Danno morale ed esistenziale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico
Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2015, n. 18611
II PRINCIPI DI DIRITTO AFFERMATI DALLA SUPREMA CORTE
Gli Ermellini ritengono che la Corte d’Appello triestina, dopo aver reso un omaggio (solo) formale ai dicta delle sezioni unite del 2008, sia pervenuta ad una liquidazione incongrua e iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore, con una motivazione errata in punto di diritto e illogica in punto di coerenza motivazionale.
Quanto al danno esistenziale gli Ermellini rilevano l’incongruità della valutazione tabellare, che appesantisce il punto di base ma non procede alla considerazione della perdita delle qualità della vita del soggetto macroleso che sono chiaramente descritte nell’art. 3 Cost. repubblicana. E NON si tratta dunque di una duplicazione di voci di danno, ma della negazione del diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per il risarcimento della perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva.
Quanto al danno morale, i Giudici della Suprema Corte ritengono che anche questa voce di danno sia stata sbrigativamente liquidata come sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico. In sostanza gli Ermellini ritengono che non sia corretto operare un calcolo meramente tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam e ciò proprio al fine di garantire un integrale ristoro del danno alla persona.
Morale…ma…della favola: una pletora di giudici di merito (non tutti per fortuna!) continuano a male interpretare le sentenze di San Martino finendo così per escludere tout court il danno morale e/o il danno esistenziale sulla base dell’errato presupposto secondo cui la predicata unitarietà del danno non patrimoniale conduca a negare la coesistenza di voci di danno eterogenee pur aventi origine dal medesimo fatto illecito nel nome del divieto di duplicazioni risarcitorie.
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13498-2012 proposto da:
P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 1280, presso lo studio dell’avvocato PERILLO ANDREA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio ANTONIO GALDIERO in CAGLIARI del 9/04/2015 rep. n. 45296;
– ricorrente –
contro
LE ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti in carica pro tempore H.R.M. e C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASTORI GUIDO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO SIR SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 222/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/04/2011 R.G.N. 511/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ANDREA PERILLO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO GIUSSANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1.Con citazione del 6 novembre 2008 P.S. convenne dinanzi al TRIBUNALE di Trieste la società SIR, in persona del curatore fallimentare, e le ASSICURAZIONI GENERALI con sede in Trieste e ne chiese la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi, conseguenti ad un incidente da circolazione avvenuto il (OMISSIS) all’interno della FIERA campionaria, quando il veicolo industriale di cui la SIR era proprietaria, assicurato dalla compagnia triestina, con una imprudente manovra aveva travolto e schiacciato il pedone P., trentatreenne, procurandogli lesioni gravissime con invalidità permanente e perdita della capacità lavorativa. I danni erano indicati in oltre 15 milioni di Euro. La compagnia assicuratrice tra il 1993 ed il 1998 aveva versato acconti ricevuti in attesa del saldo del dovuto. Si costituiva l’assicurazione e deduceva il concorso di colpa del pedone deducendo la congruità delle somme corrisposte. NESSUNO si costituiva per la SIR e per gli eredi del conducente.
IL G.i., con ordinanza del 7 dicembre 2008 disponeva la comparizione personale delle parti per un tentativo di conciliazione. Nella udienza del 6 febbraio 2008 il P. di non essere più disponibile ad accettare la transazione proposta per 380 milioni di lire.
2.Con sentenza del 3 giugno 2009 il TRIBUNALE DI TRIESTE dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la COMPAGNIA a pagare le spese di lite e di CTU. Il TRIBUNALE riteneva accettata la transazione ed irrilevante la resipiscenza del P..
3.Contro la decisione proponeva appello il P., chiedendone la riforma non avendo accettato la proposta transattiva ed avendo diritto al risarcimento integrale dei danni specificatamente richiesti, in via istruttoria chiedeva ammettersi nuova consulenza tecnica per la migliore determinazione dei danni, deducendo un successivo aggravamento delle condizioni di salute. Chiedeva inoltre la ammissione di prova per testi, già proposta circostanziatamente, per dimostrare le attività del P. al tempo dello incidente, quale istruttore di volo libero, in procinto di aprire una scuola di volo con la vendita delle relative attrezzature. Resisteva l’assicuratore opponendosi alle richieste istruttorie ed insisteva per il rigetto del gravame, ma in via gradata deduceva di aver versato somme satisfattive del risarcimento, per un importo superiore a 506 mila Euro. NESSUNO si costituiva per il fallimento.
4.La CORTE di appello di Trieste, con sentenza del 28 aprile 2011, in accoglimento dello appello del P. -PER QUANTO DI RAGIONE:
A. accertava che la responsabilità esclusiva dello incidente da circolazione era riferibile al conducente del veicolo industriale di cui la SIR era la proprietaria;
B. e che era valida la copertura assicurativa da parte della COMPAGNIA ASSICURAZIONI GENERALI. B. Dichiarava improcedibile la domanda proposta dal P. nei confronti della curatela del fallimento.
C. liquidava i danni alla data del 16 aprile 2010 -data dell’ultima offerta- in Euro 791.701,00, ed accertava che il credito residuo, rivalutato dal 1993 al 1020 era superiore a quanto preteso dal danneggiato, così ritenendosi congrue le somme pagate, e provvedeva al nuovo regolamento delle spese di lite come in dispositivo.
5.CONTRO la decisione ricorre il P. proponendo il motivi di ricorso, resiste l’assicuratore chiedendone il rigetto.
Con atto del 23 aprile 2015 il ricorrente ha revocato il mandato all’avv. NESTA nominando nuovo difensore l’avv.to ANDREA PERRILLO per la discussione orale.
Motivi della decisione
6. Il ricorso, notificato il 10 luglio 2012, merita accoglimento per quanto di ragione, la cassazione è con rinvio alla CORTE DI APPELLO DI Milano che si atterrà ai principi di diritto enunciati in ordine ai motivi di diritto accolti e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la esposizione delle ragioni dello accoglimento.
6-1 SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO P..
Nel PRIMO motivo del ricorso si deduce cumulativamente errores in iudicando anche con riferimento a fonti costituzionali – v.
intitolazione a ff 6 e ss – e vizio della motivazione su punto decisivo individuato nella parte della motivazione del giudice di appello che nega il risarcimento del danno subito dal P., per lucro cessante, sul rilievo che lo stesso era disoccupato, pur avendo avviato un progetto per la attività imprenditoriale diretta a creare una scuola di volo con fornitura di materiale e di personale tecnicamente qualificato.
Nel SECONDO MOTIVO -ai ff 10 e ss.si deduce ancora error in iudicando, per la violazione degli artt. 1223,1226,2042, 2054,2056 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla adozione di criteri di calcolo riduttivi, per lo scomputo degli acconti liquidati al P.. Si dimostra con calcoli matematici che il criterio della CORTE triestina produce un abbattimento sfavorevole al danneggiato per oltre 180.000 Euro, come indicato nella sintesi a ff.31.
Nel TERZO MOTIVO -a ff 31 e ss- si deduce error in iudicando con la sequela delle norme costituzionali e sostanziali violate ed il vizio della motivazione su punto decisivo individuato nella parte della motivazione che esclude la valutazione autonoma del danno esistenziale, applicando erroneamente le puntualizzazioni date nelle sentenze gemelle delle SEZIONI UNITE CIVILI del 2008 ed in particolare della sentenza n.2697 del 2008.
Nel QUARTO MOTIVO -ai ff 57 e ss.- si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione, sulla base delle norme costituzionali e del codice civile in tema di illecito, in relazione al c.d. DANNO ESTETICO, costituito dalle cicatrici deturpanti dislocate in varie parti, anche intime, del corpo, ed ampiamente descritte nella CTU MEDICO LEGALE, e non considerate ai fini della PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO. Nel QUINTO MOTIVO, ai ff 64 e ss. si deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE DI APPELLO ha respinto la richiesta di sostituzione del consulente tecnico di ufficio e la richiesta di un suo esame a chiarimenti essendo sopravvenuto un PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE. Nel SESTO MOTIVO ai ff 74 e ss. si deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE aderisce “acriticamente alle conclusioni del perito di ufficio sul quesito n.3 e relativi chiarimenti, evitando così di rispondere alle considerazioni critiche del consulente di parte e del difensore, riprodotte in esteso ai ff sino alla pag 107.
Nel SETTIMO MOTIVO, ai ff 107 e ss- si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE DI APPELLO considera lo aggravamento del danno biologico permanente come se fosse un elemento di personalizzazione definito con la liquidazione del danno morale.
Nell’OTTAVO MOTIVO ai ff 114 e ss- si deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto il cui la CORTE DI APPELLO riconosce per il danno morale un appesantimento del punto standard tabellare, pari al 25% considerando in particolare il c.d. DANNO SESSUALE per la perdita dei rapporti sessuali, sottovalutando i quattordici ricoveri nel reparto di chirurgia di urgenza, per migliorare le condizioni del menomato. In particolare a ff 122 si deduce che il catetere, applicato in forma permanente, sia stato considerato alla stregua di un danno morale, mentre assume rilievo per la autonomia fisica e per la sessualità.
Nel NONO motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE DI APPELLO nega il riconoscimento della INABILITA’ TEMPORANEA FUTURA in relazione ad una serie di interventi chirurgo plastici e per la protesi dell’anca, peraltro ritenuti necessari dal medico legale.
Nel DECIMO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE DI APPELLO disapplica la regola posta dallo art. 1194 secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi, senza il consenso del debitore.
Nell’UNDICESIMO MOTIVO si deduce infine error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la CORTE DI APPELLO ha compensato tra le parti le spese di lite, sostenendosi che il P. è parte comunque vittoriosa ancorchè il ristoro del danno possa essere ridimensionato, malgrado la affermazione che si intende risarcirlo nella integrità delle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, in osservanza dei dieta delle sezioni unite civili e della successiva giurisprudenza.
7. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO PARZIALE. 7.1.PREMESSA SISTEMATICA. Il 17 giugno 2015 le sezioni unite civili della Corte di CASSAZIONE, riunite in camera di consiglio, ebbero a rigettare un ricorso promosso avverso la sentenza n.423 del 2007 della CORTE di appello di TORINO, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio, poichè la decisione traeva origine da un contrasto insorto nella giurisprudenza della CORTE, e specificatamente tra la sentenza n.1361 del 2014 della terza sezione civile, e il precedente costante e risalente orientamento, in merito alla risarcibilità o meno iure hereditatis del danno per la perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. La decisione era resa di pubblico dominio con la pubblicazione della sentenza n.15350 del 22 luglio 2015, e successivamente alla delibera di questa sezione, avvenuta nella camera di consiglio del 27 aprile 2015.
NON esiste pertanto un vincolo di conformazione ai dicta delle sezioni unite del luglio 2015, che risolvono il conflitto sul tema delimitato del danno per la perdita della vita derivante da fatto illecito, ed il tema di cui si occupa questa sezione semplice, che attiene invece alla lesione grave del bene della salute ed alla sue conseguenze delimitate ai danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente subiti dal macroleso, ma esiste, sul piano sistematico e proporzionale della tutela della persona umana, lesa da un illecito, la opportunità di considerare i principi generali del neminem laedere e del danno ingiusto, in una fattispecie dove la perdita della salute viene ad incidere non solo sulla invalidità e sulla inabilità della persona, ma anche sugli aspetti dinamico relazionali.
Le sezioni unite nel luglio del 2015, pur compiendo una scelta sistematica fondata sul concetto della capacità giuridica collegata alla esistenza fisica della persona umana, confermano i dieta delle sezioni unite civili del novembre 2008 ai nn 26972 e seguenti, in tema di valutazione e liquidazione unitaria del danno morale e del danno esistenziale, sia pure con riferimento alla perdita del rapporto parentale conseguente alla perdita della morte del congiunto, e tale problematica viene ora in esame, sia pure sotto il diverso profilo del danno diretto, subito iure proprio, del macroleso, e per gli aspetti non patrimoniali ed esistenziali. Dove il punto controverso della decisione attiene alla verifica della congruità ed integralità del risarcimento del danno ingiusto, evitando una duplicazione risarcitoria.
Deve pertanto procedersi all’esame della sentenza della CORTE DI APPELLO triestina, la quale, dopo aver reso un omaggio formale ai dicta delle sezioni unite del 2008, perviene ad una liquidazione incongrua e iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore, con una motivazione errata in punto di diritto e illogica in punto di coerenza motivazionale.
7.2. ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO. Nel primo motivo di ricorso si deduce congiuntamente error in iudicando e vizio della motivazione sul rilievo che la CORTE DI APPELLO ai ff 29 e ss nega il risarcimento del danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva, come medicalmente accertata e non controversa, sul rilievo che il trentaduenne P., che era in procinto di ottenere il brevetto di istruttore di volo per avviare una scuola di volo ed attività commerciale accessoria, era in realtà un disoccupato, e che la sua distruzione fisica e della validità lavorativa non era produttiva di un danno futuro quantificabile.
Il motivo merita accoglimento. Poichè è stato dedotto e provato il pregiudizio al diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, di soggetto che propone una attività imprenditoriale lecita che tuttavia esigeva la integrità psicofisica, mentre è irrilevante che l’impedimento provocato dal fatto lesivo, sia riferibile a quel primo progetto di attività lavorativa, se il fatto stesso nella sua entità impediva ora e per sempre qualsiasi possibile altra alternativa di lavoro. LA CORTE TRIESTINA nega il risarcimento del danno patrimoniale vuoi come danno emergente vuoi come lucro cessante, e non considera che il pregiudizio attiene alla capacità produttiva di un giovane integro e nel pieno delle sue forze fisiche e psichiche.
RISULTA pertanto violato il principio del risarcimento integrale del danno patrimoniale del macroleso. VEDI per utili riferimenti CASS Su 2009 n.1850, CASS.12 GIUGNO 2015 N.12211 E 1 FEBBRAIO 2012 B.1439.
Nel secondo motivo si deduce un error in iudicando e la illogica motivazione in ordine allo scomputo degli acconti corrisposti dallo assicuratore e riscossi in ragione del maggior danno da liquidare ai valori attuali.
Il motivo resta assorbito dallo accoglimento del primo, e per le ragioni che si diranno, anche di ulteriori motivi relativi alla valutazione del danno non patrimoniale.
Nel terzo motivo si pone sotto il profilo dell’error in iudicando la questione relativa al mancato riconoscimento del danno esistenziale, in relazione agli aspetti dinamici ed interrelazionali del danno biologico nelle sue dimensioni fisiche e psichiche, ed in relazione alla incongruità della valutazione tabellare, che appesantisce il punto di base ma non procede alla considerazione della perdita delle qualità della vita del macroleso, che vive solo attingendo alla solidarietà dei suoi cari, degli amici, dei volontari, ma che certamente possono dare un aiuto alla sopravvivenza, ma non già a rimuovere la perdita di quelle qualità personali e di partecipazione che sono chiaramente descritte nell’art. 3 Cost. repubblicana.
NON si tratta dunque di una duplicazione di voci di danno, ma della negazione del diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per il risarcimento della perdita della sua dignità di persona e di diritto alla vita attiva.
Nel quarto motivo si deduce che il grave danno estetico, costituito da cicatrici deturpanti anche in parti intime del corpo, doveva essere considerato come specifico elemento di personalizzazione. Il motivo resta assorbito nello accoglimento del terzo motivo, sul rilievo di una valutazione unitaria.
INAMMISSIBILI appaiono invece il quinto ed il sesto motivo, nel punto in cui contestano il mancato riconoscimento dello aggravamento delle condizioni di salute e la obiettività delle indicazioni date dal consulente di ufficio. LE CENSURE ATTENGONO ad un giudizio di merito, ed ad una valutazione sostanzialmente congrua.
FONDATE appaiono le censure espresse nel settimo e nell’ottavo motivo, per la mancata liquidazione del danno morale, sbrigativamente liquidato al ff.25 come sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico.
Qui veramente i dicta delle SU del 2008 appaiono trascurati e negletti, in considerazione della circostanziata descrizione delle drammatiche condizioni di vita del grande invalido,che potrà avere un grande cuore ed un grande coraggio di sopravvivenza, ma che vive solo se costantemente assistito, curato, medicato, operato, e dunque tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam. FONDATO appare anche il nono motivo che deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la corte di appello esclude il danno biologico per la inabilità temporanea futura in relazione ai vari interventi chirurgici, necessari nel tempo, per assicurare la efficienza fisica e le funzioni vitali. La CORTE di merito riconosce il danno patrimoniale come danno futuro emergente ma poi lo nega non avendo la sensibilità di pervenire ad una equa valutazione. RESTANO ASSORBITI il decimo e l’undicesimo motivo, atteso che gli acconti dovranno essere considerati in conto capitale e che la nuova regolamentazione delle spese di lite dovrà tener conto della sostanziale revisione del danno da risarcire.
In conclusione meritano accoglimento il primo, il secondo, il terzo, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, inammissibili il quinto ed il sesto ed assorbiti gli altri. La CASSAZIONE è con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione,alla CORTE DI APPELLO DI MILANO che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla CORTE DI APPELLO DI MILANO. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2015