Trib. di Verona, sent. 629/15, Giudice Dott.ssa Silvia Rizzuto
Circolazione stradale – Scontro causato da rispettive condotte negligenti degli automobilisti – Omessa precedenza – Eccesso di velocità – Concorso – Sussiste
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“In caso di sinistro stradale la Corte di Cassazione ha, anche recentemente, ribadito che se viene accertato che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole del conducente deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. , comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile, n. 7439 del 2011, Cass. n. 4055 del 2009). Il superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. non significa dunque che l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, dispensi dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cassazione civile n. 9528 del 2012).”
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.3032/12 e promossa da: *** nato a Mantova il *** c.f ***
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ilaria Andreoli, che unitamente all’avv. Davide Rebuzzi del Foro di Mantova, lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’ atto di citazione
ATTRICE
contro: SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R. L. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Verona Lungadige n. 16 IVA 00320160237 elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Bedoni che lo rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione
CONVENUTO
e contro: *** c.f. ***
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI PER PARTE DI ATTRICE: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito
- Accertare la piena responsabilità in capo al Sig. *** in ordine alla produzione dell’evento dannoso per cui è causa;
- Condannare, per l’effetto, i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento in favore dell’attore dei danni tutti subiti quantificati in € 91.607,17 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito;
- In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall’evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall’evento al soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari .
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA COSTITUITA:
In via principale:
Accertarsi e dichiararsi l’esclusiva responsabilità del Sig. *** nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, respingersi le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l. perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertarsi la responsabilità prevalente o concorrente del Sig. *** nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, accertata la congruità delle somme liquidate stragiudizialmente dalla Compagnia convenuta, respingersi le domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l. perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso:
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio tra origine dalla domanda risarcitoria avanzata da *** nei confronti di *** e di Società Cattolica di Assicurazioni, rispettivamente conducente-proprietario dell’autocarro Daily Iveco tg. *** e compagnia di assicurazioni tenuta al pagamento, volta ad ottenere l’accertamento della piena responsabilità del convenuto *** nella causazione dell’incidente stradale avvenuto il 20.3.2010 e la conseguente condanna dei convenuti all’integrale risarcimento dei danni patiti. La Società Cattolica di Assicurazioni si è costituita in giudizio contestando la pretesa creditoria azionata alla luce delle somme già versate e della responsabilità dell’ attore nella causazione dell’incidente.
Ciò posto, occorre preliminarmente procedere all’accertamento della responsabilità nella causazione dell’incidente per cui è causa.
L’incidente per cui è causa è avvenuto in via Casetta la cui larghezza dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale intervenuta risulta pari a m. 2.50-ed ha visti coinvolti un autocarro condotto dal proprietario convenuto fermo in prossimità di una curva a sinistra all’altezza del civico 32 e la bicicletta condotta dall’ attore e proveniente dall’opposto senso di marcia .La bicicletta stava percorrendo via Casetta in discesa direzione Bardolino e, una volta effettuata la curva, la bicicletta è andata a collidere contro l‘ autocarro.
Dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal convenuto contumace e dalle dichiarazioni rese dal teste *** emerge, in particolare, che l’autocarro non era in movimento, che occupava gran parte della via e che non aveva azionato alcuna segnalazione acustica. Al riguardo è opportuno precisare che il fatto che la presenza del teste *** non sia stata indicata nel Rapporto della Polizia Stradale non rende di per sé inattendibile le dichiarazioni rese dal teste tenuto anche conto del fatto che il teste ha confermato le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto nell’immediatezza del fatto.
Orbene, alla luce di ciò deve certamente ritenersi la responsabilità del *** per avere fermato il mezzo, indipendentemente dalla durata di tale fermata, in prossimità di una curva a visuale cieca senza porre in essere le adeguate cautele tenuto conto delle dimensioni del proprio mezzo che, di fatto, hanno occupato la gran parte della strada.
In caso di sinistro stradale la Corte di Cassazione ha, anche recentemente, ribadito che se viene accertato che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole del conducente deve ritenersi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c. , comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile, n. 7439 del 2011, Cass. n. 4055 del 2009). Il superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. non significa dunque che l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, dispensi dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cassazione civile n. 9528 del 2012).
Nella specie deve ritenersi che anche la condotta di guida dell’attore è connotata da profili di imprudenza e ciò per un eccesso di velocità tenuta in relazione alle condizioni dei luoghi e, in particolare, in presenza di una curva a visuale cieca che avrebbe dovuto imporre al ciclista di farvi ingresso ad una velocità tale da poter porre in essere una eventuale manovra di emergenza in caso di ostacolo improvviso (cfr. sul punto Cass. n. 11516 del 2012).
Alla luce di quanto sopra si ritiene equo determinare la causa principale dell’incidente per una percentuale del 70% alla condotta di guida dell’autocarro che, si ribadisce, ha fermato il proprio voluminoso mezzo di modo da costituire un ostacolo non visibile per i veicoli provenienti in discesa dall’opposto senso di marcia, e attribuire alla condotta del ciclista la residuale responsabilità del 30%.
Ciò posto occorre procedere alla liquidazione dei danni pretesi in risarcimento onde verificare se quanto ricevuto dall’attore nella fase antecedente il giudizio copra o meno il danno subito.
Per ciò che concerne i danni non patrimoniali, si deve prendere le mosse dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008 (sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008, n. 8669/2009) e dalle successive sentenze della Corte che hanno specificato e precisato i principi espressi dalle Sezioni Unite. Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.),che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716 del 2013).
In generale, il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare,nella vittima e nei suoi familiari,un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti “ risarcitori (Cass. n. 19402 del 2013).
Nel caso di specie, per ciò che concerne innanzi tutto la lesione dell’integrità psico-fisica (valore della persona, tutelato dall’art.32 della Costituzione), non vi è contestazione in relazione alle valutazioni espresse in fase stragiudiziale dal medico legale dell’assicurazione e dunque per il riconoscimento di un’invalidità temporanea pari a 30 giorni al 100%,30 giorni al 75%, 90 giorni al 50% e un’invalidità permanente del 26%. Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del danno applicando le tabelle elaborate dal tribunale di Milano tenuto anche conto dell’indicazione espressa in senso nella sentenza n. 12408 del 2011 per un importo pari a complessivi € 151.548,00 di cui 141.708,00 a titolo di invalidità permanente e € 9840,00 a titolo di invalidità temporanea.
Tale importo come precisato anche nella premessa relativa alle tabelle su indicate, esprime il valor della lesione anatomo – funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali normalmente conseguenti a quella lesione. Nel caso di specie non sono stati provati elementi per una maggiore personalizzazione del danno liquidato dalle tabelle di Milano già con l’inclusione di una percentuale maggiore rispetto al puro danno biologico. I capitoli di prova a tal fine dedotti risultano generici e, comunque, non paiono idonei a fondare una personalizzazione maggiore di quella già riconosciuta.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, si ritiene equo liquidare l’importo di € 824,17 per il ristoro delle spese mediche e di € 688,00 per i danni alla bici e all’ abbigliamento. Al riguardo è opportuno evidenziare che entrambi gli importi non sono stati contestati da parte convenuta ed, anzi, in sede stragiudiziale espressamente riconosciuti dalla compagnia costituita.
Vanno inoltre riconosciute quali voci di danno le spese sostenute per la difesa in fase stragiudiziale pari a € 6.292,00. Ed invero “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n.990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”.
Deve invece essere rigettata la richiesta risarcitoria per lucro cessante in relazione al mancato passaggio al livello economico superiore. Al riguardo non può infatti condividersi la valutazione attorea secondo la quale la mera partecipazione avrebbe certamente garantito il passaggio al livello superiore in ragione del numero di domande rispetto al numero di posti messi a concorso. Dalla lettura del bando non risulta infatti che il raggiungimento del punteggio 1 avrebbe determinato l’ automatico superamento della prova e conferma di ciò si rinviene dal fatto che la graduatoria approvata vede 256 nominativi a fronte di 261 domande (cfr.doc.17 e 0).
Tutto ciò premesso, il danno complessivamente spettante all’attore per l’incidente per cui è causa è pari ad attuali €159.400,85. In relazione a tale danno occorre tener presente che si è proceduto alla rivalutazione del danno relativo alla bici e all’abbigliamento dalla data dell’evento dannoso alla data odierna. Ai fini della determinazione del risarcimento spettante all’attore occorre poi tenere conto delle percentuali di responsabilità attribuite alle parti di talchè il danno va determinato nella percentuale del 70% per un importo di € 111.580,59.
Detto importo deve quindi essere devalutato alla data di corresponsione dell’acconto da parte della convenuta per un’ importo di € 108.647,12; l’acconto percepito nel 2011 è stato complessivamente di € 60.000,00, con un residuo dunque di € 48.647,00.
Tutto ciò premesso all’attore deve essere riconosciuto un risarcimento pari a € 48.647,00. Su tale importo compete la rivalutazione monetaria dal 30.3.2010 e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 2010 sino alla data della presente sentenza e in interessi sull’importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza che va individuata in capo ai convenuti nonostante la riduzione della domanda e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Verona in composizione monocratica,definitivamente decidendo, in parziale accoglimento delle domande promosse da parte attrice, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
attribuisce la responsabilità dell’incidente in esame al 70% alla condotta di guida del convenuto *** e al 30% a quella dell’attore ***;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare all’attore la complessiva somma di € 48.647,00 oltre rivalutazione monetaria dal 30.3.2010, interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 2010 sino alla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.254,00 oltre rimborso forfetario, IVA e cpa;
Verona 21.2.2015
Il Giudice
Dott. Silvia Rizzuto