Scatta l’assegno di mantenimento perchè lei, secondo un giudizio prognostico, avrà una pensione più bassa di lui
I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE
E’ legittimo da parte del giudice del merito completare la valutazione comparativa complessiva delle capacità economiche e reddituali delle parti con il giudizio prognostico sulle minori aspettative previdenziali di una delle due.
Irrilevante, inoltre, che lei abbia sempre lavorato ed irrilevante pure che difetti il requisito della non autosufficienza economica poichè…
“La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.“
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 22/11/2024, n. 30119
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24080/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Bolzano Via della Mendola 2/B, presso lo studio dell’avvocato STACUL ANDREAS (Omissis) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in BOLZANO VIA DELLA POSTA N 16, presso lo studio dell’avvocato PICCOLRUAZ THOMAS MARTIN (Omissis) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ. DISTN. DI BOLZANO n. 107/2023 depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dalla Presidente MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.03.2021 il sig. A.A. adiva il Tribunale di Bolzano e chiedeva 1) pronunciarsi la separazione legale dei coniugi, 2) in via precauzionale assegnarsi la casa coniugale al sig. A.A., 3) dare atto che le parti non avevano nulla da pretendere reciprocamente sia in via patrimoniale che non patrimoniale.
Il ricorrente aveva contratto matrimonio con la sig.ra B.B. in data 14.08.1986 e con la stessa aveva tre figli, tutti allo stato indipendenti.
Il ricorrente assumeva poi di essere imprenditore, di guadagnare mensilmente una somma tra Euro 1.100,00 e Euro 1.500,00, di aver aiutato la moglie sia economicamente sia con diversi lavori presso il suo maso.
La sig.ra B.B. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 08.09.2021 e segnalava che il ricorrente disponeva di un ingente patrimonio, contestando la generale rappresentazione patrimoniale della famiglia offerta dal ricorrente.
In ragione di ciò, vista la disparità reddituale fra i coniugi e il suo apporto al menage familiare, la ricorrente chiedeva un contributo al mantenimento mensile di Euro600,00 e allegava documentazione attestante.
Il Tribunale di Bolzano, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza n. 22/2023 in data 30.11.2022 pronunciando la separazione giudiziale fra i coniugi e prevedendo un contributo mensile al mantenimento in capo al sig. A.A. pari a Euro 300,00, oltre alle spese legali per Euro 7.254,00.
Il sig. A.A. impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano censurando l’errata valutazione delle sostanze economiche della Sig.ra B.B. tenuto conto delle sue capacità lavorative, del tenore di vita basso goduto in costanza di matrimonio, dell’assenza di qualsiasi suo contributo al menage familiare, della violazione degli obblighi familiari in relazione all’abbandono della casa coniugale. Lamentava, inoltre, che la condanna al pagamento era stata fondata, nel giudizio di prime cure, sulle minori aspettative pensionistiche della Sig.ra B.B., in spregio al principio sic stantibus rebus. La Corte d’Appello emetteva sentenza n. 31/2023 in data 17.07.2023 confermando la sentenza di primo grado in punto di assegno di mantenimento pari a Euro 300,00 mensili e accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente in punto di spese legali. Avverso tale sentenza il sig. A.A. ricorreva ex art. 360 c.p.c. per i seguenti motivi:
a) Omesso esame (e conseguente mancanza di decisione) su un fatto e motivo di impugnazione – difetto di motivazione sull’an e quantum dell’assegno di mantenimento per avere i giudici di merito omesso di esaminare la domanda del ricorrente in appello nella parte in cui lo stesso domandava l’applicazione del principio rebus sic stantibus per la valutazione della spettanza o meno del contributo di mantenimento senza la possibilità di proiezione verso il futuro sulla eventuale posizione pensionistica;
b) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto – art. 156 c.c. nonché 2697 c.c. per avere i giudici di merito disposto l’assegno di mantenimento in favore della moglie sull’erronea supposizione della sua non autosufficienza e non avendo, la controricorrente, provato sufficientemente la deteriore situazione economica.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente censura l’omesso esame e la conseguente omessa decisione sul motivo di gravame per aver fondato la debenza dell’assegno sulla prognosi relativa alle minori aspettative pensionistiche della ex moglie rispetto alle proprie così violando il principio della decisione rebus sic stantibus. La censura non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che la Corte d’Appello ha operato una valutazione comparativa complessiva delle capacità economiche e reddituali delle parti completandole con il giudizio prognostico, del tutto legittimo, che è stato contestato (cfr. pag.6 e 7 provvedimento impugnato).
Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c. evidenziando che i giudici di merito hanno riconosciuto l’assegno di mantenimento sulla base della ritenuta disparità patrimoniale senza tenere in considerazione, la sig.ra B.B. ha sempre lavorato, e che difetta il requisito della non autosufficienza economica. La censura è del tutto infondata alla luce della costante interpretazione dell’art. 156 c.c. della giurisprudenza di legittimità così riassunto nella massima ufficiale che segue: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.”(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022)
Il motivo è da rigettare così come in conclusione il ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in Euro 2500 per compensi; Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, il 11 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2024.