La risoluzione del contratto di appalto per lavori Superbonus 110 non eseguiti o eseguiti solo in parte: conseguenze
Il CASO
Un committente affidava in appalto i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del proprio immobile ad una Ditta che, dopo avere incassato gli acconti iniziali, non eseguiva le opere come pattuite e chiedeva – previa dichiarazione di risoluzione del contratto -, la restituzione degli acconti versati oltre al risarcimento del danno per avere perso la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali (c.d. Superbonus 110%).
L’esito della lite
Il Giudice patavino, accoglie la domanda di risoluzione del contratto di appalto e condanna la parte alla restituzione delle somme indebitamente incassate. Rigetta, tuttavia, la domanda di risarcimento svolta dall’attrice in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% a seguito dello scioglimento del contratto di appalto sottoscritto con le odierne convenute.
Ecco perchè la domanda risarcitoria viene respinta
Secondo il Tribunale parte attrice non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese, ne infine ha specificamente chiarito le modalità di calcolo del quantum, da questi unilateralmente quantificato nella somma di euro 150.000,00. Il Giudice, peraltro, stigmatizza l’assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l’eventuale perdita economica.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Vincenzo Cantelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3666/2022 R.G. promossa da (omissis)
CONCLUSIONI
La parte attrice costituita ha concluso come all’udienza di precisazione delle conclusioni del […].
La parte attrice ha concluso come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Per le causali esposte, preso atto del recesso manifestato dal geom. […] quale legale rappresentante delle ditte appaltatrici, accertarsi l’avvenuta risoluzione del contratto e condannarsi […] in persona del legale rappresentante pro tempore, e […] in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro alla restituzione della somma versata e pari ad € 38.500,00 o alla maggiore o minor somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, maggiorata di interessi legali ex art. 1284 4° co. c.c. dalla domanda al saldo effettivo; per le causali esposte, accertarsi i gravi inadempimenti della […] e della […] e conseguentemente condannarsi […] in persona del legale rappresentante pro tempore, e […] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, che si quantificano sin d’ora in € 150.000,00, o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, maggiorata di interessi legali ex art. 1284 4° co. c.c. e di rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
IN VIA SUBORDINATA
preso alto del gravi e reiterati inadempimenti contrattuali delle convenute, dichiararsi risolto il contratto d’appalto tra gli attori e le stesse per loro grave condannarsi di conseguenza […] in persona del legale rappresentante pro tempore e […] in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale alla restituzione della somma versata e pari ad € 38.500,00, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, che si quantificano sin d’ora in € 150.000,00, o nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, maggiorata di interessi legali ex art. 1284 4° co. c.c. e di rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
per le causali esposte, accertarsi che nulla è dovuto dagli attori alle società convenute, previa eventuale compensazione con quanto già versato o con quanto verrà liquidato per i danni subiti e subendi. Con il favore delle spese processuali di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa comprese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[…] e […] citavano in giudizio […] affermando:
– Di aver sottoscritto, in data […], con le predette società un contratto di appalto per la ristrutturazione dell’abitazione di proprietà dei committenti, sita […], al fine di usufruire del beneficio fiscale del c.d. Superbonus 110%;
– Di aver dunque versato, in esecuzione del suddetto contratto, un primo acconto pari ad euro 11.000,00 per l’inizio dei lavori di ristrutturazione;
– Che, tuttavia, tali lavori erano consistiti unicamente nell’abbattimento di alcune pareti interne dell’immobile, in violazione di quanto concordato con il contratto d’appalto che prevedeva la ristrutturazione dell’intera abitazione;
– Che, nonostante il versamento, da parte dei committenti, degli altri due acconti pattuiti con il contratto per la somma di euro 11.000,00 ed euro 16.500,00, i lavori erano stati sospesi e non più proseguiti;
– Di aver poi effettuato alcuni controlli, all’esito dei quali era emerso che il direttore dei lavori […] non aveva depositato la C.I.L.A., necessaria per l’avvio delle pratiche di ristrutturazione tramite il bonus 110%;
– Di aver conseguentemente evidenziato l’omesso deposito al geom. […] legale rappresentante delle imprese appaltatrici, il quale aveva inviato ai committenti copia della C.I.L.A. depositata il medesimo giorno in cui gli attori ne avevano evidenziato l’omesso deposito;
– Che, allegata a tale C.I.L.A., vi era una procura conferita al tecnico incaricato per il deposito da parte degli attori, i quali tuttavia avevano disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte;
– Che, in data […], ossia pochi giorni dopo il deposito della CI.L.A., il […] aveva comunicato agli odierni attori di non voler proseguire nell’espletamento dell’appalto, emettendo nota di credito in favore dei committenti per euro 38.500,00;
– Di aver poi ricevuto, in data […], una diffida di pagamento da parte del geom. […] per il tramite dell’avv. […], della somma di euro 132.000,00, portata dalla fattura emessa dalla Geom. […] a titolo di corrispettivo per le opere di ristrutturazione e per anticipo delle spese del materiale.
Tanto premesso in fatto, gli odierni attori affermavano in diritto:
– Di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto sottoscritto con le due imprese appaltatrici, avendo interamente versato il corrispettivo pattuito per i lavori di ristrutturazione preventivati:
– Che, al contrario, le due società appaltatrici erano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattuali, non avendo esse concluso i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dei committenti;
– Che, conseguentemente, il pagamento della fattura di euro 132.000,00, emessa a carico degli attori dalla Geom. […] non era dovuto;
– Di avere, invece, diritto alla restituzione della somma di euro 38.500,00, oggetto della nota di credito emessa dal geom. […] e non ancora ricevuta.
– Di avere, inoltre, diritto al risarcimento dei danni per euro 150.000,00 patiti in conseguenza della mancata conclusione delle opere di ristrutturazione dell’immobile e dell’impossibilità di usufruire del bonus 110%.
Per tali ragioni, […] e […] domandavano pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento delle appaltatrici, con condanna in solido di queste alla restituzione della somma di euro 38.500,00, oggetto della nota di credito emessa in data […]. Gli odierni attori domandavano, altresì, la condanna delle appaltatrici al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata ristrutturazione integrale dell’immobile, danni quantificati in euro 150.000,00. All’udienza del […] il giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo nei confronti di entrambe convenute, ne dichiarava la contumacia e assegnava alla parte costituita i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del […], il giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. per il giorno […]. A seguito del deposito, da parte dell’attrice, della sentenza dichiarativa del fallimento della convenuta […] in data […] il giudice dichiarava interrotto il giudizio. Il giudizio veniva in seguito riassunto dagli odierni attori, con fissazione dell’udienza per la prosecuzione in data […]. In tale udienza, il giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione in riassunzione, dichiarava la contumacia delle convenute. Veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con rinuncia della parte costituita ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è fondata nella misura in cui sussistono gli estremi per la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento delle appaltatrici, con condanna di queste alla restituzione della somma di euro 38.500,00 versata dagli attori in esecuzione del contratto. È, invece, infondata la domanda di risarcimento dei danni da questi spiegata nel presente giudizio.
Sulla domanda di risoluzione del contratto di appalto: fondatezza.
[…] e […] domandano pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con le odierne convenute in ragione della condotta inadempiente di queste, per non avere esse portato a termine i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dei committenti. La domanda è fondata. Va preliminarmente evidenziato che il contratto di appalto si caratterizza, in sintesi, di due distinte e reciproche obbligazioni: da un lato, il committente si obbliga a pagare un corrispettivo all’appaltatore; dall’altro lato, l’appaltatore si obbliga ad eseguire le opere o i servizi assunti con il contratto (art. 1655 c.c.). Nel caso di specie, richiamati i principi generali in tema di regime probatorio della responsabilità contrattuale (S.U. 13533/2001), i committenti hanno offerto prova del loro adempimento rispetto all’obbligazione di pagamento del corrispettivo per l’appalto, nonché del titolo contrattuale per cui è causa (contratto di appalto), allegando poi l’inadempimento delle appaltatrici. Sono, infatti, agli atti tanto il titolo contrattuale (doc. 9 citazione), quanto gli acconti sul pagamento del corrispettivo, effettuati dai committenti in esecuzione del contratto da questi sottoscritto (docc. 11-14 e 16 citazione). A fronte dell’allegazione di inadempimento svolta dagli attori, le convenute, entrambe contumaci, non hanno dato, né invero offerto, prova del loro adempimento. Vi sono poi tre elementi ulteriori che depongono nel senso dell’inadempimento. Il primo è costituito dalla nota di credito emessa dal legale rappresentante delle appaltatrici in favore degli attori per la somma di euro 38.500,00, pari all’importo da questi complessivamente versato a titolo di corrispettivo per le opere di ristrutturazione (doc. 21 citazione) e non altrimenti spiegabile se non con l’ammissione di un obbligo restitutorio derivante dall’inadempimento. Un secondo elemento è costituito dalla transazione con cui le parti convenuta si erano obbligate nuovamente al pagamento della somma di euro 38.500,00 (doc. 34 prima memoria istruttoria attori), anch’essa giustificabile solo sulla base di un’ammissione di inadempimento. Infine, quale terzo elemento, dal compendio fotografico versato in atti (doc. 15 citazione), emerge che le appaltatrici hanno eseguito solamente i lavori di abbattimento dei muri interni dell’abitazione, senza espletare più alcuna opera tra quelle pattuite nel contratto di appalto. Nello specifico, le fotografie prodotte dagli attori riproducono lo stato dell’abitazione ancora completamente da ristrutturare e in aperto cantiere, senza infissi interni ed allacciamenti alle utenze. Tale documentazione fotografica è stata acquisita in data […], in un momento in cui, cioè, il cantiere era già stato sospeso e il geom. […] aveva già manifestato la volontà di non proseguire nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione (doc. 20 citazione); il che conferma ulteriormente la fondatezza dell’allegazione attorea circa l’inadempimento delle appaltatrici rispetto alle obbligazioni contrattuali. Alla luce di quanto sopra, va pertanto dichiarata la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data […]. Dalla pronuncia di risoluzione del contratto, discende la fondatezza della domanda di restituzione delle somme versate dagli attori a titolo di corrispettivo (art. 2033 c.c.). Le convenute sono, dunque, tenute in solido al pagamento nei confronti degli attori della somma di euro 38.500,00, oltre interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
Sulla domanda di risarcimento del danno: infondatezza.
E, invece, infondata la domanda di risarcimento svolta dagli attori in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% a seguito dello scioglimento del contratto di appalto sottoscritto con le odierne convenute. Parte attrice, infatti, non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese, ne infine ha specificamente chiarito le modalità di calcolo del quantum, da questi unilateralmente quantificato nella somma di euro 150.000,00. A tale ultimo proposito, va evidenziata l’assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l’eventuale perdita economica derivante dalla fluttuazione dei prezzi e dei tassi di interesse genericamente ritenuti da parte attrice “lievitati a causa della congiuntura economica creatasi” (pag. 18 citazione). La carenza di allegazione in atti difensivi non è stata emendata, dunque, con la produzione di una perizia di parte, tale da specificare le generiche doglianze riportante in citazione.
Le spese di lite.
Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle convenute in solido nella liquidazione di cui al dispositivo che segue: la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e seguenti modificazioni, con riferimento al valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00, cosi individuato sulla base del decisum per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione: con liquidazione ai valori minimi per la fase decisionale, attesa la rinuncia della parte attrice costituita al deposito degli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3666/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per inadempimento delle convenute.
2. Condanna le convenute in solido al pagamento nei confronti degli attori della di euro 38.500,00, oltre interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
3. Rigetta ogni ulteriore domanda.
4. Condanna le convenute in solido al pagamento nei confronti degli attori delle spese del presente processo che si liquidano in euro 6.200,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 786,00 (C.U. e marca da bollo); infine, IVA e Cassa forense sulle prime due voci.
Padova […]
Dott. Vincenzo Cantelli