Cass. 6086/20)

La tracciabilità dei pagamenti all’appaltatore e la certificazione di versamento del contributo del singolo condomino rientrano fra i compiti dell’amministratore

LA VICENDA

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un condòmino che aveva citato in giudizio l’Amministratore in quanto, a causa della negligenza di questi, non aveva potuto godere del bonus fiscale per la ristrutturazione edilizia di alcune parti comuni del condomìnio

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La norma ex art. 1, lett. a) del D.M. n. 41 del 1998, prescrive per il condomino, che intenda avvalersi della deduzione fiscale in relazione ai contributi dallo stesso versati all’Ente comune per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio comune, il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di detti lavori e del piano millesimale per individuare l’ammontare del suo contributo al Condominio. Sarà inoltre necessaria per poter fruire della detrazione fiscale l’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al Condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.

In buona sostanza,

la Cassazione afferma che è “il soggetto che affida i lavori all’impresa appaltatrice – ossia il condominio a mezzo del suo amministratore – a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d’appalto.”

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 04/03/2020, n. 6086

(omissis)

Svolgimento del processo

P.A.M. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Avezzano M.L. deducendo – per quanto ancora interessa – che, a cagione della condotta negligente del convenuto – all’epoca amministratore del condominio sito in (OMISSIS) nel quale l’attrice era titolare di ente esclusivo -, ella non aveva potuto godere della detrazione fiscale dal suo reddito personale del 36% correlata all’esecuzione dei lavori edili di natura straordinaria eseguiti presso l’edificio condominiale.

Resistette il M. chiedendo il rigetto della domanda ed il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente al domanda della P. riconoscendo il suo diritto ad esser ristorata della somma non potuta portare in detrazione dalle imposte dovute sul suo reddito personale nella misura del 36% di quanto pagato per i lavori eseguiti sull’edificio condominiale.

Il M. interpose gravame e,nella contumacia della P., la Corte d’Appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione rilevando come, nell’ipotesi di lavori eseguiti su stabile in proprietà comune,la certificazione dell’amministratore dell’eseguito versamento del contributo individuale era documentazione idonea al riconoscimento della detrazione secondo la normativa in materia.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

La P. non s’è costituita in questo giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal M. s’appalesa infondato e va rigettato.

In limine la Corte deve rilevare come la notifica all’intimata del ricorso per cassazione sia affetto da nullità in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario – in primo grado – della P., parte invece rimasta contumace in appello.

La Corte tuttavia reputa di non proceder alla regolarizzazione del contraddittorio stante la sua infondatezza poichè formalità inutile,la cui omissione non incide sulla sfera giuridica del soggetto non evocato, nell’ottica del principio di ragionevole durata del processo – Cass. sez. 2 n. 12515/18 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della disciplina normativa posta ex artt. 1708 e 1135 c.c., in relazione al D.M. n. 182 del 1998, art. 1, comma 3 e art. 4, poichè il Collegio d’appello non ha esaminato la questione se rientrava nei limiti del mandato affidato all’amministratore condominiale anche l’esecuzione degli adempimenti previsti per poter godere della detrazione fiscale, correlata ai lavori eseguiti sullo stabile condominiale.

Con la seconda doglianza il ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo poichè il Giudice d’appello non aveva indicato gli elementi fattuali sui quali s’era formato il suo convincimento, posto che il mero richiamo ad arresto di questa Suprema Corte non era sufficiente,sicchè concorreva vizio d’omessa motivazione. Con il terzo mezzo d’impugnazione il M. lamenta violazione delle regole portate nel D.M. n. 41 del 1998, ossia il Regolamento d’attuazione della norma, L. n. 449 del 1997, ex art. 1, posto che la Corte territoriale non ha tenuto conto che la P. non aveva provato di aver rispettato le disposizioni circa i pagamenti effettuati per i lavori straordinari impartite in detto regolamento ministeriale, sicchè nemmeno era comportamento esigibile che l’amministratore certificasse la regolarità dei pagamenti e la presenza delle condizioni di legge per poter usufruire della detrazione fiscale di causa.

In effetti la motivazione esposta dalla Corte abruzzese non risulta appagante poichè non integralmente sviluppato il ragionamento giuridico che sorregge la, comunque, giusta statuizione adottata,essendosi limitata ad evocare arresto di legittimità, ancorchè specifico in tema.

Pertanto trattandosi di emendare la motivazione in diritto – Cass. SU n. 2731/17 – ben può questa Corte completare la motivazione esposta nella sentenza impugnata.

L’erroneità che pervade tutti i motivi di censura va individuata nell’asserzione del ricorrente che era la condomina P., nell’effettuare i pagamenti dei contributi dovuti al condominio per l’effettuazione dei lavori di carattere straordinario eseguiti sull’edificio comune, a dover rispettare le disposizioni, circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati all’appaltatore, stabilite nel D.M. n. 41 del 1998. Viceversa era ovviamente il soggetto che affida i lavori all’impresa appaltatrice – ossia il condominio a mezzo del suo amministratore – a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d’appalto.

Difatti la norma ex art. 1, lett. a) del citato D.M., prescrive per il condomino, che intenda avvalersi della deduzione fiscale in relazione ai contributi dallo stesso versati all’Ente comune per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio comune, il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della Delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di detti lavori e del piano millesimale per individuare l’ammontare del suo contributo al Condominio.

Come rettamente sottolineato dal Collegio aquilano sulla scorta di puntuale arresto di questa Corte, sarà inoltre necessaria per poter fruire della detrazione fiscale l’attestazione dell’amministratore che il condomino abbia effettivamente versato al Condominio il suo contributo individuale alla spesa comune.

Erroneamente dunque ritiene il M. che l’amministratore dovrebbe attestare il rispetto delle formalità previste dal Regolamento ministeriale circa i pagamenti effettuati dal condomino al condominio.

Così rettamente ricostruita in diritto la situazione di causa – pagamenti secondo le regole ex D.M. n. 41 del 1998, da parte del Condomino committente all’appaltatore e certificazione dell’amministratore, ai singoli condomini richiedenti, d’avvenuto versamento del contributo alla spesa comune fissato nella Delibera assembleare di approvazione lavori corrispondente alla rispettiva quota millesimale di proprietà del bene comune interessato – prive di fondamento appaiono le critiche elevate dal ricorrente.

Non v’è alcuna violazione delle regole ex D.M. n. 41 del 1998, in tema di pagamenti all’appaltatore che devono esser effettuati dal Condominio committente, non v’è alcuna omessa pronunzia od omesso esame,posto che la Corte territoriale, ancorchè con motivazione mutila, ha esaminato la questione sottoposta al suo giudizio e pronunziato al riguardo.

Non concorre violazione delle norme sul mandato affidato all’amministratore posto che allo stesso e per legge e per Delibera assembleare era stato affidato il compito di portare ad esecuzione il deliberato compimento dei lavori straordinari sull’edificio comune,ovviamente compresi i relativi pagamenti all’appaltatore.

E di certo l’effettuazione dei pagamenti in modo tracciabile, secondo le norme ex D.M. n. 41 del 1998, appare condotta ricompresa nel mandato affidato all’amministratore, posto che il singolo condominio poteva godere del contributi, non già, in forza di situazioni soggettive potenzialmente sconosciute all’amministratore, bensì semplicemente in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti sul bene comune amministrato.

Di conseguenza era dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini, che intendevano usufruirne, la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege n. 449 del 1997, posto che trattavasi semplicemente di modalità di esecuzione di attività – pagamento del compenso all’appaltatore – comunque rientrante nella propria sfera di competenza.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna alla rifusione, ex art. 385 c.p.c., delle spese di questo giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della parte resistente.

Concorrono in capo al ricorrente i requisiti processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

 

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