Le spese per l’investigatore non sono rimborsabili
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale (confermando già una propria risalente decisione del 1975, n. 683) ha sancito che il ricorso da parte di un coniuge alle prestazioni di un investigatore privato in modo tale da acquisire la prova del tradimento non sono rimborsabili nei confronti del coniuge fedifrago perché non sono direttamente ricollegabili al fatto della relazione extraconiugale. Cosicchè il materiale acquisito per il tramite di un in-vestigatore potrà sì da un lato pesare come un macigno sulla decisione di addebito della separazione ma, dall’altro, le relative spese non potranno essere recuperate.