Accertamento del dolo nei reati di cui all’art. 189 co. 6 e 7 C.d.S.
Tribunale di Rimini in composizione monocratica – Giudice Dott. Piersantelli – Sent. del 28.05.2012
obbligo di fermarsi – incidente – omissione di soccorso – elemento soggettivo – assoluzione
ABSTRACT
Le due condotte punite dall’art. 189 comma 6 e comma 7 del Codice della strada, infatti, hanno carattere doloso ed occorre che l’imputato sia consapevole – “in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” (questa l’espressione piuttosto infelice del comma 1 dell’art. 189) – di non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in presenza di un danno alle persone e di non aver ottemperato “all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite”. […]
[…] E’ quindi da escludere che nel caso di specie l’incidente riconducibile alla condotta di guida di S. abbia provocato il ferimento di persone, che avessero bisogno di assistenza. […]
[…] Gli elementi descritti inducono pertanto a ritenere che l’imputato abbia potuto verosimilmente e in buona fede credere che dall’incidente stradale, che aveva provocato, non fossero scaturite conseguenze lesive per gli occupanti dell’altra automobile […]
Accertamento del dolo nei reati di cui all’art. 189 co. 6 e 7 C.d.S.