– Legge 14 dicembre 2000 n. 376: “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
Tribunale di Torino, 06.07.2012
L’assunzione illecita di sostanze dopanti, prevista dall’art. 9, legge n. 376/2000, assume rilevanza penale solo se sorretta dal fine specifico di alterare le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli anti-doping (dolo specifico), e in assenza di esigenze terapeutiche. Ne deriva che l’assunzione – da parte dell’atleta – di farmaci dopanti per curare una patologia in atto, non è punibile per difetto di dolo, anche nel caso in cui il medesimo abbia agito con la consapevolezza degli effetti dopanti delle sostanze, accettando il rischio di alterare eventualmente le proprie prestazioni sportive.
Cass. pen. Sez. II, 15.11.2011 n. 43328
Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall’art. 9, comma settimo, della l. 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il “doping”, non è richiesto il dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.
Cass. pen. Sez. II, 08.03.2011 n. 12750
Relativamente al reato di ricettazione di farmaci dopanti, poi utilizzati abusivamente da ciclisti nell’attività agonistica, il Coni è legittimato a costituirsi parte civile, non perché parte offesa dal reato, ma perché parte danneggiata in quanto istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive. Parte civile, infatti, può essere non solo la parte offesa dal reato, ma anche chi subisca un danno, sia pure morale, dalla commissione del crimine e, in questa prospettiva, dal reato di ricettazione di farmaci dopanti ben possono derivare, in concreto, conseguenze sul corretto svolgimento delle gare sportive sotto il profilo della frode in competizioni sportive di cui all’art. 1 L. 401/1989 alla cui tutela era ed è deputato il Coni.
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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è legittimato a costituirsi parte civile nei processi per ricettazione di farmaci dopanti, in quanto organo istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive.
Tribunale di Terni, 14.05.2010
Orbene è noto che l’oggetto della tutela che il legislatore ha inteso assicurare, attraverso l’introduzione delle fattispecie penali descritte nell’art. 9 L. 376/2000, va individuato – anzitutto – nel bene personale primario della integrità psico-fisica dei partecipanti ad un attività sportiva. Infatti l’art. 1 della L. n. 376 del 2000, espressamente riconosce all’attività sportiva una funzione di “promozione della salute individuale e collettiva”, vietando che la stessa sia svolta “con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in, pericolo l’integrità psicofisica degli atleti”.
Il bene dell’integrità personale trascende la libera disponibilità del singolo per effetto della sua connessione diretta con il valore costituzionale della salute, che l’art. 32 Cost. riconosce e tutela, oltre che come diritto fondamentale dell’individuo, anche come interesse della collettività.
Accanto alla protezione del bene-salute, le fattispecie incriminatrici di cui all’art 9 L. n. 376 del 2000, sono rivolte, tuttavia, a tutelare il leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché a salvaguardare i principi etici ed i valori educativi espressi dall’attività sportiva (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.2005 – 25.1.2006, n. 3087, ric. P.M in proc. Cori ed altri).
Conseguentemente deve ritenersi, in ossequio al pacifico orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. Pen sez. 3 sent. 27279 /2007), che il reato di illecita assunzione di sostanze dopanti sia un reato di pura condotta (poiché la legge non richiede che l’azione produca anche un determinato effetto esteriore) e di pericolo presunto (per la sua funzione di tutela anticipata dei beni protetti).
La configurazione dello stesso si articola attraverso la previsione della stretta relazione che deve intercorrere tra l’assunzione della sostanza vietata, in assenza di specifiche esigenze terapeutiche, i suoi effetti modificativi delle condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo e la finalizzazione alla “alterazione” della prestazione agonistica.
Conseguentemente, sotto il profilo della consumazione del reato, deve ritenersi che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, il pericolo (correlato alla duplice tutela della salute e del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive) sussista fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’atleta che l’ha assunta (condizione evidenziata appunto dalla positività del test antidoping); sicché, allorquando una situazione siffatta venga riscontrata in occasione dello svolgimento di una precipua prestazione agonistica, deve convenirsi che l’iter criminis non possa considerarsi precedentemente esaurito. Il riconoscimento della pericolosità (intesa quale idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’atleta), inoltre, è già insito nell’inserimento di una determinata sostanza, ovvero nella previsione di soglie di concentrazione non consentite di essa, nelle liste di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi doping vietati, stabilite dalle organizzazioni internazionali, con la conseguenza il giudice non deve accertare, di volta in volta, la concreta attitudine offensiva, per qualità e quantità, delle sostanze assunte o somministrate.
Certo è che, invece, il Giudice debba necessariamente accertare, al fine di ritenere sussistente il reato, sotto il profillo oggettivo e soggettivo, che l’atleta abbia assunto le sostanze dopanti, con la finalità specifica di alterare le proprie prestazioni atletiche ed agonistiche.
Cass. pen. Sez. II, 11-03-2010, n. 12744
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive. (Rigetta, App. Napoli, 22 ottobre 2008)
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, 05.09.2008
Risponde del delitto di cui all’art. 9 della L. n. 376/2000 colui che, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche, assume sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi del D.M. 15 ottobre 2002, non giustificata da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo.
Tribunale di Torre Annunziata, 18.08.2008
In materia di doping, risponde del reato di cui all’art. 9 legge n. 376/2000, il medico che somministra ad altre persone non identificate farmaci dopanti idonei a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche.
Cass. pen. Sez. III, 21.06.2007, n. 27279
Il reato di assunzione di sostanze dopanti (nella specie, nandrolone) non si consuma nel momento dell’assunzione della sostanza vietata poichè, attesa la sua natura di reato di pura condotta e di pericolo presunto, il pericolo dell’alterazione delle prestazioni agonistiche permane fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’atleta che l’ha assunta. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza assolutoria per difetto di giurisdizione del primo giudice in base alla motivazione che l’assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta in paese straniero). (Annulla con rinvio, Trib. Perugia, 23 Febbraio 2006)
Cass. pen. Sez. III, 03.04.2007, n. 16619
La somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo partecipante ad una competizione sportiva organizzata da UNIRE integra il reato previsto dall’art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che non punisce soltanto le offerte o promesse di denaro, utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti al fine di alterare l’esito della manifestazione, ma anche qualsiasi diverso atto fraudolento volto al medesimo scopo, e cioè a “raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”. (Nell’affermare tale principio la Corte ha escluso che la somministrazione di sostanza dopante ad un cavallo possa trovare il medesimo trattamento riservato ai “fenomeni autogeni di doping”, e cioè alla somministrazione a se stesso di sostanze dopanti da parte dell’atleta, che sono puniti ai sensi della legge n. 376 del 2000). (Rigetta, App. Napoli, 4 Maggio 2006)
Cass. pen. Sez. II Sent., 29.03.2007, n. 21324
Tra l’art. 1, comma primo, ultima parte, L. n. 401 del 1989 (che prevede e punisce il reato di frode sportiva “generica”), e l’art. 9 L. n. 376 del 2000 (che prevede e punisce il reato di doping) non sussiste continuità normativa, in difetto della necessaria coincidenza strutturale, essendo diverse le condotte disciplinate (la frode sportiva “generica” è reato a forma libera, l’altra fattispecie è a forma vincolata), il bene giuridico protetto (nel primo caso, la correttezza e la lealtà dello svolgimento delle competizioni sportive disciplinate dall’art. 1 della legge n. 401 del 1989, nell’altro la lotta al doping, a tutela delle persone che praticano lo sport) e l’ambito di applicazione (la legge n. 376 del 2000 è in parte più ampia, riguardando tutte le competizioni sportive, e non soltanto quelle del CONI etc., ed in parte meno ampia, punendo esclusivamente la somministrazione, l’assunzione etc. di sostanze dopanti). Ne consegue che i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal D.M. 15 ottobre 2002 (che ha ripartito in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping) – oggi punibili ai sensi dell’art. 9, L. n. 376 del 2000 – rimangono punibili ai sensi dell’art. 1, L. n. 401 del 1989, quale legge più favorevole; al contrario, la somministrazione di sostanze non ricomprese nell’elenco ministeriale resta punibile ai sensi dell’art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989, che non è stato implicitamente abrogato dalla norma sopravvenuta. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 14 Dicembre 2005)
Cass. pen. Sez. III Sent., 27-02-2007, n. 21092 (rv. 236740)
I reati di doping previsti dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, sono configurabili anche per i fatti posti in essere prima della emanazione del D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, purchè riferiti a sostanze già individuate ed indicate nell’elenco allegato alla legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica della Convenzione di Strasburgo contro il doping. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la condanna del responsabile di un negozio per la vendita di integratori alimentari, a seguito della cessione di prodotto contenente un precursore del testosterone).
Cass. pen. Sez. III Sent., 27/02/2007, n. 21092
L’individuazione di farmaci, sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping è operata dall’art. 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ed i reati di doping introdotti dalla stessa legge sono configurabili anche se i relativi fatti sono stati commessi prima della emanazione del previsto decreto ministeriale di ripartizione in classi delle sostanze “dopanti”, riconoscendo la portata precettiva della norma di cui all’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 – indipendentemente dall’emanazione del menzionato decreto ministeriale – purché riferita a sostanze già individuate ed espressamente indicate nell’elenco delle classi farmacologiche di sostanze e metodi dopanti allegato in appendice alla legge 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica della Convenzione contro il doping adottata a Strasburgo il 16 novembre 1989: elenco che comprende “le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali” e che riproduce “le classi di sostanze di doping e dei metodi di doping adottati dal Cio nell’aprile del 1989”.
Cass. pen. Sez. Unite, 29.11.2005 n. 3087
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione ( art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
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Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione dell’art. 2 stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al D.M. non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata con Legge 29 novembre 1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti.
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Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma settimo, legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 cod. pen. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 cod. pen.
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I fatti commessi prima dell’emanazione del D.M. 15 ottobre 2002 salute, con il quale, in applicazione dell’art. 2della legge n. 376 del 2000, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato “doping”, sono configurabili ugualmente come reati nelle ipotesi di cui all’art. 9 della legge n. 376 del 2000.
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Le ipotesi di reato previste dall’art. 9 legge 14 dicembre 2000, n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il “doping”) sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del D.M. 15 ottobre 2002 salute, con il quale, in applicazione dell’art. 2 l. cit., sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato “doping”.
Cass. pen. Sez. III, 04.11.2004 n. 46764
In materia di “doping” sportivo, anche se non è stato emanato il D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, per configurare il reato di cui all’art. 9, legge n. 376 del 2000, relativo alla condotta di assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche, è sufficiente che la sostanza od il farmaco risulti inserito nell’elenco posto in appendice alla legge 29 novembre 1995, n. 522, con la quale è stata ratificata la Convenzione contro il “doping” approvata a Strasburgo il 16 novembre 1989. Tale inclusione rende determinato il precetto della fattispecie criminosa, atteso il carattere meramente ricognitivo della futura ripartizione in classi delle sostanze dopanti, desumibile dal disposto di cui all’art. 2 della citata legge n. 522 del 1995.
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Le disposizioni della legge 376/2000 in materia di reati di doping sportivo (consistenti nella somministrazione o assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive allo scopo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti) sono immediatamente precettive, indipendentemente dall’emanazione del decreto ministeriale di individuazione di classi di farmaci o sostanze dopanti, potendosi fare riferimento alle indicazioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 di contrasto al doping resa esecutiva dalla legge 29 novembre 1995 n. 522.
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L’art. 9, 1° comma, L. 14 dicembre 2000 n. 376 punisce l’assunzione di farmaci, sostanze, metodi dopanti rientranti nell’elenco di riferimento delle classi posto in appendice alla L. 29 novembre 1995 n. 522 (che ratifica la convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989), pur se l’assunzione sia intervenuta prima dell’emanazione del decreto di ripartizione in classi dei farmaci, sostanze o metodi dopanti di cui all’art.2, 1° comma, L. n. 376 del 2000.
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Il reato preveduto e punito dagli artt. 2 e 9 della L. n. 376 del 2000 (c.d. legge antidoping) è configurabile indipendentemente dall’emanazione del decreto ministeriale di ripartizione in classi dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche dopanti, ove trattasi di indebito uso di sostanze già comparse nell’elenco posto in appendice alla L. 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della convenzione contro il doping, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
T.A.R. Lazio Sez. III, 13.04.2004, n. 3285
Federfarma c. Ministero della Salute
L’art. 7, comma 11, L. 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, impone a produttori, importatori e distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal C.i.o. (Comitato olimpico internazionale) l’obbligo di trasmettere al Ministero della salute i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute di ogni singola specialità a farmacie, ospedali ed altre attrezzature; pertanto, è legittimo l’art. 2, D.M. 24 settembre 2003, recante misure attuative dell’art. 7, legge citata, nella parte in cui impone ai farmacisti l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale galenico, magistrale ed officinale preparato in farmacia, atteso che in questi casi il farmacista agisce come produttore del farmaco stesso.
Cass. pen. Sez. II, 09.10.2003, n. 7091
Il delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti “anabolizzanti”), previsto dall’art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il “doping”, proprio per la finalità di prevenzione del pericolo derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all’interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di commercio clandestino di anabolizzanti nell’ipotesi di sequestro di una notevole quantità di sostanze proibite all’interno dell’autovettura dell’imputato e nella sua abitazione, circostanze che lasciavano configurare la predisposizione di un’attività nella prospettiva di una offerta al pubblico destinata a durare nel tempo e che i prodotti fossero a disposizione di un pubblico, ancorché non avessero formato oggetto di un negozio di compravendita).
Tribunale Tione di Trento, 02.10.2003
Per le ipotesi di doping autogeno – condotta dell’atleta intesa come unilaterale per l’auto-somministrazione di sostanze non permesse – non può trovare applicazione l’art. 1, L. n. 401 del 13 dicembre 1989, in quanto relativo ad una fattispecie plurisoggettiva anomala comportante, ai fini della qualificazione del fatto come penalmente rilevante, la riconducibilità negli schemi di corruzione, contemplati dalla norma medesima, della condotta posta in essere dall’atleta partecipante alla gara; di contro, a tale fine non è considerata sufficiente la mera violazione, in assenza di una pattuizione corruttiva, delle regole disciplinanti i requisiti di ammissione alle competizioni ed a tutela del giusto e corretto svolgimento delle stesse.
Cass. pen. Sez. VI, 20.02.2003 n. 17322
Per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddette anabolizzanti), previsto dall’art. 9, comma 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il “doping”, non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.
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Nel delitto previsto dall’art. 9, comma 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il “doping”, la condotta di commercio clandestino, avente ad oggetto le sostanze cosiddette anabolizzanti, deve avere i caratteri di un’attività continuativa, supportata da una elementare struttura organizzativa.
Cass. Pen., 20.02.2003 n. 389
L’art. 9 comma 7 L. 14 dicembre 2000 n. 376, nel punire chiunque commercia farmaci o sostanze ricompresi nelle classi previste dall’art. 2 comma 1, si riferisce a un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni distinta rispetto alle condotte di procurare ad altri o somministrare di cui ai commi 1 e 2 in quanto connotata dal carattere della continuità e da una sia pur elementare organizzazione, e che, a differenza di quelle di cui ai commi 1 e 2, non richiede il dolo specifico, e, cioè, il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Cass. pen. Sez. III, 20.03.2002
Il reato previsto dall’art. 9 comma 1 l. 14 dicembre 2000, n. 376 è punibile soltanto se la condotta in esso prevista sia preordinata al fine specifico di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o sia diretta a modificare i risultati dei controlli anti-doping. Tale finalità, che costituisce un elemento costitutivo della fattispecie criminosa, deve essere specificatamente contestata.
Cass. pen. Sez. III, 01.02.2002 n. 11277
Il reato di cui all’art 9, comma 1, l. 14 dicembre 2000 n. 376, recante “disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” è configurabile solo a condizione che la condotta ivi prevista sia specificamente diretta al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci e delle sostanze ricompresi nelle classi previste dall’art. 2, comma 1, della legge medesima.