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Spese legali stragiudiziali

Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Rca e spese stragiudiziali ante causam: si liquidano secondo i parametri del DM 55/2014

C. Cost. sent. n. 50/2014.
C. Cost. sent. n. 50/2014.

Tribunale di Torino, Giudice Dr.ssa Stefania Tassone, Sentenza n. 5616 del 28.07.2014                       

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“In applicazione della ormai pacifica giurisprudenza sul punto, vanno rifuse a parte attrice vittoriosa le spese della consulenza medica ante causam pari ad Euro 144,00, necessaria per la valutazione del caso e l’impostazione della vertenza, nonché le spese per l’assistenza stragiudiziale (desumibile dal fatto che ante causam la compagnia assicuratrice convenuta addiveniva ad offrire il pagamento di somme peraltro trattenuta solo in acconto) e che secondo le tariffe (punto 25) di cui al recente DM 55/2014 ammontano ad Euro 1.890,00, tenuto conto del valore della domanda.”

LA SENTENZA INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Tassone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9141/2012 promossa da:

….., …… (C.F.: …….), con il patrocinio dell’Avv. ……, elettivamente domiciliato in …..TORINO presso il difensore.

ATTORE/I

contro

…… ASS.NI S.p.A. (C.F.: ……), con il patrocinio degli Avv.ti ….. e …….., elettivamente domiciliato in …………. presso i difensori.

CONVENTO/I

e

……. (C.F.: ……) ……………………………………………….

CONVENUTO CONTUMACE

 CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2014.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato ………conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, …… S.p.a. e …, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni tutti patiti a seguito del sinistro stradale occorsole in data …..; 2) che in particolare parte attrice allegava: a) che in data …., alle ore 9.30 circa in Palermo, il motoveicolo Honda, condotto dal proprietario P…… ed assicurato per la r.c. da …….., su cui essa attrice era trasportata, veniva urtato dal veicolo …….. di proprietà di …. e condotto da ……; b) che a seguito dell’urto essa attrice rovinava a terra riportando gravi lesioni personali; c) che la Polizia Stradale intervenuta contestava al conducente …… la violazione dell’art. 145 Codice della Strada; d) che …….. in data …. (v. doc. 2 attoreo) offriva assegno di Euro 12.500,00, che essa attrice accettava solo a titolo di acconto; 3) che nonostante la ritualità della notifica si costituiva in giudizio soltanto ……. la quale contestava la domanda attorea unicamente sotto il profilo del quantum debeatur, mentre ….. veniva dichiarato contumace; 4) che, espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c. e disposta CTU medico – legale sulla persona di parte attrice il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni; 5) che all’udienza del 18.3.2014 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

II. Le risultanze processuali.

Posto che la lite tra le parti verte unicamente sulla individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla attrice …… osserva anzitutto il Tribunale che dall’espletata CTU medico – legale è emerso: 1) che a seguito del sinistro oggetto di causa parte attrice ha riportato lesioni consistenti in “frattura pluriframmentaria III medio distale, biossea di gamba destra”; 2) che ne è derivata una invalidità temporanea da quantificarsi complessivamente in 5 mesi, di cui 10 gg. al 100% per ricovero ospedaliero, 25 gg. al 75% in relazione ad una fase particolarmente delicata della fase riabilitativa, 60 gg. a parziale al 50%, il rimanente periodo di 55 gg. a parziale minima al 25%; 3) che ne son derivati postumi di invalidità permanente in misura del 7-8%; 4) che i suddetti postumi non precludono nel futuro qualsiasi attività lavorativa, anche se “potrà ammettersi un maggior disagio nell’espletamento di attività che comportino prolungata stazione eretta” (v. p. 20 relazione peritale); 5) che “è da ipotizzarsi, in un futuro più o meno immediato, rimozione di mezzi di sintesi, in relazione all’indicazione clinica” (v. p. 20); tale intervento comporterà una invalidità temporanea di 30 gg. di cui 1 o 2 gg. a totale, 15 giorni al 50% ed il rimanente periodo al 25%; 6) che vanno riconosciute come congrue e documentate le spese mediche e di cura indicate alle pp. 117-18 della relazione peritale; non si prevedono spese future ed eventuali trattamenti potranno essere sostenuti con il SSN; 7) che i postumi non risultano incidenti sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita; come già segnalato è ipotizzabile maggior disagio in relazione ad attività fisiche che comportino prolungato ortostatismo.

Da tali conclusioni peritali, cui lo stesso CT di parte attrice ha pressoché sostanzialmente aderito, logicamente e congruamente motivate, ritiene il Tribunale di non doversi discostare.

Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, va riconosciuto all’odierna attrice:

  • danno permanente biologico in misura dell’8%, tenuto conto dell’età dell’attrice di anni 42 al momento del sinistro, da liquidarsi secondo le tabelle ministeriali per le cd. lesioni micropermanenti di cui al recente DM 20.6.2014, per la somma di Euro 11.231,88;
  • invalidità temporanea conseguente ai postumi derivanti in prima battuta dal sinistro nonché invalidità temporanea in relazione all’imminente intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, e quindi, sempre in applicazione del punto tabellare di cui al DM 20.6.2014, per la somma complessiva di Euro 8.136,86;

per un totale complessivo di Euro 19.368,74.

In un’ottica di doveroso integrale ristoro del danno patito (posto che il riconoscimento del carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale alla persona non può andare a scapito della integralità del risarcimento medesimo, è compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli (al più per finalità meramente descrittive), individuando quali ripercussioni si siano verificate sul valore – uomo e provvedendo alla loro integrale riparazione: v. Cass., 26972/208; Trib. Torino, Sez. IV Civ., 19.3.2009; nel caso di specie, poi, le tabelle normative in tema di lesioni micro – permanenti non ricomprendono le sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, donde la piena applicazione dell’orientamento giurisprudenziale di merito circa la autonoma risarcibilità del danno morale anche in caso di lesioni cd. micro – permanenti, come voce di danno biologico ma da questo differente e liquidabile anche oltre il danno previsto tabellarmente, indirizzo giurisprudenziale che si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata, volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale ed al sopra richiamato principio di liquidazione totale del danno: v. Trib. Torino, Sez. IV Civ., 22.3.2012; Trib. Torino,Sez. IV Civ., 10.1.2013), tenuto conto, sulla scorta delle risultanze peritali, delle sofferenze patite dall’attrice per l’accidentato percorso clinico, la delicata fase riabilitativa (che implica il riacuttizarsi del dolore), le persistenti artralgie, i problemi logistici (per cui la odierna attrice ….. è stata ricoverata più a lungo per avere maggior assistenza, dal momento che vive sola), la vacanza rovinata, essendo il sinistro intervenuto nel corso di questa, e considerato altresì il maggior disagio nell’espletamento dell’attività lavorativa (v. Cass., 7524/2014, secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica, difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute”), ritiene inoltre il Tribunale di riconoscere a parte attrice …… danno morale in misura del 20% (calcolato sull’importo del solo danno permanente biologico), e dunque la ulteriore somma di Euro 2.246,38.

Il danno non patrimoniale, pari quindi a complessivi Euro 21.615,12 ai valori attuali, va devalutato alla data del sinistro (16.8.2009) ed analoga devalutazione deve essere effettuata della somma di Euro 12.900, pagata dalla ……….. in data 1.3.2011 ed accettata solo in acconto da parte attrice; quindi dall’importo devalutato del danno va sottratto l’importo devalutato dell’acconto e l’importo così ottenuto, pari ad Euro 7.767,51, va rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI dalla data del sinistro sino a quella di pronuncia della presente sentenza e considerato comprensivo nel periodo degli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato sempre secondo i suddetti indici, addivenendo così alla somma di Euro 9.190,29.

Come si evince dalla sopra esposta motivazione, il lungo ricovero dell’odierna attrice prima presso l’Ospedale di Palermo poi presso la clinica …… è stato valorizzato in termini di sofferenze e disagi correlati alle lesioni causate nel sinistro, non potendo invero la degenza a ….. essere considerata in termini di ulteriore invalidità temporanea, dal momento che nella espletata CTU viene espressamente precisato che tale degenza è stata dettata non tanto dalla condizione clinica quanto da difficoltà logistiche, avendo la paziente dichiarato di vivere da sola con difficoltà di gestione della propria autonomia.

Non vengono riconosciute ulteriori voci di danno (personalizzazione) in quanto non confortate dalle risultanze peritali ovvero costituenti mera duplicazione di quanto sostanzialmente riconosciuto a favore dell’attrice nei termini sopra indicati.

Sotto il profilo del danno patrimoniale, va riconosciuto all’odierna attrice:

  • danno per spese mediche e di cura sostenute, come riconosciute dalla CTU e pari ad Euro 601,81;
  • danni al vestiario tecnico da motociclista (v. doc. 7) che possono essere presumibilmente considerati pari ad Euro 150,00;
  • danni per spese dell’abbonamento in palestra non usufruito dal settembre 2009 sino al maggio 2010 (v. doc. 9) stante il vincolo annuale e pari ad Euro 450,00 (cioè Euro 50 mensili per 9 mesi); non viene considerata risarcibile la somma di Euro 137,00 quale quota di iscrizione e di abbonamento in quanto, per stessa ammissione dell’attrice (v. p. 13 atto di citazione), tale somma una volta versata non è ripetibile.

Per un totale di Euro 1.201,81, già considerato, anche in via equitativa, ai valori attuali.

Non possono invece essere riconosciuti gli invocati danni patrimoniali per incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica, in quanto seppure l’espletata CTU l’abbia riconosciuta sino al febbraio 2010 sotto lo stesso profilo medico legale, epoca in cui parte attrice ha ricominciato a lavorare, la documentazione che parte attrice si è limitata a produrre (v. doc. 8) senza alcuna analitica trattazione a supporto non lascia emergere alcuna contrazione né la totale elisione del reddito nel periodo; neppure può essere riconosciuto il danno da perdita di chances di carriera e di crescita professionale, tra l’altro solo embrionalmente e genericamente allegato, posto che dall’espletata CTU emerge che i postumi non precludo nel futuro qualsiasi attività lavorativa, mentre il riconosciuto “maggior disagio nell’espletamento di attività che comportino prolungata stazione eretta” è già stato valorizzato in sede di liquidazione del danno non patrimoniale.

Neppure può essere riconosciuto l’invocato danno da ritardato pagamento, che non può essere presunto tout court, tenuto anzi conto, in senso ostativo alla presunzione, della modesta entità della somma, abbattuta dal pagamento in acconto da parte della compagnia assicuratrice (così, condivisibilmente, la difesa di ….. a p. 4 comparsa di costituzione e risposta).

Infine, in applicazione della ormai pacifica giurisprudenza sul punto, vanno rifuse a parte attrice vittoriosa le spese della consulenza medica ante causam pari ad Euro 144,00, necessaria per la valutazione del caso e l’impostazione della vertenza, nonché le spese per l’assistenza stragiudiziale (desumibile dal fatto che ante causam la compagnia assicuratrice convenuta addiveniva ad offrire il pagamento di somme peraltro trattenuta solo in acconto) e che secondo le tariffe (punto 25) di cui al recente DM 55/2014 ammontano ad Euro 1.890,00, tenuto conto del valore della domanda.

III. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.

Per tutte le ragioni sopra esposte, i convenuti in solido devono essere dichiarati tenuti e condannati: a) a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non, la somma di Euro 10.322,10 (Euro 9.120,29 – Euro 1.201,81), oltre interessi legali dal 29.7.2014 sino al saldo.

In applicazione del principio della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, deve inoltre addivenirsi: a) a porre definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate; b) a condannare i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del recente DM 55/2014 tenuto conto del valore del decisum (inferiore rispetto al petitum attoreo), della natura delle questioni trattate, dell’esistenza di una fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e del valore medio di cui alla tariffa, dal momento che il mancato integrale accoglimento delle istanze attoree e la fase istruttoria invero limitata alla CTU ed alla documentazione prodotta (non avendo parte attrice insistito sulle prove orali: v. verbale dell’udienza 11.12.203 in cui le parti chiedono concordemente fissarsi udienza di precisazione conclusioni all’esito della CTU e verbale dell’udienza 18.3.2014 in cui la difesa di parte attrice ha precisato unicamente “come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.” in cui non vengono formulate deduzioni istruttorie) non consentono correttivi in aumento; c) condannare i convenuti in solido a rifondere a parte attrice le spese per la perizia ante causam e per l’assistenza stragiudiziale come sopra quantificate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile

Definitivamente pronunciando nella contumacia di …..

Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa.

Condanna in solido …. e …. ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice ….., a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non, la somma di Euro 10.322,10, oltre interessi legali dal 29.7.2014 sino al saldo;

Pone definitivamente a carico solidale di ……….e di …. ASSICURAZINONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese dell’espletata CTU, come già provvisoriamente liquidate;

Condanna in solido ….. e ……. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice ….. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Euro 4.600,00 per compensi professionali ed in Euro 488,00 per esposti, nonché a rifondere le spese per la perizia ante causam pari ad Euro 144,00 e le spese per l’assistenza stragiudiziale pari ad Euro 1.890,00, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge.

 

Torino, 28 luglio 2014

Il Giudice

dott. Stefania Tassone

 

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