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Superbonus e cantiere abbandonato: quali azioni può esperire il committente?

Guide pratiche per i cittadini

Decreto del fare: multe stradali meno care, problematiche, vademecum

(Articolo del 02.09.2013 – Nicolò Cecchini – Studio Legale Calvello)

Di seguito riportiamo una vera e propria GUIDA PRATICA arricchita di alcuni esempi a beneficio del cittadino che si è, purtroppo, visto destinatario di una sanzione amministrativa del codice della strada (c.d. multa), che gli saranno di sicura utilità, al fine di verificare se egli possa usufruire o meno delle nuove agevolazioni previste dal decreto del fare (di seguito si ipotizzano casi nei quali l’automobilista non voglia esperire ricorsi avanti al Prefetto o al Giudice di Pace per l’annullamento del verbale di accertamento e della relativa sanzione).

Vi sono infatti alcune tipologie di sanzioni escluse dal nuovo regime.

A) Tizio, alla guida di un veicolo, viene fermato da una pattuglia delle forze dell’ordine, che gli contesta la violazione di una norma del Codice della Strada e gli consegna il relativo verbale di accertamento: cosa può fare il cittadino?

– Se la pattuglia è dotata di strumentazione per il pagamento elettronico, Tizio può subito pagare l’importo della sanzione ridotto del 30%;

Oppure:

– Entro 5 giorni dalla contestazione Tizio ha la possibilità di pagare la sanzione amministrativa con la riduzione (sconto) del 30%.

B) Tizio riceve la notificazione di una sanzione amministrativa a mezzo posta:

– Anche in questo caso Tizio può effettuare il pagamento dell’importo della sanzione, diminuito del 30% entro 5 giorni dalla notificazione (es. la notificazione si perfeziona lunedì: ciò significa che entro sabato va pagata la sanzione)

C) Tizio trova sul parabrezza della sua automobile un c.d. “preavviso di sanzione”:

– Ebbene, in questo caso più spinoso, si ritiene che Tizio possa corrispondere ugualmente l’importo della sanzione scontato del 30%; qualora talune amministrazioni non contemplassero tale eventualità, dovrebbe essere sufficiente attendere la notificazione del verbale a mezzo posta e, dal momento in cui si è perfezionata la notifica, calcolare i 5 giorni per il pagamento scontato.

D) Tizio ha violato una norma del Codice della Strada e tale trasgressione è stata accertata dalle forze di polizia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, tuttavia la notificazione del verbale si perfeziona successivamente all’entrata in vigore delle modifiche normative:

– Tizio potrà beneficiare dello “sconto” del 30%

E) Tizio ha violato una norma del Codice della Strada: tale trasgressione è stata accertata dalle forze di polizia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e così la notificazione del verbale si è perfezionata precedentemente all’entrata in vigore delle modifiche normative:

– Tizio non potrà beneficiare della riduzione del 30%

Attenzione: è fondamentale specificare che non tutte le sanzioni amministrative contenute nel Codice della Strada accolgono il nuovo meccanismo delineato dal legislatore. La riduzione non si applica alle violazioni per cui sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida.

Quali sono, dunque, le violazioni escluse dalla novella? Le riassumiamo per articoli del Codice della Strada, cosicché, controllando semplicemente l’articolo di legge riportato nel verbale di violazione, potrete agevolmente verificare se è possibile fruire delle nuove agevolazioni previste dal Decreto del Fare.

Articolo 6 commi 1 e 12 (veicoli adibiti al trasporto di cose che circolano nonostante il divieto

Articolo 9 bis commi 1 e 5 (partecipazione a competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata)

Articolo 9 ter commi 1 e 3 (gare di velocità con veicoli a motore)

Articolo 10 commi 1 e 18 (circolazione senza autorizzazione di veicoli eccezionali per dimensioni e/o massa)

Articolo 10 commi 2 lett. a) e 18 (trasporti in condizioni di eccezionalità per superamento di limiti di sagoma)

Articolo 10 commi 2 lett. b) e 18 (trasporti eccezionali di blocchi di pietra, prodotti siderurgici, coils, laminati grezzi, prefabbricati, apparecchiature industriali)

Articolo 10 commi 3 lett. a) e 18 (carichi con sporgenze posteriori di oltre 3/10 senza autorizzazione)

Articolo 10 commi 3 lett. a) e 18 (carichi con sporgenze posteriori di oltre 3/10 senza autorizzazione)

–  Articolo 10 commi 3 lett. b) e 18 (carichi sporgenti posteriormente con superamento di limiti di sagoma)

Articolo 10 commi 3 lett. c) e 18 (sporgenze anteriori)

Articolo 10 commi 3 lett. d) e 18 (trasporto specifico di veicoli)

Articolo 10 commi 3 lett. e) e 18 (trasporto di container e casse mobili)

Articolo 10 commi 3 lett. g) e 18 (trasporto di animali con veicolo sprovvisto di autorizzazione)

Articolo 10 commi 3 lett. g-bis e 18 (trasporto di balle o rotoli di paglia o fieno con veicoli, senza autorizzazione, che superano i limiti di altezza)

Articolo 10 commi 3 lett. g-ter e 18 (trasporto di macchine agricole con veicolo senza autorizzazione che supera i limiti di altezza)

Articolo 10 comma 7 lett. a) e 18 (mezzi d’opera che superano i limiti di massa)

Articolo 10 comma 7 lett. b e 18 (mezzi d’opera circolanti su strade diverse da quelle autorizzate)

Articolo 10 comma 7 lett. c e 18 (conducente di mezzo d’opera che non verifica  l’esistenza di limitazioni di massa)

Articolo 10 comma 18 (inosservanza delle prescrizioni relative ai percorsi stabiliti, periodi temporali, scorta tecnica, limitazione dimensionale e di massa)

Articolo 10 comma 21 (trasporto con mezzo d’opera di cose diverse da quelle autorizzate)

Articolo 10 commi 7 lett. c) e 22 (circolazione con mezzo d’opera o veicolo eccezionale eccedente i limiti di cui all’articolo 62 su strada non percorribile)

Articolo 61 comma 7 e articolo 10 commi 2 lett. a) e 18 (veicolo con carico indivisibile eccedente i limiti di sagoma)

Articolo 62 comma 7 (superamento dei limiti di massa)

Articolo 70 comma 4 (Veicolo a trazione animale – o slitta – destinato a servizio pubblico di piazza senza autorizzazione)

Articolo 86 comma 2 (servizio di piazza – taxi – senza licenza)

Articolo 93 comma 7 (circolazione con veicolo per il quale non era stata rilasciata la carta di circolazione)

Articolo 97 commi 5 e 14 (fabbricazione, produzione, commercio o vendita di ciclomotori irregolari)

Articolo 97, comma 5 (fabbricazione e commercio di ciclomotori irregolari / effettuazione di modifiche per la maggiorazione del ciclomotore)

Articolo 97, comma 7 e 14 (mancanza del certificato di circolazione)

Articolo 98 comma 4 (circolazione con veicolo munito di targa prova – ripetute infrazioni)

Articolo 99 comma 5 (circolazione alla guida del veicolo munito del foglio di via – violazioni compiute per più di tre volte)

Articolo 104 commi 10 e 13 (circolazione con macchina agricola eccezionale senza autorizzazione)

Articolo 104 commi 11 e 13 (inosservanza delle prescrizioni relative alla guida della macchina agricola)

Articolo 114 comma 1 e articolo 104 comma 10 (circolazione di macchina operatrice eccezionale senza autorizzazione)

Articolo 114 comma 1 e articolo 104 comma 11 (inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo)

Articolo 116 commi 15 e 17 (recidiva nel biennio per guida senza patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici)

Articolo 116 comma 15 bis (titolare di patente A1, B1, C1 o D1 che guida veicoli che richiedono rispettivamente la patente di guida A2, A, B, C o D)

Articolo 117 commi 2 e 5 (limitazioni di velocità per titolari di patente di guida di categoria A2, A, B1 e B conseguita da meno di tre anni)

Articolo 117 commi 2-bis e 5 (guida di autoveicoli di potenza specifica – conseguimento della patente B da meno di 1 anno)

Articolo 125 commi 3 e 5 (violazione dei codici unionali o nazionali riportati sulla patente di guida relativi alle modifiche del veicolo)

Articolo 125 commi 4 e 5 (conducente con patente speciale che guida un veicolo diverso da quello indicato e adattato o con caratteristiche diverse)

Articolo 126 comma 12 e articolo 116 comma 15 bis (circolazione con autotreno o autoarticolato di massa complessiva superiore a 20 t avendo superato 65 anni di età // circolazione con veicolo per il quale è richiesta patente di categoria D1, D, D1E e DE avendo superato i 60 anni di età)

Articolo 134 commi 1 e 2 (veicoli stranieri con carta di circolazione temporanea scaduta di validità)

Articolo 138 comma 12 (guida di veicoli privati con patente militare)

Articolo 142 comma 9 (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h)

Articolo 142 comma 9 bis (superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h)

Articolo 143 commi 4 e 12 (circolazione contromano su strada avente carreggiate separate)

Articolo 143 comma 12 (circolazione contromano in corrispondenza di una curva)

Articolo 148 commi 9 e 16 (circolazione di tram e filobus fermi)

Articolo 148 commi 10 e 16 (sorpasso in prossimità o corrispondenza di curve o dossi e in caso di insufficiente visibilità)

Articolo 148 commi 11 e 16 (sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, al semaforo o per altre cause // sorpasso di veicolo che ne sta sorpassando un altro)

Articolo 148 commi 12 e 16 (sorpasso in corrispondenza di intersezione stradale)

Articolo 148 commi 13 e 16 (sorpasso in corrispondenza di passaggi a livello o passaggi pedonali)

Articolo 148 commi 14 e 16 (sorpasso con autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t)

Articolo 168 commi 8 e 8 bis (trasporto di esplosivi senza licenza o autorizzazione // di gas tossici // di rifiuti pericolosi // di rifiuti ospedalieri // di materiali o rifiuti radioattivi // di merci pericolose)

Articolo 168 comma 9 (violazione di prescrizioni di sicurezza)

Articolo 169 comma 8 (sovrannumero o sovraccarico di unità rispetto al documento di circolazione per veicoli adibiti a servizio di piazza)

Articolo 176 commi 1 lett. c) e 20 (circolazione sulle corsie di emergenza)

Articolo 176 commi 1 lett. d) e 20 (circolazione sulle corsie di variazione di velocità)

Articolo 179 commi 1, 2 e 9 (circolazione con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo)

Articolo 179 commi 2 e 9 (circolazione con veicolo con cronotachigrafo non omologato // conducente che non inserisce il foglio di registrazione o la carta tachigrafica // cronotachigrafo non funzionante // cronotachigrafo alterato o con sigilli manomessi)

Articolo 179 commi 1, 2 bis e 9 (veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o con caratteristiche diverse)

Articolo 186 comma 2 lett. a) (guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico superiore 0,5 g/l e non superiore 0,8 g/l)

Articolo 186 comma  2 lett. a) e articolo 186 bis comma 3) (conducente di età inferiore a anni 21)

Articolo 189 commi 1) e 5 (mancata fermata a seguito di sinistro stradale con gravi danni a cose)

Articolo 193 comma 4 bis (veicolo con assicurazione falsa)

Articolo 213 comma 2 ter  (rifiuto di custodire il veicolo sequestrato)

Articolo 213 comma 4 (circolazione con veicolo sottoposto al sequestro amministrativo)

Articolo 214 comma 1 (rifiuto di trasportare o custodire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo)

Articolo 214 comma 8 (circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo)

Articolo 217 comma 6 ( circolazione con la carta di circolazione sospesa)

Come ci si deve comportare, invece, qualora vengano irrogate sanzioni amministrative che prevedano, quale sanzione accessoria la revoca della patente di guida?

Se si aderisse precisamente al dettato normativo, in questi casi la riduzione della sanzione dovrebbe essere ammessa (la riforma non menziona, infatti, la sanzione della revoca della patente, nonostante sia ben più grave della sospensione): si tratta di una svista del legislatore o di una consapevole e precisa intenzione?

Vedremo se i Ministeri competenti forniranno, sul punto, delle circolari esplicative.

A questo punto, per maggiore chiarezza, riportiamo nella seguente tavola sinottica l’articolo 202 Codice della Strada, prima e dopo la riforma (decreto legge 69/2013, convertito nella legge 98/2013).

P R I M A   D E L L A  R I F O R M A

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

2-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148,167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter.  Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater.  In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

3.  Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell’identificazione.

 

D O P O   L A   R I F O R M A

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 

2.1.   Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 

2-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148,167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. 

2-ter.  Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater.  In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

3.  Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell’identificazione.

 

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