Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 15/02/2000, n. 1690
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE:
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
LA SENTENZA INTEGRALE:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA – Presidente –
Dott. Giulio GRAZIADEI – Consigliere –
Dott. Laura MILANI – Rel. Consigliere –
Dott. Salvatore DI PALMA – Consigliere –
Dott. Angelo SPIRITO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANICIO GALLO 3, presso l’avvocato C. F., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato T. S., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di PARMA, depositata il 18/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Caponi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Ad istanza della s.r.l. (Omissis) veniva espletato presso il Tribunale di Parma accertamento tecnico preventivo nei confronti della (Omissis).
All’esito del procedimento, il giudice designato, con ordinanza 4.2.1998, liquidava il compenso al c.t.u., ponendone l’onere a carico delle parti in solido.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la (Omissis), limitatamente alla pronuncia di carico solidale delle spese dell’accertamento tecnico preventivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. La ricorrente, premessa l’impugnabilità del provvedimento ex art. 111 Cost., lamenta l’illegittimità della condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti: deduce che, esulando dall’accertamento tecnico preventivo, volto esclusivamente alla precostituzione di una prova, ogni ipotesi di soccombenza, l’onere delle relative spese non può che restare a carico del ricorrente, salva la valutazione definitiva nel successivo giudizio di merito.
2. Preliminarmente, va ritenuta l’ammissibilità del ricorso.
Sebbene, infatti, il provvedimento ammissivo dell’accertamento tecnico preventivo, in quanto connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, non sia impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. S.U. 7129/98), la pronuncia sulle spese emessa all’esito della procedura riveste natura decisoria e definitiva, esaurendo il procedimento ed incidendo in maniera non modificabile o revocabile sui contrapposti interessi delle parti.
Né avverso la statuizione sulle spese dell’accertamento tecnico preventivo può considerarsi esperibile altra forma di impugnazione, poiché la procedura di opposizione prevista dall’art. 669-septies c.p.c. (espressamente dichiarata applicabile ai provvedimenti di istruzione preventiva dall’art. 669-quaterdecies) è limitata ai provvedimenti negativi, di incompetenza o di rigetto, contenenti la pronuncia sulle spese, e non può ritenersi applicabile al caso di specie, ove la pronuncia sulle spese è stata – correttamente – emessa in esito alla procedura ammissiva dell’accertamento tecnico preventivo, ed ove l’impugnazione verte esclusivamente sulla legittimità o meno del criterio di ripartizione adottato.
3. Passando dunque all’esame del ricorso, la censura appare fondata.
Come già questa Corte ha avuto modo di stabilire, l’onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi compreso il compenso al C.T.U. nell’accertamento tecnico preventivo, deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza (sent. 12759/93; 1920/93; 850/78; 3129/71; 3523/69; 1189/69).
Il regolamento delle spese, infatti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (sent. 12759/93 cit.).
Il ricorso va pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U. “a carico delle parti in solido”.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata, a carico della parte richiedente s.r.l. Ughetti Costruzioni.
Segue all’accoglimento del ricorso la condanna dell’intimata al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa il provvedimento impugnato in parte qua e, pronunciando nel merito, pone il compenso del C.T.U. a carico della parte richiedente.
Condanna la s.r.l. (Omissis) al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese della presente fase del giudizio, di cui L 2.000.000 per onorari e L 183.000 per spese.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 15 FEB. 2000