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Spese legali stragiudiziali e giudiziali

L’ordinanza di rimessione – Art. 91 ult. comma c.p.c. al vaglio della Consulta

Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Este – Ordinanza del 28.02.2013 – Giudice Dott. Giorgio Bertola

IL CASO:

Nonostante la domanda di Tizio fosse stata accolta dal Giudice di Pace, questi si ritrovava esposto alla c.d. soccombenza di fatto avendo il Giudice immotivatamente compensato le spese legali ad eccezione che per il rimborso del contributo unificato. Tizio decide, quindi, di appellare la sentenza eccependo, altresì, la illegittimità dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. lamentando che, anche qualora il Giudice di Appello avesse ritenuto fondato il gravame, avrebbe dovuto fare applicazione di norme da ritenersi costituzionalmente illegittime poiché, liquidando le spese legali di primo grado, sarebbe stato comunque vincolato a liquidare un valore non superiore a quello della causa (pari ad € 153,96) così esponendolo, pur a fronte di una totale vittoria sulla domanda principale, alla soccombenza di fatto trovandosi esposto al totale pagamento del compenso del proprio difensore non potendo contare sul rimborso da porre a carico della parte totalmente soccombente. Invero, il novellato art. 91 prevede all’ultimo comma (aggiunto dall’art. 13, d.l. 22.12.2011 n. 212, conv. Con mod., dalla l. 17.02.2012 n. 10) che nella cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda. Tizio, infatti, pur potendo stare in giudizio personalmente visto che il valore della causa era inferiore ad euro 1.100,00 ex art. 82 c.p.c., aveva comunque scelto di farsi assistere da un avvocato.

Art. 91 c.p.c. – Legittimità costituzionale in relazione all’art. 82 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. – Non manifesta infondatezza – Sussiste – Rimessione del procedimento alla Corte Costituzionale.

L’ ORDINANZA INTEGRALE 

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione distaccata di Este

ORDINANZA

art. 23 L. 1 marzo 1953 n. 87

Il Giudice Monocratico in funzioni di Giudice di Appello, dott. Giorgio Bertola, nel procedimento n. 40/2013;

letto il ricorso depositato da ***** in data 14/01/2013 avverso la sentenza n. 158/2012 depositata in data 21/12/2012 e resa dal Giudice di Pace di Este nel procedimento n. 320/12;

rilevato che la sentenza impugnata, pur avendo totalmente accolto la domanda attorea, ha interamente compensato le spese legali ad eccezione che per il rimborso del contributo unificato;

rilevato che, l’unico motivo di doglianza spiegato con l’atto di appello, attiene all’omessa esplicita motivazione, del Giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza dei gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino, come previsto dall’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese legali pur a fronte del totale accoglimento del ricorso proposto;

rilevato che, non essendo stato interposto appello dalla parte soccombente nel merito nel giudizio di primo, nella suddetta sentenza si è formato il giudicato interno in ordine alla domanda di annullamento del verbale emesso dalla Polizia Locale del Comune di *****;

rilevato che nel richiedere la riforma della sentenza di primo grado, l’appellante ha altresì eccepito la illegittimità dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. lamentando che, anche qualora il Giudice di Appello ritenesse fondato il gravame, dovrebbe fare applicazione di norme ritenute costituzionalmente illegittime poiché, liquidando le spese legali di primo grado, sarebbe vincolato a liquidare un valore non superiore a quello della causa (pari ad € 153,96) così esponendolo, pur a fronte di una totale vittoria sulla domanda principale, alla soccombenza di fatto trovandosi esposto al totale pagamento del compenso del proprio difensore non potendo contare sul rimborso da porre a carico della parte totalmente soccombente;

rilevato che il ricorrente, pur potendo stare in giudizio personalmente visto che il valore della causa è inferiore ad euro 1.100,00 ex art. 82 c.p.c., ha scelto di difendersi mediante il patrocinio di un avvocato del libero foro;

rilevato che, a fronte di tali considerazioni, l’appellante ha eccepito l’illegittimità dell’art. 91 c.p.c. ultimo comma in relazione all’art. 82 c.p.c., come da ultimo modificato dalla L. 10/2012 di conversione del D.L. 212/2011 nella parte in cui obbliga il giudicante, nelle cause di valore inferiore ai 1.100,00 euro, a liquidare una somma non superiore al valore della causa che, nel caso di specie, appare essere di modestissima entità così da non rappresentare un serio ristoro delle spese che la parte ha dovuto affrontare, o che comunque affronterà, per ottenere un provvedimento totalmente a sé favorevole e che, essendo il relativo capo della sentenza non oggetto di impugnazione, non è più oggetto del contendere;

rilevato che la questione sollevata dall’appellante appare rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti motivi:

-Rilevanza

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale eccepita si osserva: la doglianza sollevata dall’appellante con il suo ricorso in ordine all’omessa motivazione del Giudice di primo grado appare fondata poiché, dalla lettura della parte motiva della sentenza di primo grado, non si rinviene alcuna esplicita motivazione in ordine alla decisione di compensare integralmente le spese legali della parte risultata totalmente vittoriosa laddove invece l’art. 92 c.p.c., nella sua formulazione risultante dalla modifica operata dall’art. 45 comma 11 L. 69/2009, richiede espressamente che, a differenza che nella precedente formulazione laddove erano sufficienti giusti motivi, il Giudice possa compensare le spese solo a fronte della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, di cui deve dare esplicita motivazione, mentre la sentenza nulla dice.

A fronte quindi della fondatezza dell’appello, questo Giudice dovrebbe, accolto il gravame, liquidare anche le spese del primo grado facendo però applicazione proprio dell’art. 91 c.p.c. oggetto di censura di costituzionalità dall’appellante.

Al contrario, senza la previsione di cui all’art. 91 c.p.c., questo Giudice potrebbe liquidare le competenze del professionista della parte totalmente vittoriosa, da porre a carico della parte soccombente, senza essere vincolato al valore della causa (euro 153,96) e per di più potendo fare applicazione dei nuovi parametri di cui al DM 140/2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, applicabili al presente giudizio così come statuito da Cass. Sez. Unite n. 17406 del 25 settembre 2012 la quale ha affermato che “…per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un’interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate…” .

La rilevanza delle questioni sollevate dalla difesa dell’appellante in ordine alla possibilità di ottenere un giusto ristoro delle spese da sostenersi per la difesa tecnica, vanno anche lette alla luce delle ulteriori valutazioni effettuate sempre da Cass. Sez. Unite 17406/2012 laddove si osserva che “…Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente…”. Anche a parere del Supremo Collegio di legittimità, nella sua più autorevole composizione, il rimborso delle spese, sostenute per adire l’autorità giudiziaria dalla parte totalmente vittoriosa, è un valore meritevole di rilevanza giuridica.

In ultimo, in punto di rilevanza, va osservato che in ogni caso nelle cause di modestissimo valore come la presente, la liquidazione entro il valore della causa rappresenta, di fatto, una sanzione processuale per la parte che, pur agendo in giudizio con piena fondatezza delle proprie ragioni, lo abbia fatto valendosi della prestazione professionale di un avvocato.

Tale circostanza, nell’attuale quadro normativo, viene evidentemente intesa dal legislatore come una colpa che meriti di essere sanzionata dal punto di vista economico con un sostanziale addebito dei costi dell’opera del professionista, che a questo punto viene evidentemente considerato un vezzo, di cui la parte, totalmente vittoriosa, deve sopportare l’onere, laddove invece, volendo, avrebbe potuto farne a meno potendo stare in giudizio personalmente.

-Non manifesta infondatezza

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, va osservato che il rimborso delle spese legali che la parte deve sostenere per retribuire il proprio difensore nel rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo la tutela di un proprio diritto suppostamente violato, attengono in maniera immediata e diretta alla stessa possibilità della parte di poter far valere fondatamente avanti l’autorità giudiziaria le proprie ragioni e quindi rappresentano la concreta ed immediata attuazione dell’art. 24 Cost..

È indubbio che la scelta del legislatore di contenere, per le cause di un valore molto modesto e pari a non oltre 1.100,00 euro, le spese liquidabili a non oltre il valore massimo della causa, va letto avendo bene a mente che, fino al medesimo valore, la parte può stare in giudizio personalmente così che, astrattamente, essa potrebbe non dover sostenere alcuna spesa per la difesa tecnica cosicché, la scelta di farsi difendere da un professionista, si ridurrebbe, in ultima analisi, in una scelta personale, facoltativa e non obbligatoria, a fronte della quale il legislatore ha evidentemente inteso che la parte possa anche sopportarne i costi qualora preferisca usufruire dei servigi professionali di un avvocato.

Appare peraltro egualmente evidente che, laddove l’attore, non sia in possesso di specifiche conoscenze giuridiche che gli consentano anche solo di valutare l’opportunità di impugnare l’atto giuridico a sé sfavorevole mediante il ricorso ad un Giudice, come nel caso concreto, se non avesse avuto l’assistenza di un difensore verosimilmente non avrebbe saputo, o non lo avrebbe fatto con eguale incisività, quali elementi valorizzare per ottenere, come in effetti ha ottenuto con la sentenza qui impugnata, un provvedimento totalmente favorevole che ha definitivamente stabilito, con decisione non più impugnabile, che quel verbale era illegittimo per inesistenza della notifica dell’atto inviato al ricorrente ed appare quindi di immediata evidenza il danno che avrebbe patito se non avesse scelto di rivolgersi ad un legale per impugnare un atto che oggi deve definitivamente dirsi illegittimo.

Se quindi la possibilità di ottenere un provvedimento favorevole avanti ad un’autorità giudiziaria è indubbiamente, in parte, anche legata alla scelta se e da quale difensore farsi assistere in giudizio, poiché per esempio la scelta di un difensore specializzato nel settore per cui è causa anziché in materia differente incide in maniera immediata e diretta sulla possibilità di esporre correttamente all’autorità giudiziaria gli elementi di fatto e di diritto a sé favorevoli, appare evidente che il difendersi in giudizio in prima persona, o mediante il patrocinio di un professionista qualificato, non può essere considerato un elemento neutro al fine del formarsi di libero convincimento dell’autorità giudiziaria adita, neppure nelle cause di minor valore che non necessariamente involgono diritti di grado deteriore solo perché aventi un valore economico modesto.

D’altronde, che la difesa tecnica sia di per sé stessa un valore fondamentale nel nostro ordinamento, lo si evince anche da una lettura di sistema che si ricava dal complesso delle norme processuali, civili e penali, per cui il legislatore ha ritenuto di prevedere che la difesa tecnica sia obbligatoria.

Nel processo civile, infatti, vi sono solo tre eccezioni alla regola generale: la prima è rappresentata proprio dall’art. 82 comma 1 c.p.c., cioè nei procedimenti avanti al Giudice di Pace che abbiano un valore inferiore ai 1.100,00 (limite peraltro recentemente elevato dagli originari 516,00 euro), la seconda nel caso in cui la parte che agisce o resiste in giudizio possegga essa stessa la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il Giudice adito (art. 86 c.p.c.), l’ultima, disciplinata dall’art. 417 c.p.c., nelle cause in materia di lavoro di valore inferiore ai 129,11 euro.

Nel processo penale, evidentemente anche per i beni giuridici che sono coinvolti dall’esito del giudizio, il legislatore ha espressamente escluso la possibilità che, anche chi possiede le qualità tecniche necessarie, possa provvedere personalmente alla propria difesa stabilendo che la difesa tecnica è obbligatoria (art. 369 bis c. 2 lett. A c.p.p.) e istituendo altresì un sistema di elenchi tenuti dai Consigli degli ordini degli avvocati, che ne curano la formazione, a cui l’autorità giudiziaria possa attingere allorquando abbia necessità di compiere atti cui debba assistere il difensore della persona sottoposta ad indagini e che ancora non abbia avuto la possibilità di nominarlo.

Altro elemento di contraddizione sistemica è rappresentato dal fatto che nelle cause disciplinate dagli artt. 409 c.p.c. e seguenti, pur di valore inferiore ai 129,11 euro dove quindi la parte potrebbe stare in giudizio personalmente, nessun vincolo è rivolto al Giudice al momento della decisione sul regolamento delle spese di lite visto che l’art. 91 c.p.c. richiama solo l’art. 82 c.p.c. e non l’art. 417 c.p.c. sicchè, paradossalmente, in quel procedimento, se la parte invece di stare in giudizio personalmente si facesse assistere da un difensore, in caso di vittoria, potrebbe ottenere l’integrale ristoro delle spese legali con evidente disparità di trattamento con chi si trovi in analoga posizione processuale, ovvero di totale vittoria, ma abbia chiesto la tutela di un diritto che appartenga alla cognizione del Giudice di Pace anziché del Giudice del Lavoro.

Appare evidente che, dalla visione complessiva che si ricava dall’esame dei due sistemi processuali, pur ciascuno con le sue peculiarità, si evince che l’ordinamento riconosce come bene fondamentale ed insopprimibile quello della difesa tecnica, intesa come patrocinio delle altrui ragioni avanti al Giudice terzo ed imparziale, diretta applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U. e che la deroga debba necessariamente rappresentare un’eccezione assoluta.

Va valorizzato, al fine di evidenziare il contrasto delle norme censurate con il disposto dell’art. 24 Cost., che la norma costituzionale di riferimento, che prevede che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” non fa distinzione, per riconoscere il diritto all’azione, in base al valore economico del diritto di cui si chiede tutela avanti l’autorità giudiziaria.

Porre il cittadino, nel decidere se ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela di un diritto suppostamente leso di valore inferiore ai 1.100,00 euro, nella condizione di effettuare una  operazione di comparazione tra il costo per adire l’autorità giudiziaria con l’ausilio di un difensore, culturalmente attrezzato e professionalmente qualificato e che anche in caso di vittoria la parte si dovrà interamente retribuire così vanificando l’effetto favorevole della pronuncia che riconosca la bontà della domanda giudiziale, piuttosto che difendersi da sé solo, con tutti i rischi che l’ignoranza dei tecnicismi del processo possa portare ad un esito infausto della domanda, rappresenta da sé solo una palese violazione dell’art. 24 Cost., oltre che dell’art. 3 Cost., per la disparità che si creerebbe laddove, tra le due parti del processo che decidessero entrambe di difendersi da sé sole, l’una avesse la padronanza delle norme che regolano lo svolgersi del processo avanti al Giudice adito mentre l’altra no o l’una potesse permettersi di sostenerne comunque e a prescindere la relativa spesa economica e l’altra no.

A tale carenza di conoscenze tecniche della parte potrebbe sopperire infatti l’assistenza tecnica offerta da un avvocato del libero foro il cui compenso però, di fatto, potrebbe non trovare ristoro, anche in caso di piena vittoria, laddove venisse liquidato, al massimo, il valore della causa, che nel presente procedimento ammonta ad euro 153,96, poiché appare di solare evidenza che nessun professionista potrebbe accettare di patrocinare un cliente, fosse anche davanti ad un Giudice di Pace e per una causa dal valore sicuramente molto modesto, a fronte di un compenso di euro 153,96.

Facendo applicazione dei nuovi parametri, il Giudicante, ritiene di poter sicuramente contenere entro valori minimi il compenso del professionista in ragione del modesto valore della causa, ma in nessun caso liquiderebbe la somma di euro 153,96, somma che appare davvero eccessivamente esigua per rappresentare un giusto ristoro delle spese che la parte sosterrà per essersi rivolta al professionista, professionista che deve necessariamente ricevere una remunerazione che sia rispettosa della difficoltà e della qualità del servizio reso e quantificata a mente dell’art. 2233 comma 2 c.c. e dall’art. 13 della nuova legge sull’ordinamento professionale forense pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 pena, in caso contrario, di una manifesta violazione dell’art. 36 Cost. poiché è indubbio che liquidare all’avvocato, che in ultima analisi altro non è che un lavoratore, la somma di 153,96 euro per la sua prestazione lavorativa non appare essere comunque una “retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro…”.

In sostanza limitare la discrezionalità del Giudice nella liquidabilità delle spese legali al valore della presente causa equivarrebbe, per l’appellante, o a rinunciare preventivamente all’assistenza tecnica oppure a sobbarcarsene interamente il costo a prescindere dall’esito della causa che nel presente procedimento lo ha già visto totalmente vittorioso con sentenza passata in giudicato nel merito della domanda principale.

Anche il tentativo di dare alle norme citate una lettura costituzionalmente orientata, prima di investire della questione la Corte Costituzionale, come affermato fin dalla sentenza n. 149 del 1994 Corte Cost., non appare utilmente perseguibile.

Il testo letterale della norma sospettata di illegittimità costituzionale, peraltro novellata di recente dalla L. 212/2011, non consente di conferirle un significato differente da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore il quale ha, al contrario, fatto rientrare addirittura le spese vive sostenute dalla parte nel limite massimo della liquidabilità delle spese legali da parte del Giudice.

Poiché pertanto, alla luce delle suesposte ragioni, il Giudice monocratico in funzione di Giudice di Appello dubita della legittimità costituzionale dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. per la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; letto l’art. 23 L. 87 dell’11 marzo 1953 e l’art. 295 c.p.c.

Rimette

gli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale e dispone la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio ad quem.

Ordina

che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Padova li 28 febbraio 2013

IL GIUDICE

– Dott. Giorgio Bertola –

 

 

 

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