Il coniuge non proprietario della casa coniugale conserva il diritto al possesso qualificato dell’immobile, derivante dagli obblighi di coabitazione, fino a provvedimenti specifici in sede di separazione. Il cambio della serratura, costituisce spoglio violento ed è tutelabile con l’azione di reintegrazione
La sentenza del Tribunale di Palmi affronta con precisione il tema della tutela possessoria tra coniugi nel contesto della crisi matrimoniale. Si inserisce in un quadro normativo consolidato, in cui il possesso di un immobile è protetto indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà. L’ordinanza evidenzia come il diritto del coniuge non proprietario di accedere alla casa coniugale persista fino a specifici provvedimenti giudiziali, come le misure provvisorie in sede di separazione.
Il giudice, richiamandosi a una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha sancito che il cambio della serratura, avvenuto senza il consenso del coniuge possessore, costituisce un animus spoliandi. Tale comportamento viola il diritto al possesso e giustifica un’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. L’ordinanza è inoltre coerente con il principio di divieto di autotutela, che consente reazioni immediate a un illecito solo in casi eccezionali e non dopo mesi di inerzia.
Dalla vicenda emarginata possiamo trarre i seguenti corollari
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Tutela del possesso qualificato tra coniugi
Anche in presenza di separazioni di fatto, i coniugi mantengono diritti reciproci sull’immobile coniugale, che possono essere rimossi solo con provvedimenti specifici dell’autorità giudiziaria.
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Limiti all’autotutela possessoria
Il cambio unilaterale della serratura, in assenza di un’azione immediata per tutelare il proprio possesso, è considerato uno spoglio violento e non è giustificabile.
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Separazione tra tutela possessoria e questioni familiari
Le dispute relative alla convivenza, alle violenze o ai comportamenti personali dei coniugi non rilevano nella tutela possessoria, ma devono essere affrontate in separati giudizi civili o penali.
Osservazioni conclusive
Questa vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle forme e delle tutele previste dall’ordinamento anche in contesti personali e conflittuali come quelli familiari. Il ricorso all’autorità giudiziaria è sempre preferibile a comportamenti unilaterali che possono aggravare la situazione e risultare giuridicamente irrilevanti o dannosi.
LA SENTENZA
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il giudice della sezione civile del Tribunale di Palmi, dott. Mariano Carella, in funzione di giudice unico, a scioglimento della riserva assunta il 13.12.2024, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1213 del Registro Generale Contenzioso dell’anno 2024
TRA
XX, nato a …. (RC) il X 19XX (c.f. …) elettivamente domiciliato in Via …., Taurianova (RC) presso lo studio de1l’avv. Bernava Maria Concetta che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
XX, nata a … (RC) il ….. (c.f….) elettivamente domiciliata in Via …, Palmi (RC) presso lo studio dell’avv. XXX che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
avente per OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 – 1169 c.c.).
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1. Con ricorso depositato il 25/10/2024, XX esponeva di essere coniuge della resistente XX; nel mese di dicembre 2023, a causa del comportamento tenuto dalla XX era stato costretto a trasferirsi nell’appartamento dove viveva la di lui famiglia d’origine, sito al piano di sotto del medesimo condominio della casa familiare, continuando a frequentare regolarmente l’abitazione familiare per seguire i bambini, fare la spesa e tutto quanto necessario per loro, lasciando nell’abitazione la maggior parte dei propri effetti personali.
In data 21.10.2024, nel tentativo di aprire l’unico portone d’ingresso della casa familiare, il XX appurava di essere stato violentemente ed occultamente spogliato del possesso da parte della moglie XX, la quale aveva sostituito la serratura dell’abitazione in questione sita in Gioia Tauro (RC). Via …, n… e detenuta in affitto, con regolare contratto, redatto tra il proprietario- locatore ed il XX.
Rappresentava che l’esigenza di avere le chiavi per l’accesso alla casa coniugale era anche legato alla necessità di raggiungere i figli minori in qualsiasi momento, al fine di sincerarsi delle condizioni in cui gli stessi si trovavano.
In conclusione, il ricorrente XX chiedeva l’immediata reintegra del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso della casa familiare con la consegna allo stesso delle nuove chiavi dell’immobile.
Si costituiva XX, la quale esponeva che il rapporto coniugale si era deteriorato per minacce, violenze fisiche e psicologiche subite dal marito, il quale era solito avere rapporti extraconiugali.
Verso la fine del mese di dicembre del 2023, il XX fuggiva dalla casa coniugale con l’amante, andando a convivere con la stessa in altra abitazione, lasciando la XX ed i loro figli minori privi di ogni mezzo di sostentamento e senza comunicare un recapito dove lo stesso potesse essere reperibile.
A causa delle violenze e minacce subite, la XX era stata costretta a presentare denunce, e la stessa, sin da agosto 2024, aveva richiesto al XX la restituzione delle chiavi della casa coniugale, poiché, nonostante l’allontanamento del ricorrente, quest’ultimo continuava ad entrare nell’appartamento familiare, provocando ansie e paure nella resistente.
A fronte del mancato riscontro alla richiesta di riconsegna delle chiavi, la XX era stata costretta al cambio della serratura.
In conclusione, la resistente XX, nel rappresentare di aver denunciato detti fatti all’Autorità penale e di aver presentato ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito (pendente al n. 1341/24 R.G.) dinanzi al Tribunale di Palmi, chiedeva il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
Non è contestato che l’abitazione sita in Gioia Tauro (RC), Via X, n…, condotta con contratto di affitto dal ricorrente XX, sia l’abitazione in cui i coniugi hanno convissuto durante gli anni di matrimonio.
È altresì pacifico in atti che, pur essendosi il ricorrente allontanato dalla casa coniugale a dicembre 2023 (e pur essendo controverse le ragioni che abbiano determinato tale scelta), tuttavia egli era in possesso delle chiavi dell’immobile, presso cui continuava a fare accesso (come riconosciuto dalla stessa resistente XX)
In primo luogo (cfr. Cassazione civile sez. Il, 2 l/03/2013, n.72 14), il ricorrente è legittimato a proporre la presente azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1 168 comma 2 c.c., in quanto (a prescindere dalla posizione di detentore qualificato derivante al XX dal contratto di locazione dell’immobile in questione) il coniuge non proprietario della casa coniugale è titolare, in relazione alla stesso, di una situazione giuridico di detenzione qualificata, in forza del rapporto di coniugio e dei connessi obblighi di coabitazione; tale posizione è tutelabile anche nei confronti delle iniziative di estromissione assunte dall’altro coniuge.
Invero, il coniuge non proprietario vede venir meno ogni legittimazione a mantenere la propria dimora presso la casa coniugale, soltanto quando l’obbligo di convivenza sia cessato per effetto dei provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di separazione.
Nel caso di specie, non è intervenuto alcun provvedimento che autorizzi i coniugi a vivere separati ; per l’effetto, persiste in capo al ricorrente la situazione di detenzione qualificata sopradeseritta, che non si ritiene sia venuta meno per effetto dell’allontanamento dalla casa familiare di alcuni mesi fa. Ed infatti, a prescindere dalla sussistenza di presunti e dedotti agiti violenti da parte del marito (aspetti che non riguardano la tutela possessoria), non si ritiene che l’uscita dall’abitazione da parte della ricorrente abbia reciso la relazione di fatto con la res oggetto di tutela possessoria, tenendo conto che la stessa resistente ha confermato l’accesso all’abitazione da parte del XX fino al cambio della serratura.
Si ritiene irrilevante l’istruttoria a mezzo di informatori, trattandosi di circostanze inidonee, di per sé, a far venir meno la legittimazione del coniuge ad accedere alla casa coniugale, che persisterà fintanto che non interverranno i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c, nell’eventuale giudizio di separazione o altre eventuali determinazioni, se del caso, dell’Autorità Giudiziaria civile o penale.
Infatti, ogni altro aspetto eccepito dalla resistente XX, estraneo alla tutela possessoria, puó essere oggetto di valutazione in altra sede, penale o civile che sia.
Ciò posto, il cambio della serratura della casa coniugale da parte della resistente (avvenuto il 21.10.2024) è circostanza pacifica in atti e costituisce indubbiamente uno spoglio violento, avendo modificato lo stato dei luoghi e impedito al ricorrente l’accesso alla casa coniugale.
Alla luce della corrispondenza allegata al ricorso, deve anche ritenersi che la resistente abbia agito nella consapevolezza della volontà contraria del ricorrente; per ravvisare la sussistenza dell’animus spoliandi, è sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l’altrui rapporto di fatto sul bene e tale elemento soggettivo si può ritenere insito nel fatto stesso di private il possessore del godimento della cosa contro la sua volontà, espressa o tacita ed indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr. Cassazione civile sez. Il, 22/06/2000, n.8486), non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto nell’immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr. Cassazione civile sez. Il, 05/03/2014, n.5215), quest’ultimo, peraltro neppure allegato nel caso di specie, dove, peraltro, risultano decorsi alcuni mesi dalla richiesta della XX di riconsegna delle chiavi al marito prima di procedere al cambio della serratura.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento; deve pertanto ordinarsi a XX di ripristinare lo status quo ante, reintegrando il ricorrente XX nel possesso della casa coniugale sita in Gioia Tauro (RC), Via …, mediante consegna delle chiavi del predetto immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo quanto previsto dal DM 53/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile e bassa complessità, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con valori ai minimi in considerazione delle difese esplicate e della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale.
p.q.m.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
1. accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a XX di ripristinare lo status quo ante, reintegrando XX nel possesso della casa coniugale sita in Gioia Tauro (RC), Via …, mediante consegna delle chiavi del predetto immobile;
2. condanna XX a rifondere XX le spese del giudizio, liquidate in € …,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palmi, li 27/12/2024.
Il Giudice
Dott. Mariano Carella