Trib. Campobasso (Appello) – Giudice Dott.ssa Barbara Previati – Sentenza del 22.01.2014
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“Alla REGIONE sono affidate funzioni di programmazione e di coordinamento dell’attività faunistico e venatoria, con ulteriori compiti sostitutivi, di orientamento e di controllo rispetto alle funzioni di carattere amministrativo che, nella medesima materia, sono affidate alla PROVINCIA. In particolare, l’art. 19.2 della L. n. 157 del 1992 prevede che “le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”. L’art. 7 della L.R. n. 19 del 1993, intitolato controllo della fauna, prevede inoltre che: “la Regione, sentito l’I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento”. Pertanto, non si può revocare in dubbio che alla REGIONE spetti un generalizzato obbligo di controllo della fauna per evitare che il bene da controllare possa essere fonte di pericolo per i terzi.”
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
In persona del giudice Barbara PREVIATI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello, iscritta al numero 1965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009, assegnata alla scrivente a partire dal 20 novembre 2013 e decisa alla odierna udienza, vertente
tra
REGIONE MOLISE, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Garibaldi n. 124, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellante
contro
D.M.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco DEL BASSO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco IAMMARTINO, in Campobasso, via Garibaldi n. 43
Appellato
con oggetto: appello avverso la sentenza n. 1071/2009 del Giudice di Pace di Agnone
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Regione Molise chiedeva, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agnone, n. 1071/2009, di rigettare la domanda risarcitoria proposta dal D.M.E. in primo grado, atteso il proprio difetto di legittimazione passiva in materia di danno derivante da fauna selvatica, per essere la Provincia l’ente responsabile in caso di verificazione di danni di questa tipologia; nel merito, ribadita l’erroneità della motivazione del primo giudice, chiedeva comunque il rigetto della domanda perché non era stata fornita la prova della responsabilità della Regione nella verificazione del sinistro.
Si costituiva D.M.E., chiedendo il rigetto dell’appello.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nonché il fascicolo di primo grado, la causa è stata discussa alla odierna udienza.
L’atto di appello va rigettato.
Il motivo di appello con cui la Regione Molise eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva è infondato.
Va in primo luogo richiamato il quadro normativo di riferimento, ossia la L. n. 157 del 11 febbraio 1992, il D.Lgs. n. 267 del 2000, la L.R. Molise n. 19 del 10 agosto 1993 e la L.R. Molise n. 6 del 1 febbraio 1983, successivamente modificata dalla L.R. Molise n. 23 del 8 maggio 1995.
Risulta dalle norme indicate che alla REGIONE sono affidate funzioni di programmazione e di coordinamento dell’attività faunistico e venatoria, con ulteriori compiti sostitutivi, di orientamento e di controllo rispetto alle funzioni di carattere amministrativo che, nella medesima materia, sono affidate alla PROVINCIA.
In particolare, l’art. 19.2 della L. n. 157 del 1992 prevede che
“le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”.
L’art. 7 della L.R. n. 19 del 1993, intitolato controllo della fauna, prevede inoltre che: “la Regione, sentito l’I.N.F.S., per particolari esigenze anche nelle zone vietate alla caccia provvede al controllo della fauna. Il controllo deve essere selettivo e basato su metodi ecologici. Qualora tali metodi non dovessero risultare efficaci la Regione può autorizzare piani di abbattimento”.
Pertanto, non si può revocare in dubbio che alla REGIONE spetti un generalizzato obbligo di controllo della fauna per evitare che il bene da controllare possa essere fonte di pericolo per i terzi.
Infatti, per i danni cagionati dalla fauna selvatica “alle colture agrarie ed al patrimonio zootecnico delle aziende agricole…” (art.1 L. n. 6 del 1983), legittimata a risarcire i danneggiati è la Regione e non la Provincia.
Sono invece affidati alle province l’elaborazione e la redazione dei piani faunistico-venatori “per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art. 10.1 L. n. 157 del 1992).
Il contenuto dei piani faunistici e dei piani di miglioramento ambientale di competenza provinciale comprende, tra le varie attribuzioni, anche: a) l’individuazione “delle zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio” (art. 10.7 lett. b della L. n. 157 del 1992); b) la predisposizione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna (cfr. art. 11 della L. n. 19 del 1993); c) la predisposizione di piani di immissione di detta fauna selvatica, anche mediante la cattura dei capi presenti in soprannumero in altri parchi nazionali o regionali (cfr. art. 11 della L. n. 19 del 1993); d) l’individuazione delle “attività di cattura e di ripopolamento tendenti all’immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali” (art. 11.2 della L. n. 19 del 1993); e) l’individuazione “delle oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica” nonché “delle zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio” (art. 11.3 della L. n. 19 del 1993). A cura delle province interessate tali ultime aree debbono essere delimitate da specifiche e ben visibili tabelle (cfr. art. 11, commi 4 e 11, della L. n. 19 del 1993).
In tali settori, l’intervento regionale è soltanto eccezionale: “le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l’attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7” (art. 10.16 della L. n. 157 del 1992).
Inoltre, solo alle Province compete l’istituzione di zone di ripopolamento e di cattura, le quali “sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio” (art. 13 della L. n. 19 del 1993).
Il piano faunistico\venatorio regionale, a sua volta, svolge funzioni di coordinamento dei piani provinciali (cfr. art. 6.7 della L. n. 19 del 1993), provvedendo altresì alla “destinazione differenziata del territorio”, ossia all’individuazione delle aree del territorio regionale destinate all’attività venatoria (cfr. art. 6, commi 2 e 3, della L. n. 19 del 1993).
Pertanto, in linea astratta, sia la Regione che la Provincia possono essere chiamati, alternativamente o congiuntamente, a rispondere dei danni provocati ai terzi dagli animali selvatici, come del resto sostenuto dalla giurisprudenza di questo distretto in altre pronunce (cfr. Sentenza Tribunale di Campobasso, giudice CALABRIA, RG 1225/2009 del 21.01.2013; cfr. sentenza Corte di Appello di Campobasso n. 249/2013) e dalla stessa giurisprudenza della S.C., secondo cui:
“Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”. (Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616849)
Pertanto, argomentando sulla base dei principi contenuti nelle sentenze citate, la Provincia va ritenuta responsabile per l’esecuzione delle catture, dei ripopolamenti e per le immissioni degli animali selvatici e per le verifiche della densità faunistica all’atto dell’immissione in natura; la Regione è comunque tenuta a controllare le condizioni, gli spostamenti, il numero di capi raggiunto, la densità e gli habitat di vita della fauna.
Inoltre, l’ente proprietario della strada (in questo caso l’Anas, trattandosi di una strada statale) può essere ritenuto responsabile per la mancata apposizione della necessaria segnaletica qualora la Regione gli segnali che in quel tratto di strada vi sia stata la diffusa presenza di fauna selvatica o che vi siano state frequenti collisioni tra essa e veicoli.
Pertanto, come già argomentato nella sentenza di questo Tribunale, RG. 1225 del 21.01.2013:
“sul piano della responsabilità nei riguardi dei terzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica, la Provincia potrà, ad esempio, essere ritenuta responsabile sul piano oggettivo e soggettivo per: 1) aver effettuato ripopolamenti in numero eccessivo; 2) aver individuato aree di ripopolamento manifestamente inidonee, per esempio perché caratterizzate da diffusa presenza antropica; 3) la mancata segnalazione delle aree di ripopolamento con la specifica cartellonistica di cui al predetto art. 11, commi 4 e 11, della L. n. 19 del 1993; 4) aver scelto, per il ripopolamento, animali allevati in cattività e, per l’effetto, solo formalmente selvatici, agendo quindi in contrasto quanto meno con lo spirito delle norme di cui agli artt. 11.2 e 13 L. n. 19 del 1993, le quali parlano di ripopolamento di fauna selvatica. 5) ove proprietaria della strada in cui si sia verificato il sinistro, non averla tenuta in adeguate condizioni di manutenzione o non aver apposto su di essa appositi cartelli stradali indicanti il pericolo di passaggio della fauna selvatica nonostante pregresse segnalazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici circa intercorsi attraversamenti stradali di cinghiali o altri animali selvatici e\o collisioni tra gli stessi e veicoli a motore circolanti. A tal proposito, in base al principio dell’onere della prova, spetta al danneggiato dimostrare che il luogo del sinistro fosse stato teatro di precedenti incidenti segnalati alle competenti autorità e\o di frequenti avvistamenti e passaggi di fauna selvatica (cfr. Cass. civ. sent. cit. n. 27673\2008).
In ordine al profilo di responsabilità sub 5), esso grava in generale sull’ente proprietario della strada e, quindi, nel caso di specie sull’Anas.
Quanto alla Regione, alla luce della menzionata normativa, possibili profili di responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica possono essere, sul piano sia soggettivo sia oggettivo, i seguenti: 1) mancato esercizio dei poteri sostitutivi in caso in inerzia dell’ente provinciale nella redazione dei piani faunistico – venatori e dei piani di miglioramento ambientale; 2) mancata o insufficiente attivazione dei propri poteri di controllo sulla densità e sull’inidonea ubicazione della fauna; 3) omessa segnalazione all’ente proprietario della strada della presenza di determinata fauna selvatica in un’area interessata dal traffico veicolare affinché il medesimo ente proprietario possa provvedere all’apposizione della segnaletica stradale occorrente. Tale segnalazione è indispensabile nel caso in cui, nella zona interessata, siano stati già segnalati numerosi avvistamenti di cinghiali o altra fauna selvatica o, ancor di più, varie collisioni tra tale fauna selvatica e veicoli a motore (arg. Cass. civ. sent. cit. n. 27673\2008, in motivazione); 4) mancata effettuazione degli abbattimenti mirati (cd. caccia di selezione) laddove la presenza della fauna selvatica sia divenuta eccessiva ed abbia già recato ripetuto nocumento a terzi, specie ove vi siano stati preesistenti numerosi avvistamenti e\o incidenti già verificatisi e ritualmente segnalati alle autorità; 5) esercizio della delega di funzioni in maniera tale che il delegato non potesse utilmente esercitarla.
Ciò posto, applicando i principi esposti al caso in esame, ferma restando la legittimazione passiva della Regione, occorre ora valutare la fondatezza dell’altro motivo di appello, con cui l’appellante contesta che nell’ambito del giudizio di primo grado si sia raggiunta la prova di una colpa imputabile alla Regione circa i danni subiti dalla vettura dell’attore.
Tale motivo è infondato.
Infatti, va in primo luogo premesso che nell’ambito del primo grado è stato senz’altro provato il nesso causale tra l’impatto del cinghiale con l’autovettura e i danni subiti dal mezzo dell’attore (nello specifico, il cinghiale scappò dopo l’urto ma furono trovate delle tracce riconducibili al medesimo sul paraurti anteriore destro dell’autoveicolo, cfr. relazione di servizio agli atti, redatta dal p.u. intervenuto, nonché testimonianze sentite).
Inoltre l’attore, in primo grado, ha sufficientemente fornito, come era suo onere, la prova di una condotta negligente -di tipo omissivo-ascrivibile alla REGIONE.
In particolare, secondo le indicazioni fornite prima, risulta comprovato dalla nota prot. 859 del 28.05.2009 del servizio Gestione risorse faunistiche e venatorie, citata nella sentenza di primo grado, che il tratto di strada in esame, nei due sensi di marcia, è quello maggiormente interessato all’attraversamento di animali selvatici, causa di frequenti incidenti stradali (tale evenienza non è stata infatti in alcun modo contestata o messa in dubbio dall’ appellante).
E’ altresì comprovato dalla relazione di servizio del 2.11.2006, a firma del p.u. M.S., nonché dalla testimonianza resa da quest’ultimo in primo grado, che il segnale verticale di “pericolo attraversamento animali selvatici” era posto al Km 35+600 della SS 86, in località Tre Termini, direzione di marcia Agnone, mentre il sinistro avvenne al Km 41+700 della predetta SS 86.
Sulla base delle norme del codice della strada (art. 39 cds e art. 84 regolamento di attuazione), i segnali di pericolo: devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza; devono essere posti sul lato destro della strada; sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata; se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, quest’ultima deve essere indicata con pannello integrativo “ESTESA”; se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L’estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, l’omessa ripetizione della segnaletica verticale di pericolo integra una condotta omissiva imputabile alla Regione, avente una efficienza causale rispetto alla concreta verificazione del sinistro in esame, secondo i principi in materia già indicati precedentemente.
Infatti, la REGIONE avrebbe dovuto più incisivamente intervenire, in primo luogo apponendo o facendo apporre sulla strada la segnaletica recante il pericolo di attraversamento di animali selvatici, con ripetizione del segnale di pericolo secondo le prescrizioni dettate dal codice della strada.
Sussistendo la prova della condotta negligente della Regione e del nesso causale con l’evento occorso ai danni dell’appellato, l’appello va, quindi, rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in grado di appello da REGIONE MOLISE nei confronti di D.M.E., ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Agnone n. 107/2009;
1) Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 22 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2014.