Tribunale di Padova, sez. II, – Dott. Giovanni G. Amenduni – Sentenza del 09.04.2014
Segnaliamo questa interessante sentenza ove il Tribunale di Padova affronta la questione relativa al limite di indennizzo previsto dalla Convenzione di Montreal in caso di smarrimento del bagaglio.
I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA
“Sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si sono avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (cfr. da ultimo Cass. 11.12.2012, n. 22619).”
“Va risarcito il valore del contenuto del bagaglio, non già nei limiti massimi della Convenzione di Montreal (applicabile solo nei confronti del vettore), ma per l’intero.”
“Il danno da vacanza rovinata, deve preliminarmente ricordarsi che esso viene riconosciuto a ristoro del disagio psico – fisico sofferto a causa della mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, nei limiti in cui risulti superato il livello di normale tollerabilità”
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA
in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, dott. Giovanni G. Amenduni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. … del ruolo generale dell’anno 2008, rimesso in decisione all’udienza del 7.11.2013 e vertente
tra
………………………
Con il patrocinio e la difesa dell’avv. Claudio Calvello
ATTRICE
e
…………………S.p.A.
Con il patrocinio e la difesa dell’avv. …………., dell’avv. ……… e dell’avv. ………
CONVENUTA
e
……………… di ……. S.r.l.
Con il patrocinio e la difesa dell’avv. ………………..
CONVENUTA
e
………. S.p.A.
Con il patrocinio e la difesa degli avvocati ……., ……….. e ……….
TERZA CHIAMATA
Oggetto: contratto di viaggio.
Conclusioni delle parti
Parte attrice
previo accertamento e declaratoria delle responsabilità delle convenute a causa della inesatta esecuzione degli obblighi a loro carico derivanti in forza del contratto inter partes stipulato in data 15/01/2007, condannare ……S.p.A. (Tour Operator) in persona del legale rappresentante pro tempore e …. di …..S.r.l. (Agenzia di Viaggi), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale o alternativa tra loro (secondo le rispettive responsabilità), al pagamento in favore della sig.ra ……… del complessivo importo di € 9.405,00 (di cui € 6.405,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali ed € 3.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali), o al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa e da determinarsi, all’occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (c.d. compensativi) sulle somme devalutate dal verificarsi del fatto all’effettivo soddisfo (c.d. taxatio) secondo il criterio impartito dalle Sez. Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 1712/95.
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’avv. Claudio Calvello quale procuratore antistatario nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Per parte convenuta …….S.p.A.
nel merito ed in via principale:
– dichiarare l’estraneità al presente giudizio e/o la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva in capo a ….. S.p.A. per i motivi esposti in atti e, per l’effetto, rigettare ogni avversa domanda proposta nei confronti della suddetta;
sempre nel merito ed in via subordinata ma pregiudiziale:
– rigettare le domande tutte formulate nei confronti della …. S.p.A. dall’attrice in considerazione della eccepita decadenza ex art. 98 D.lgs. 206/05;
sempre nel merito ed in via subordinata:
– rigettare le domande tutte formulate nei confronti della … S.p.A. dall’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata:
– qualora dovessero essere ritenute fondate le pretese di parte attrice nei confronti della …. S.p.A., salvo gravame, condannare la terza chiamata …. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la …. S.p.A. da quanto fosse condannata a pagare alla sig.ra ….. rifondendo le relative somme e limitando le somme da rifondere alla sig.ra ….. a quelle risultanti, alla data di emissione del provvedimento decisorio del presente giudizio, sulla base di quanto stabilito dall’art. 22, comma 2, della legge n. 12 del 10.1.2004 di ratifica della Convenzione di Montreal stipulata il 28.5.1999;
In via istruttoria:
la ….. S.p.A. si oppone all’ammissione dei capitoli di prova articolati da parte attrice nella memoria del 24 dicembre 2008 per le ragioni di cui in atti;
in ogni caso: condannare l’attrice e/o la terza chiamata …. S.p.A. a rifondere alla convenuta …. S.p.A. le spese, i diritti e gli onorari del giudizio.
Per la convenuta …. di ….. S.r.l.
Nel merito:
respingersi le domande di parte attrice nei confronti della … di … S.r.l., in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi e le ragioni tutte esposte in comparsa di costituzione e risposta del 23/4/2008.
Respingersi ogni domanda di condanna in solido perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
In via istruttoria, si insiste per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, e non ammesse.
Per la terza chiamata ….S.p.A.
NEL MERITO: rigettare le domande tutte da chiunque proposte nei confronti di … S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN SUBORDINE: ridurre le pretese dell’attrice entro il limite massimo stabilito dalla Convenzione di Montreal di 1.000 DSP (pari ad € 1.130,00 circa).
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre ad I.V.A. e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata.
Preliminarmente, in ordine alla eccepita decadenza dell’attrice per non aver tempestivamente sporto reclamo ai sensi dell’art. 98 del cod. consumatore, deve rilevarsi la sufficienza della comunicazione di smarrimento del bagaglio all’Agenzia di viaggi convenuta, una volta l’attrice rientrata in Italia (circostanza non contestata dalla convenuta). Va contestata, inoltre, la stessa natura decadenziale del termine in questione, attesa la formulazione del secondo comma del citato articolo, che individua, attraverso l’uso del verbo potere, una facoltà in capo al consumatore e non certamente un suo onere.
Nel merito, attesa la pacificità dello smarrimento del bagaglio da parte dell’attrice all’arrivo a Zanzibar, si deve innanzitutto fare richiamo alla giurisprudenza che ritiene che sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si sono avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore (cfr. da ultimo Cass. 11.12.2012, n. 22619).
Ed invero, in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package il venditore e l’organizzatore sono tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto; e ciò anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (con riferimento al vettore, cfr. Cass., 10.9.2010, n. 19283; Cass., 29.2.2008, n. 5531). Se tale prova non viene fornita, i medesimi rimangono soccombenti secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c..
Orbene, in merito alla legittimazione passiva della convenuta … S.p.A., nel caso di specie non v’è dubbio che il cliente, quale creditore di ogni singola prestazione inserita nel più ampio processo organizzativo del pacchetto – vacanza ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente nei confronti del vettore, ma ciò non esclude il diritto di far valere la responsabilità direttamente in capo ai soggetti convenuti per il principio sopra richiamato, salva la possibilità di questi di rivalersi nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso (cfr. in termini Tribunale di Nola, 9.9.2010).
Ancora, l’aver stipulato una polizza assicurativa per il rischio dello smarrimento del bagaglio (nel caso di specie con la soc. Europ Assistance) non rappresenta motivo di esenzione da responsabilità della convenuta, essendo evidentemente diverso il titolo in forza del quale l’attrice ha convenuto in giudizio il tour operator.
Venendo al quantum debeatur si deve rilevare che parte attrice ha dimostrato (cfr. istruttoria testimoniale) di aver dovuto sostenere una spesa di circa 500 usd (€ 360,00) per far fronte alle necessità conseguenti alla perdita del bagaglio. Siffatta voce di danno, pertanto, dovrà essere risarcita. Analogamente, va risarcito il valore del contenuto del bagaglio, non già nei limiti massimi della Convenzione di Montreal (applicabile solo nei confronti del vettore), ma per l’intero. Sulla scorta di quanto emerso dalle testimonianze sul punto, e in ragione del fatto che la vacanza risultava organizzata per la durata di sette giorni, si ritiene di poter liquidare siffatta voce in € 3.500,00.
Venendo a trattare del danno da vacanza rovinata, deve preliminarmente ricordarsi che esso viene riconosciuto a ristoro del disagio psico – fisico sofferto a causa della mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, nei limiti in cui risulti superato il livello di normale tollerabilità.
Orbene, non v’è dubbio che l’aver dovuto realizzare di dover trascorrere l’intero periodo di vacanza privi dei propri effetti personali costituisce certamente lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio come occasione di svago e riposo, sicché deve ravvisarsi nel caso di specie il presupposto per il risarcimento del danno non patrimoniale inerente l’interesse della persona costituzionalmente garantito.
In ordine alla determinazione del danno, dovendo fare applicazione del criterio equitativo, si ritiene congrua una indicazione del ristoro nella misura pari al valore dell’intero pacchetto – € 2.303,00.
In conclusione, le società convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a risarcire in favore dell’attrice l’importo di € 6.163,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme devalutate dal verificarsi del fatto all’effettivo soddisfo.
In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla sola …. S.p.A. nei confronti della terza chiamata, la soc. …. S.p.A. deve essere condannata a tenere indenne la …. S.p.A. di quanto questa dovrà risarcire all’attrice, nei limiti dell’art. 22 della Convenzione di Montreal stipulata il 28.5.1999, e quindi fino alla concorrenza di € 1.131,00.
Le spese di lite vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l’effetto, CONDANNA le soc. …. S.p.A. e …. di …. S.r.l., in solido tra loro, a pagare a ….. € 6.163,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme devalutate dal verificarsi del fatto all’effettivo soddisfo.
- ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla soc. … S.p.A. e, per l’effetto, CONDANNA …. S.p.A. a tenere indenne fino alla concorrenza di € 1.131,00 la soc. …. S.p.A. per quanto corrisponderà all’attrice.
- CONDANNA le soc. …. S.p.A. e …. di …. S.r.l., in solido tra loro, a pagare all’avv. Claudio Calvello quale procuratore antistatario di …… le spese di lite, che si liquidano in € ___ per anticipazioni, in € ____ per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, cpa ed iva.
Così deciso in Padova, il 9.4.2014
Il Giudice
dott. Giovanni G. Amenduni