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GIUSTIFICATI MOTIVI DELL’ASSENZA DELLA PARTE ALLA MEDIAZIONE
Recentemente diverse pronunce hanno interessato la tematica, ribadendo il principio che per poter sostituire validamente la parte in mediazione, il delegato deve essere munito di procura speciale sostanziale, trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale (Trib. Pesaro n. 674/2024: v. anche Trib. Catania n. 4267/2024 secondo cui la procura deve essere speciale, contenente lo specifico oggetto della partecipazione alla procedura e sostanziale, per poter disporre dei diritti sostanziali che ne formano oggetto; il tutto a pena di improcedibilità del giudizio).
Di particolare interesse dunque la recente pronuncia n. 316/2024 del Tribunale di Firenze che nel riaffermare la possibilità per la parte di “farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, perché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. n. 8473/2019; Cass. n. 20643/2023),” si sofferma sulla previsione di “giustificati motivi” nella normativa citata.
Molto chiaramente il Tribunale di Firenze affronta un caso concreto che ha visto applicate le norme della riforma Cartabia, i nuovi e più penetranti principi dell’obbligo di partecipazione personale e se e quando ricorra il giustificato motivo dell’assenza.
Nella pronuncia resa il n. 316/2024 del 30/1/2024 il Tribunale di Firenze entra infatti nel merito di quali siano o possano essere i “giustificati motivi” dell’assenza della parte istante al primo incontro.
Nella fattispecie il delegato era munito di delega da parte dell’istante e nessuno aveva sollevato questioni sul contenuto della delega e sulla sussistenza del potere rappresentativo; il mediatore aveva però precisato a verbale che “la presenza delle parti è opportuna per la procedura ADR intrapresa e formalmente necessaria”; tuttavia, pur a fronte della sollecitazione del mediatore, parte istante non precisava le motivazioni dell’assenza e della delega.
La legge – osserva il Tribunale fiorentino – non definisce la nozione di “giustificato motivo”; la norma è necessariamente elastica non potendo tipizzare tutti i motivi che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.
All’esito negativo della mediazione, però, parte resistente ribadiva in giudizio l’improcedibilità della domanda proprio per mancata comparizione personale del ricorrente al procedimento di mediazione senza che venisse addotto alcun giustificato motivo.
Il Giudice si trovava quindi a doversi esprimere riguardo a quali fossero i “giustificati motivi” che il riformatore ha ritenuto necessari in caso di assenza della parte.
Pur potendo le parti in mediazione venire rappresentate da un terzo, anche dal legale, munito di apposita procura speciale e sostanziale, infatti, caso per caso il Giudice del procedimento valuterà se sussistano o meno tali “giustificati motivi dell’assenza”.
Va chiarito peraltro che non potrà certo chiedersi al mediatore di assumere decisioni o di fare valutazioni sul punto, spettando solo al giudice tale giudizio.
Dalle conseguenze giudiziali di questi primi provvedimenti possiamo dunque dedurre, anche sulla base dell’esperienza ai tavoli di mediazione, che nel procedimento giudiziale spetti sulla parte assente dimostrare:
- il motivo dell’assenza,
- la giustificazione dell’assenza,
- di aver munito parte delegata di procura speciale e sostanziale.
Le conseguenze dell’assenza o della inidoneità della procura conferita sono previste dalla legge: l’improcedibilità per l’istante e la condanna alle spese per la parte chiamata.
I motivi che possono giustificare un’assenza – secondo gli scriventi – devono inoltre essere:
- oggettivi (cause di impossibilità assoluta e oggettiva o di forza maggiore);
- permanenti (altrimenti potrà essere chiesto un rinvio);
- documentabili; tipicamente potranno essere ragioni di salute, di età, impegni improrogabili lavorativi o professionali concomitanti con gli incontri.
Quanto sopra a conferma che la delega diviene un’eccezione che eventualmente va utilizzata secondo le forme, con i contenuti e secondo le modalità prescritte al fine di prediligere sempre e comunque per la parte la possibilità di sedere al tavolo in cui si decide della sua posizione e dei suoi interessi.
Ciò proprio per “realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”, come imposto dall’art. 8 n. 6 D.Lgs. 28/2010.
Fonte: CFNEWS