DIFFERENZA TRA L’ART. 570 C.P. E L’ART. 12-SEXIES C.C.
Rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Autonomia – Fattispecie
Va affermata la completa autonomia tra il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., ed il reato di cui all’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Divorzio) che, pur possedendo quale caratteristica comune l’inadempimento all’obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l’ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria. Ne consegue che la disposizione speciale richiede sul piano economico un minus rispetto alla previsione codicistica, situazione che evidenzia la totale autonomia delle fattispecie. (Cass. pen. Sez. VI, 10-05-2013, n. 20274)
Rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Contestazione per il primo reato e condanna per il secondo – Asserita violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza – Esclusione
Non si ha violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e reato ritenuto in sentenza, nella ipotesi in cui l’imputato sia condannato per il reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies in luogo di quello di cui all’art. 570 c.p., che figuri nell’atto di accusa poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall’art. 12 sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall’inadempimento consegua anche il “far mancare i mezzi di sussistenza”, elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 6, 7824/2000 Rv. 220572). (Cass. pen. Sez. VI, 15-06-2011, n. 24027)
Rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Autonomia – Fattispecie
Il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies si configura per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto. Inoltre, sempre in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice. (Cass. pen. Sez. VI, 13-10-2009, n. 39938)
Rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Figli minorenni e maggiorenni non indipendenti economicamente
In tema di reati contro al famiglia, l’obbligo previsto dall’art. 12-sexies, L 898/1970 non viene meno al raggiungimento della maggiore età delle figlie, atteso che un tale automatismo non è né civilisticamente riconosciuto (dovendo viceversa il genitore obbligato promuovere la modifica giudiziale del provvedimento stabilito in sede divorzile) né penalmente rilevante. (Cass. pen. Sez. II, 06-07-2009, n. 27552)
Rapporto tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. o 12-sexies, L. 898/70
A differenza dell’art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, l’art. 570, comma secondo n. 2 cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell’obbligato dell’assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell’art. 507, comma secondo cod. penale. (Cass. pen. Sez. VI, 16-02-2009, n. 6575)
PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO
Omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – Procedibilità d’ufficio – Sussistenza – Ragioni
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità. (Cass. pen. Sez. Unite, 31-05-2013, n. 23866)
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Omessa corresponsione dell’assegno di divorzio – rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p. – Pena edittale – Individuazione
Il trattamento sanzionatorio applicabile per il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio è quello della pena alla reclusione e della multa applicabili non già in forma congiunta, ma solo in via alternativa. Il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 c.p., effettuato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (Divorzio), come modificato dall’art. 21 della legge n. 74 del 1987, in ipotesi di violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica che costituisce l’opzione più favorevole per l’imputato. Una simile interpretazione evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio (situazione disciplinata soltanto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2) e la tutela dei figli minori nell’ipotesi di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione); tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione).