Tribunale di Padova, Sezione Reclami – Dott.ssa Lanteri (Presidente), Dott. Bertola (Giudice Relatore), Dott.ssa Rigon (Giudice) – Ordinanza del 10.01.2014
Si segnala la presente ordinanza per le considerazioni che il Tribunale svolge in ordine:
1) al comportamento processuale tenuto dalla parte,
2) ai presupposti sottesi all’applicazione della sanzione processuale per responsabilità aggravata,
3) alla quantificazione della sanzione stessa.
IL CASO: Il Tribunale di Padova ha sanzionato pesantemente (col triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 140/2012) il comportamento dell’avvocato che violando manifestamente il canone deontologico che impone l’obbligo di verità, aveva omesso di riferire che in passato aveva già chiesto ulteriori provvedimenti di urgenza, (compreso questo sei), aventi ad oggetto le medesime problematiche (problematiche relative alle insegne di un centro commerciale) e che tutte le precedenti istanze erano state oggetto di rigetto tanto in sede di primo grado che di gravame.
n. 12381/2013 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Reclami Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Enza Lanteri Presidente
dott. Giorgio Bertola Giudice Relatore
dott. Silvia Rigon Giudice
all’esito dell’udienza del 10/01/2014 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 12381/2013 promosso da:
…S.r.l. …… con il patrocinio dell’Avv. ……..
RECLAMANTE
contro
…..S.p.A. con il patrocinio dell’Avv. ….., dell’Avv. ….., dell’Avv. …., dell’Avv. …, elettivamente domiciliata in via ……, presso il difensore Avv. ….
RECLAMATA
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo presentato in data 04/12/2013 da … S.r.l. avverso l’ordinanza di rigetto di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. del 15/11/2013 e comunicata in data 19/11/2013;
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/01/2014, il Collegio osserva:
…..S.r.l. ha reclamato il provvedimento di rigetto del richiesto provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Padova in data 21/09/2013 deducendo, in ordine al disconosciuto periculum in mora del provvedimento di prime cure, che il periculum è sussistente a fronte dell’aggravamento delle condizioni di ammaloramento dei luoghi con evidente rischio di crollo delle insegne abusive sul fumus ha ribadito di essere proprietaria esclusiva del lastrico solare contrariamente da quanto argomentato dal Giudice di primo grado e come riprovato dai docc. 4 e 5 allegati al doc. 3.
Si è costituita la reclamata chiedendo il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato e va rigettato.
Va ribadito, così come già osservato dal Giudice di primo grado, che dai docc. 4 e 5 non emerge alcun elemento da cui possa desumersi la prova della proprietà esclusiva del lastrico solare e soprattutto va evidenziato, come correttamente evidenziato dalla reclamata, che il doc. 4 è in realtà composto da due documenti differenti e distinti e formati in epoche differenti come rileva la semplice lettura del documento in questione.
In relazione al supposto pericolo va rilevato che la realizzazione delle insegne di cui si chiede la rimozione si protrae in realtà da oltre 6 anni e soprattutto le foto prodotte evidenziano ictu oculi come gli aggravati ammaloramenti siano in realtà insussistenti o perlomeno non si pongano in alcun rapporto di causalità con la presenza delle insegne visto che le fessurazioni sono collocate su di un pavimento, e non su di un soffitto, e sulla facciata esterna.
Nessuna fessurazione viene evidenziata sul lastrico solare dove sono installate le insegne oggetto di controversia.
Manca pertanto alcuna anche ipotetica sussistenza di fumus e periculum.
In ordine al comportamento processuale della parte va peraltro evidenziato che, violando manifestamente il canone deontologico che impone l’obbligo di verità all’avvocato, il patrocinio di parte reclamante ha omesso di riferire che in passato ha chiesto ulteriori provvedimenti di urgenza, compreso questo sei, avente ad oggetto la problematica relativa alle insegne del centro commerciale ed ha omesso di fare alcun riferimento al fatto che, ad oggi, tutte le precedenti istanze sono state oggetto di rigetto tanto in sede di primo grado che di gravame.
In particolare va rilevato che uno di tali provvedimenti di rigetto è stato adottato anche dalla dott.ssa Rigon, componente del Collegio, allorquando era in servizio presso la sezione distaccata di Este.
Tale condotta è intollerabile e merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c..
In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente e reiteratamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l’aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal nostro ordinamento con la legge 89/2001 cd. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al triplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 140/2012 per lo scaglione di valore tra euro 25.001 ed euro 50.000.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 140/2012 pubblicato nella G.U. del 22/08/2012 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 41 del suddetto regolamento, così come di recente stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi relativamente alle fasi introduttiva e decisoria nello scaglione di valore da 25.001 a 50.000 senza l’aumento del 20% per il procedimento di secondo grado a fronte della speditezza e semplicità delle questioni giuridiche sottese al reclamo.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo perché infondato e per l’effetto conferma integralmente il provvedimento impugnato;
2) Condanna … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rifondere a … S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.N.P.A.;
3) Condanna … S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ..S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di € 9.900,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) Letto l’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, il Collegio dà atto che, a fronte del rigetto integrale dell’impugnazione, sussistono le condizioni perché …S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1- bis dell’art. 13 D.P.R. 115/2002;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Padova li10 gennaio 2014
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giorgio Bertola dott.ssa Vincenza Lanteri