Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Rca e competenze stragiudiziali

Procedura Civile Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Rca e competenze stragiudiziali: sono dovute dall’Assicurazione rimasta contumace

Giudice di Pace di Torre del Greco, Dott.ssa Patrizia Grillo, sent. del 30 aprile 2014

Rca – mancato pagamento delle competenze legali stragiudiziali – contumacia della Compagnia di Assicurazione – argomento di prova – potere del giudice di trarre elementi di convincimento dal comportamento extraprocessuale e processuale delle parti – sussiste

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA:

“…la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attrice, perché, al pari del silenzio negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio; ond’è che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi ella domanda della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.). Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi che la contumacia della Alfa Ass.ni S.p.a. costituisca altro decisivo argomento di prova, il quale contribuisce, valutato complessivamente insieme al comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla medesima nonché alla prova documentale prodotta dalla parte attrice, al riconoscimento della veridicità del credito vantato dall’attore e quindi, all’accoglimento della domanda di condanna. Considerato che la convenuta compagnia ha corrisposto le somme per sorte mentre nulla ha provato di aver pagato a titolo di competenze legali per l’attività extragiudiziale posta in essere dall’attore, la domanda deve essere accolta con la condanna della Alfa Ass.ni S.p.a. al pagamento della somma dovuta…”

LA SENTENZA INTEGRALE:

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE DEL GRECO

R E P U B B L I CA   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace Avv. Patrizia Grillo ha pronunziato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. **/0/13 del Ruolo Generale, riservata all’udienza del 07.03.2014

T R A

Avv. ***** nato ad ***** il ***** c.f. ***** rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domicilia in ***** alla via*****

ATTORE

CONTRO

Alfa Ass.ni in persona del suo legale pro tempore con sede in ***** al *****

CONVENUTA-CONTUMACE

AVENTE AD OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI:

Per avv. ***** accoglimento della domanda e conseguente condanna della convenuta assicurazione al pagamento della somma ancora dovuta a titolo di spese di giudizio con attribuzione al difensore giudiziario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. *****, quale difensore della sig.ra ***** nella procedura per il risarcimento dei danni subiti per il sinistro verificatosi il 17.07.2013 in Torre del Greco tra il veicolo Honda SH tg. ***** assicurato Alfa Ass.ni S.p.a. ed il veicolo Yamaha tg. ***** assicurato Alfa Ass.ni S.p.a, con citazione regolarmente notificata il 03.12.2013, conveniva in giudizio la Alfa Ass.ni S.p.a., per non avere quest’ultima provveduto a rimborsare le spese e competenze sopportate allo stesso avvocato in quanto in data 21.10.2013 provvedeva a pagare la sola sorte e non quanto dovuto a titolo di competenze, così come concordato, di Euro 400,00.

La convenuta, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, per cui ne viene dichiarata la contumacia.

Si dà atto che per l’assenza delle parti non è stato possibile esperire il libero interrogatorio delle stesse ed il tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c..

Quindi sulle conclusioni delle parti la causa era riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

La sussistenza del rapporto creditorio risulta dimostrata con inequivocabile chiarezza dalla documentazione prodotta. Dalla copia dell’assegno si evince che la compagnia assicurativa ha pagato in data 21.10.2013 l’importo di € 950,00 per i soli danni riportati dal veicolo Honda SH della sig.ra ***** mentre nulla pagava per le competenze nonostante si fosse impegnata a farlo in data 21.11.2013 con l’invio della quietanza.

D’altra parte, pure significativo è il contegno tenuto dalla parte convenuta nel corso del procedimento (essendo rimasta contumace sebbene citata). E’ noto che l’art.116 c.p.c., disciplinando la valutazione delle prove, dispone che il giudice deve valutarle secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge non disponga altrimenti comma 1); aggiunge che si può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti si danno o non nel corso dell’interrogatorio non formale, dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinato ed in genere dal contegno mantenuto dalle parti nel processo (comma 2). Al riguardo vanno preliminarmente richiamate le guide-lines individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale rientra nel potere del giudice trarre elementi di convincimento dal comportamento extraprocessuale processuale delle parti. Non è necessario, nel caso in esame, prendere posizione circa la tesi estrema, pur presente nella giurisprudenza della Corte, per cui il contegno della parte, processuale o extraprocessuale che sia, può costituire non solo elemento di valutazione di risultanze probatorie già acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (cfr. la sentenza n. 3800 del 25.06.1985 nonché Cass., sez. III, 1.4.95 n. 3822). Viene in evidenza a tal uopo l’inerte comportamento processuale tenuto dalla Alfa Ass.ni S.p.a. a seguito della lettera r.r. ricevuta il 30.10.2013 e con la quale si invitava la stessa a corrispondere quanto dovuto entro e non oltre 7 giorni.

Ma si deve ribadire che l’argomento di prova, pur distinto, quanto ad efficacia probatori, dalla prova vera e propria, (e quindi avente quanto meno la minore efficacia concretatesi nella possibilità di utilizzare l’argomento per valutare risultante probatorie già presenti ed acquisite), può essere costituito anche dal comportamento extraprocessuale della parte (Cass., sez. lav., 10.6.98 n. 5784). Pure è noto che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attrice, perché, al pari del silenzio negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio; ond’è che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi ella domanda della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova (cfr. art. 2697 c.c.). Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi che la contumacia della Alfa Ass.ni S.p.a. costituisca altro decisivo argomento di prova, il quale contribuisce, valutato complessivamente insieme al comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla medesima nonché alla prova documentale prodotta dalla parte attrice, al riconoscimento della veridicità del credito vantato dall’attore e quindi, all’accoglimento della domanda di condanna.

Considerato che la convenuta compagnia ha corrisposto le somme per sorte (assegno del 21.10.2013) mentre nulla ha provato di aver pagato a titolo di competenze legali per l’attività extragiudiziale posta in essere dall’attore, la domanda deve essere accolta con la condanna della Alfa Ass.ni S.p.a. al pagamento della somma dovuta e concordatari Euro 400,00.

Alla soccombenza della lite consegue la condanna della convenuta al pagamento delle competenze di giudizio

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente promuziandosi sulla domanda proposta da Avv. ***** contro Alfa Ass.ni S.p.a. di cui all’atto di citazione in epigrafe indicato, in accoglimento della domanda proposta come in narrativa così provvede:

a) Condanna la convenuta Alfa Ass.ni S.p.a. al pagamento della somma di € 400,00 oltre agli interessi legali dal 21.10.2013 al soddisfo.

b) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in Euro 210,00 di cui per spese Euro 60,00 ed Euro 150,00 per compenso omnia comprensivo determinato ex. D.M. 55/2014 oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Torre del Greco lì, 23.05.2014

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv. Patrizia Grillo

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello