(Articolo pubblicato sul n. 115 di Informabano&Montegrotto – free press – che si rivolge ad un pubblico di “non addetti ai lavori”)
Se non si hanno figli, ci si può separare davanti al Sindaco a condizione, tuttavia, che gli accordi di separazione e divorzio (così dice la legge) non contengano “patti di trasferimento patrimoniale”. Una circolare del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2014 ha poi chiarito che il Sindaco non potrà ricevere alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, oppure qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti”. In buona sostanza la procedura di separazione o divorzio davanti al Sindaco potrà incidere solo sul vincolo matrimoniale, cioè solo sullo status. Non è, inoltre, necessaria l’assistenza dell’avvocato e bastano solo 16 euro. Wow…che bello si dirà! Ma vediamo il rovescio della medaglia e quali INSIDIE si celano dietro a questa semplice, banale e molto economica procedura. In pratica andando davanti al Sindaco, il coniuge c.d. debole (solitamente coincide con la moglie), rinuncia a priori a qualsiasi tutela. EccoVi spiegato il perché. Innanzitutto non c’è più alcun controllo né, in prima battuta, da parte di un avvocato (il quale ha un obbligo deontologico di spiegare ai propri clienti le conseguenze che determinate scelte comportano) né, in seconda battuta, dal Giudice, il quale, anche nell’ambito di una ordinaria separazione consensuale, comunque verifica che non ci siano accordi, come dire, “tirati”. Personalmente mi è capitato più di qualche volta, nell’ambito di una separazione consensuale dove nulla era stato previsto a titolo di assegno di mantenimento, vedere il Giudice rivolgersi alla moglie e chiederle: signora, ma lei ha ben capito? L’avvocato Le ha spiegato che…? Ebbene, d’ora in poi, nulla più di tutto questo. Rinunciando, per esempio, all’assegno di mantenimento, non si rinuncia solo a qualche denaro ma si rinuncia direttamente (ed irrimediabilmente) alla pensione di reversibilità ed al trattamento di fine rapporto (TFR). Si, perché, presupposto indefettibile per accedere alla pensione ed al Tfr dell’ex coniuge, è la titolarità di un assegno di divorzio e non importa in quale misura tale assegno sia stato determinato, purché vi sia! Ben si capisce che basterebbe anche un misero assegno mensile di pochissimi euro per garantire all’altro coniuge una parte consistente di risparmi alla ex moglie. “Qualcuno” evidentemente si era accorto che questa procedura all’apparenza banale, nascondeva delle pericolose insidie. Ed infatti, sulla base delle modifiche apportate al decreto legge 132/2014 in sede di conversione, al fine di concedere alla coppia un po’ di tempo per riflettere, la nuova legge (162/2014) prevede che il sindaco debba fissare un termine minimo di trenta giorni, decorsi i quali i coniugi dovranno (ri)comparire innanzi a lui per confermare l’accordo, a pena di mancata conferma. La previsione di questo doppio passaggio servirà a qualcosa? Ne dubito francamente. Quello che si può, tuttavia, oggettivamente registrare in questa procedura, è la totale mancanza di controllo pubblicistico da parte del Pubblico Ministero: infatti, in tutti gli altri procedimenti di separazione e divorzio, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., il P.M. deve intervenire in causa, mentre, incredibilmente, in questa procedura, dove comunque sono in gioco importanti valori, no! L’auspicio è che il nostro Legislatore si renda conto quanto prima di questo enorme “vulnus” e che vi ponga quanto prima rimedio. Per il momento posso solo registrare che lo Stato ha alzato bandiera bianca nei confronti di molte donne lasciandole totalmente indifese e prive di tutela! Una vera e propria vergogna! (Gennaio 2015)