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Danno non patrimoniale Giurisprudenza Patavina-Giudice di Pace

Art. 139 C.d.A.: il danno alla salute va risarcito integralmente

Giudice di Pace di Padova – Dr.ssa Avv. Renata Zaffanella – Sentenza n. 1490/13

Sinistro stradale – Danno alla salute – Art. 139 C.d.A. – Art. 2059 cod. civ. – Interpretazione costituzionalmente orientata – Risarcibilità – Sussiste

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

[…] il Giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute. Pertanto nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio dove si evince sia la condizione personale di [omissis] che le conseguenze del fatto in una sofferenza lieve, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari e quindi conseguentemente procedendo ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. […]

Del resto la Corte di Cassazione afferma: “La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche, danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)” (Cass. n. 19816 del 17.9.2010) ancora: “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi” (Cass. n. 10527/2011, v. anche Cass. n. 15414/2011 cfr. in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010 n. 23053/2009).” […]

LA SENTENZA

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