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Procedura Civile Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Spese legali stragiudiziali: quando sono dovute?

Analisi delle spese legali stragiudiziali, incluse quelle della mediazione obbligatoria, alla luce della giurisprudenza ed, in particolare della sentenza del Tribunale di Roma

Le spese legali stragiudiziali, incluse quelle relative alla mediazione obbligatoria, sono considerate distinte dalle spese processuali propriamente dette. La giurisprudenza le qualifica come “danno emergente”, ossia costi sostenuti per attività legali pre-contenziose, il cui rimborso è soggetto agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova.

Il Principio di diritto richiamato nella sentenza

Le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale costituiscono danno emergente e devono essere provate ai fini del loro rimborso. Esse non possono essere compensate con le spese giudiziali successive, avendo natura diversa, e la loro liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. 24481/2020).

Spese legali stragiudiziali: natura giuridica e onere della prova

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 24481/2020), le spese legali stragiudiziali rientrano nella categoria del danno emergente. Questo significa che tali spese rappresentano un costo effettivamente sostenuto dal cliente per l’attività del legale durante la fase precontenziosa, come ad esempio una procedura di mediazione o una trattativa stragiudiziale. Tuttavia, la ripetibilità di tali spese è subordinata all’onere della prova da parte del richiedente.

Nel caso in esame, gli attori avevano richiesto il rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria (inclusi gli onorari del legale), a seguito della revoca delle delibere condominiali impugnate. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che gli attori non hanno prodotto prove sufficienti dell’effettivo pagamento di onorari al legale, limitandosi a esibire solo un bonifico di € 48,80 per le spese di avvio della mediazione. Di conseguenza, è stato riconosciuto unicamente tale importo, escludendo ogni altro rimborso.

Rilievi conclusivi e indicazioni pratiche

La sentenza ribadisce la necessità, per chi agisce in giudizio, di documentare puntualmente ogni spesa sostenuta, inclusi gli onorari legali per la fase stragiudiziale. In mancanza di tale prova, il rischio è quello di vedersi riconosciuto solo il rimborso delle spese vive, come avvenuto in questo caso (€ 48,80).

LA SENTENZA

Sentenza n. 5828/2023
pubbl. il 12/04/2023
RG n. /2021
Repert. n. /2023 del 12/04/2023

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. del ruolo contenzioso generale dell’anno 2021, posta in deliberazione all’udienza del 6 dicembre 2022, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

TRA

[…] ATTORI

CONTRO

[…] CONVENUTO

OGGETTO: Pagamento spese

CONCLUSIONI

All’udienza del 6 dicembre 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg… e…. esponevano di essere proprietari di un appartamento sito nell’edificio condominiale di Roma,….; rilevavano che in data 16 ottobre 2020 si era tenuta l’assemblea condominiale, cui non avevano partecipato, ed evidenziavano l’invalidità delle deliberazioni assunte in riferimento ai punti 1, 3 e 10 dell’ordine del giorno.
Impugnate le delibere mediante introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, all’incontro del 22 gennaio 2021 il Condominio, rimasto assente, aveva però trasmesso copia del
verbale assembleare del 19 gennaio 2021 con cui erano state revocate tutte le deliberazioni oggetto dell’impugnativa attorea.
Evidenziavano quindi che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo e che, attesa l’avvenuta cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca delle delibere impugnate, richiedevano procedersi unicamente alla regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale, in riferimento agli esborsi sostenuti per la mediazione. Concludevano pertanto richiedendo, previo accertamento dell’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di dichiarazione di invalidità delle delibere impugnate, la condanna del Condominio alla rifusione delle spese legali, sia per la fase di mediazione che per quella giudiziaria, con condanna di controparte, altresì, ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Condominio di….. in Roma, che evidenziava come la notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio fosse avvenuta due mesi dopo la revoca da parte dell’assemblea del deliberato impugnato dagli attori, in data 19 gennaio 2021, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della cessazione della materia del contendere.
Eccepiva altresì il convenuto la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di controparte, attesa la revoca del deliberato censurato, oltre che l’assenza di prova in ordine all’effettivo esborso degli onorari in favore del legale di fiducia per la fase di mediazione.
Concludeva pertanto richiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 6 dicembre 2022, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha richiesto, attesa l’avvenuta revoca delle delibere condominiali impugnate in sede di mediazione, con conseguente cessazione della materia del contendere, la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, sia per la fase di mediazione che per la presente fase giudiziaria. In particolare, per come evidenziato nell’atto di citazione, parte attrice ha introdotto “il presente procedimento, in sede giudiziaria, al solo fine di sentirsi riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l’accertamento dell’invalidità delle delibere assunte in data 16.10.2020 ed implicitamente revocate nel corso dell’adunanza del 19.1.2021, successiva all’instaurazione del procedimento di mediazione”.
Ne consegue, in primo luogo, come oggetto del presente giudizio non sia l’impugnazione delle delibere assunte dal Condominio convenuto nell’assemblea del 16 ottobre 2020, quanto, unicamente, la regolamentazione delle spese di lite sostenute per la declaratoria della prospettata invalidità delle stesse. In questi termini, quindi, devono essere condivise le censure del convenuto in ordine all’inapplicabilità, al caso di specie, del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che nessun accertamento, nella presente sede, deve essere effettuato, a fronte di una domanda in tal senso, circa l’avvenuta revoca, sostituzione o comunque l’avvenuta perdita di efficacia di delibere validamente e giudizialmente impugnate, peraltro in data successiva all’impugnazione in questione.
Nel caso di specie, infatti, gli stessi attori hanno dato atto che la revoca delle delibere impugnate in sede di mediazione avveniva nel corso dell’assemblea del 19 gennaio 2021, laddove la procedura di mediazione si concludeva in data 22 gennaio 2021 quando, come da verbale, si dava atto che l’odierno convenuto aveva comunicato di non aderire alla stessa.
Deve quindi ritenersi come la condanna alla rifusione delle spese della fase di mediazione prescinda, nella presente sede, dall’accertamento o meno della cessazione della materia del contendere e della conseguente applicazione del principio della cd soccombenza virtuale, per come richiesto dagli attori, tenuto proprio conto che le delibere impugnate in sede di mediazione, quelle indicate ai punti 1, 3 e 10 dell’ordine del giorno dell’assemblea del 16 ottobre 2020, risultavano revocate, come da relativo verbale, nel corso della successiva assemblea del 19 gennaio 2021, in data, quindi, precedente all’instaurazione del presente giudizio, il cui atto di citazione risulta spedito per la notifica in data 22 febbraio 2021.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano “nel corso del giudizio” fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso. (C.C. 26299/18).
Peraltro, le considerazioni che precedono risultano, altresì, assorbenti rispetto l’eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per come la detta eccezione risulta formulata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta. Chiarito ciò, oltre a richiamarsi l’avvenuta revoca in sede assembleare delle delibere impugnate dagli attori con la procedura di mediazione in data in ogni caso antecedente alla conclusione della stessa, si deve rilevare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio. (C.C. 24481/20).
Nel caso di specie, alcuna prova risulta fornita da parte attrice in ordine all’avvenuto esborso di somme in favore del procuratore per la fase di mediazione, risultando prodotto unicamente il bonifico effettuato per le spese di avvio mediazione in data 16 novembre 2020, per euro 48,80.
A ciò consegue che solo il detto importo debba essere riconosciuto in favore degli attori, tenuto in ogni caso conto dell’avvenuta revoca delle delibere impugnate prima della conclusione della procedura di mediazione e non essendo stata comunque fornita prova, per come peraltro eccepito da parte convenuta, in ordine ad ulteriori esborsi effettuati in relazione alla procedura in questione.
Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di euro 48,80 in favore degli attori, dovendo invece, per il resto, la domanda essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto del complesso dei motivi della decisione e della parziale soccombenza di entrambe le parti, vengono interamente compensate, dovendosi infine rigettare, attesa la parziale soccombenza, le avanzate domande ex art. 96 c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
così provvede:
I) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 48,80;
II) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
III) Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2023

IL GIUDICE

 

 

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