Giudice di Pace di Roma – Dott.ssa Avv. Maria Maddalena Acernese – sent. 27630/13
Sinistro stradale – Danni fisici – Sofferenza Lieve – Danno morale – Liquidazione – Sussiste
Il PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“Quanto alla liquidazione del danno morale, il Giudice, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (fra tutte: Cassazione SS.UU. dell’11.11.2008 n. 26972), ritiene che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la sofferenza, costituita da un patimento collegato alle lievi lesioni subite, ha portato una guarigione in breve tempo, con postumi minimi. In questi casi, pertanto, la sua liquidazione può continuare ad essere ancorata al danno biologico. Stante la temporaneità del predetto pregiudizio morale, la liquidazione avverrà nella misura di 1/3 del danno biologico.”
LA SENTENZA
Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Roma, Sezione IV civile, nella persona dell’Avv. Maria Maddalena Acernese ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile n. ********* avente ad oggetto la richiesta di pagamento somma da incidente stradale tra:
******* ********** cod fisc ****** e ******** ******** cod. fisc. ******* rappresentate e difese dall’avv. ******* per delega a margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in ******** via *********
attrici
E
***** s.p.a. in persona dei legali rappresentati p.t. ***** ***** e ***** ***** rappresentata e difesa dall’avv. **** ***** ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in ***** per delega in calce all’atto di citazione notificato
convenuta
conclusioni dell’attrice: come da verbale di udienza
conclusioni della convenuta: ci si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, le attrici introducevano il presente giudizio, affermando che il giorno 23.11.2008 alle h. 8,30 circa entrambe si trovavano sul motociclo di proprietà della prima Liberty 125 tg ******* e, mentre percorrevano la via ******, giunte al civico 13 venivano tamponate dalla vettura Mitsubishi Colt tg ****** di proprietà e condotta dal sig. *******, il quale usciva in retromarcia da un parcheggio ed andava a collidere con la parte posteriore, alla parte laterale destra del motorino condotta dalla sig.ra *****. Veniva redatto il modello CAI. La conducente e la trasportata subivano lesioni. Le attrici facevano presente che, a seguito di richiesta stragiudiziale della Compagnia, questa aveva inviato per entrambe somme non ritenute satisfattive. Da qui la necessità di adire le vie giudiziale, con richiesta di condanna per la sig.ra **** di € 13.867,00 con una invalidità pari al 9%, oltre ad € 1.487,00 per 25 giorni di inabilità totale e 20 giorni di inabilità parziale al 50%, oltre a spese mediche di € 601,15 e danno morale pari ad € 5.118,00 per un totale di € 21.073,15 a cui doveva essere decurtato la somma di € 6.100,00, già ricevuta e, così in totale € 14.973,15 oltre rivalutazione ed interessi.
Per la sig.ra F*****, si chiedeva la chiedeva la condanna della Compagnia convenuta ad € 10.643,00 per invalidità permanente pari all’8%, € 1.487,00 per 25 giorni di inabilità totale e 20 giorni di inabilità parziale al 50%, € 4.043,00 per il danno morale, € 550,00 per spese mediche per un totale di € 16.723,00 a cui andava decurtato l’importo di € 4.000,00 già ricevuto, per un totale residuo di € 12.723,00 oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la Compagnia ******* ***** contestando la richiesta risarcitoria e sollevando diverse eccezioni.
L’istruttoria è stata limitata alla Ctu della sola attrice ******
All’udienza del 14 gennaio 2011 le parti concludevano. Il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termine per note conclusionali, regolarmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, si osserva che le eccezioni sollevate in comparsa, si fa presente che la parte attrice ha depositato regolare raccomandata di richiesta di risarcimento dei danni da parte della sig.ra ******** ******, trasportata sul motociclo di proprietà della sig.ra ******* *****.
Le domande, inoltre, trattandosi di due soggetti diversi, non possono essere cumulate, pertanto le richieste, ai fini della competenza per valore del Giudice adito, andranno valutate singolarmente. Per tale criterio, l’eccezione è infondata, in quanto nessuna delle due domande supera il valore stabilito per legge.
Quanto alla dinamica ed alla responsabilità del sinistro, la Compagnia citata, non ha contestato nulla. Pertanto, il Giudice dovrà solo verificare se le somme liquidate siano da considerarsi satisfattive alla luce della Ctu e, se le domande siano accoglibili in questa sede.
Il Giudice deve prendere atto che il difensore della sig.ra ***** *******, non sottoposta a perizia, perché all’estero, ha accolto le valutazioni medico – legali risultanti dalla perizia medica della Compagnia ******* spa che aveva determinato il danno permanente nella misura del 5% ed il danno da invalidità temporanea in giorni 20 + 20 così, come risultava dai documenti dallo stesso depositati. La sua domanda, in ogni caso è limitata al solo riconoscimento del danno morale, non liquidato in via stragiudiziale.
Questo Giudice, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (fra tutte: Cassazione SS.UU. dell’11.11.2008 n. 26972), ritiene che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la sofferenza, costituita da un patimento collegato alle lievi lesioni subite, ha portato una guarigione in breve tempo, con postumi minimi. In questi casi, pertanto, la sua liquidazione può continuare ad essere ancorata al danno biologico. Stante la temporaneità del predetto pregiudizio morale, la liquidazione avverrà nella misura di 1/3 del danno biologico. Danno, peraltro, già esistente alla data in cui l’attrice era stata sottoposta a visita dalla Compagnia.
Poiché il danno biologico era stato stimato dal perito della convenuta nella misura del 5%, in assenza di una Ctu, il Giudice prenderà in considerazione questa sola valutazione, dando atto che è stato già incasso la somma di € 6.100,00.
Pertanto, l’importo ancora dovuto per il danno morale (1/3 del danno biologico), sarà € 2.030,00.
Alla predetta somma dovranno essere aggiunti rivalutazione ed interessi di legge che vengono posti a carico della convenuta.
Quanto alla liquidazione dei danni subiti dalla sig.ra ****, l’unica ad essere stata periziata, si accolgono le conclusioni del dott. Vincenzo La vecchia. Facendo presente che al sopralluogo era presente il dott. Adornato di parte attrice, mentre il dott. Oddo, non presente alla visita era stato contattato telefonicamente a visita appena avvenuta.
Conseguentemente, per i danni fisici di ********** ****** le somme corrispondenti alle valutazioni medico legali (tabella di riferimento 2010)l, tenendo conto della età alla data del sinistro (36 anni) sono:
a) invalidità permanente 4% € 3.346,90
b) ITT
(€ 43,16 x gg. 20) € 863,20
c) ITP al 50%
(€ 21,58 x gg. 20) € 431,50
————-
€ 4.641,70
Danno Morale (1/3)
del danno biologico € 1.547,23
————–
tot. € 7.736,16
Spese riconosciute € 450,00
————-
Tot. € 8.186,16
Quanto alla liquidazione del danno morale, il Giudice, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (fra tutte: Cassazione SS.UU. dell’11.11.2008 n. 26972), ritiene che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la sofferenza, costituita da un patimento collegato alle lievi lesioni subite, ha portato una guarigione in breve tempo, con postumi minimi. In questi casi, pertanto, la sua liquidazione può continuare ad essere ancorata al danno biologico. Stante la temporaneità del predetto pregiudizio morale, la liquidazione avverrà nella misura di 1/3 del danno biologico.
Alla predetta somma, tenuto conto dell’importo versato di € 4.000,00, dovranno essere aggiunti rivalutazione ed interessi di legge che vengono posti a carico della convenuta.
Non si accoglie la domanda di condanna della convenuta alla rifusione delle spese stragiudiziali, in quanto non dovute al presente difensore e, comunque non richieste in sede di conclusioni e note conclusionali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e terranno conto della breve attività istruttoria, della domanda iniziale in relazione alle risultanze della perizia del Ctu.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto
1) condanna la convenuta all’ulteriore somma pari ad € 2.030,00 a titolo di danno morale della sig.ra ******* ****. Alla predetta somma, previa devalutazione dalla data del sinistro, dovranno essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata.
2) Condanna la convenuta all’ulteriore somma pari ad € 4.186,16 per le lesioni subite dalla sig.ra ******* ****. Alla predetta somma, previa devalutazione dalla data del sinistro, dovranno essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata.
3) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre ad € 150,00 di spese vive, oltre al 12,5% di spese generali, Iva e Cpa da distrarsi in favore dell’Avv. ******* **** dichiaratosi antistatario.
4) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di Ctu.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Roma, 5 marzo 2011
Il Giudice di Pace Avv. Maria Maddalena Acernese
Depositata in cancelleria in data 24.07.2013