Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 17220/2012
Incidente stradale – Omissione di soccorso – Esclusione – Obbligo di fermarsi – Accertamento – Elemento soggettivo del reato –
ABSTRACT
“[…] il nuovo codice della strada all’art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorchè vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. […]
Nella specie il giudice ha escluso la sussistenza del reato di omissione di soccorso, ritenendo, con valutazione non contestata ed incensurabile, che il tipo di conseguenze derivate dal sinistro, un semplice trauma non direttamente percepibile come ferita, escludesse l’obbligo.
Quanto invece all’obbligo di fermarsi a prestare assistenza, correttamente il giudice ha ravvisato la sussistenza del reato.
Trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità’ personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente; questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo. Infatti il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchè, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica […]
[…] è altresì pacifico che l’elemento soggettivo del detto reato ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone. […]”
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