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Modello Organizzativo 231

Modello Organizzativo 231

Gentili Clienti,

cogliamo l’occasione per informarVi che il nostro studio professionale , in collaborazione con l’Avvocato Flemming Vitali , fornisce assistenza e consulenza in materia di compilazione di tutta la modulistica ai sensi del D. lgs. 231/2001, nonché per lo svolgimento dell’incarico di Organo di Vigilanza e di tutte le altre attività accessorie.

Raccomandiamo a tutte le realtà aziendali di valutare attentamente l’opportunità di adempiere alle varie misure previste dal suddetto decreto ai fini di evitare ogni conseguenza amministrativa ed economica che potesse verificarsi invece in caso di commissione di uno dei reati-presupposto individuati dalla normativa specifica.

Infatti, ricordiamo che la predisposizione di un Modello organizzativo adeguato e dettagliato, nonché di un Codice Etico appropriato, in aggiunta alla nomina di un Organo di Vigilanza, può mettere al sicuro l’azienda da effetti molto negativi e pregiudizievoli.

Inoltre, ricordiamo che i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 non forniscono solo un’esimente dalla responsabilità amministrativa, ma consentono anche un valido strumento per il miglioramento della governance societaria.

Le imprese hanno l’occasione di revisionare i propri processi, di adottare politiche per gestire al meglio gli aspetti legati alla conformità normativa e di introdurre una cultura aziendale che si basi sulla trasparenza ed efficienza, con conseguente miglioramento dei controlli interni.

Le aziende, grazie a Modelli Organizzativi adeguati ed efficaci, possono poi usufruire di agevolazioni finanziarie, sia a livello comunitario, nazionale che regionale: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, incentivi fiscali, riduzioni premi Inail, ecc.

Altri vantaggi?

Per chi vuole intrattenere rapporti contrattuali con la P.A.: oramai è per lo più diffiusa l’obbligatorietà del possesso dei modelli organizzativi per le imprese private (pensiamo a bandi, appalti, ecc).

Quindi, non avere un sistema 231, significa essere letteralmente “tagliati fuori” dal mercato.

Questo perchè anche nel campo privatistico, soprattutto le grandi aziende, pretendono dai rispettivi contraenti come requisito essenziale l’adeguamento del proprio sistema aziendale a quanto prescritto dalla norma “231”: si citano ad esempio i sempre più numerosi contratti d’appalto privato nel settore dell’edilizia, che prevedono clausole in tal senso.

Ma intanto….

1. Che cos’è la responsabilità da reato delle società e degli enti?

Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica sono responsabili per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dagli amministratori o da altri soggetti.

Si tratta della c.d. “responsabilità da reato” degli enti, introdotta dal d. lgs. n. 231/2001, che il legislatore ha definito “amministrativa” ma che in realtà è di carattere afflittivo-penale perché prevede pesanti sanzioni economiche ed interdittive quali conseguenze della commissione di un reato.

2. Quando sussiste la responsabilità da reato?

La responsabilità da reato delle società si configura ogni qual volta vengono commessi determinati reati da persone fisiche che agiscono per conto dell’ente e/o nel suo interesse o vantaggio.

Precisamente, la responsabilità della società ricorre nel caso di mancato impedimento di uno dei reati-presupposto (espressamente richiamati dalla normativa e in costante aumento) commessi dalle persone fisiche operanti all’interno e/o nell’interesse o a vantaggio dell’ente che:

1- rivestono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa società o di una unità organizzativa;

2- sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

La responsabilità da reato della società si aggiunge pertanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato e permane anche se la medesima persona fisica non viene identificata o non risulta punibile.

3. Quando non sussiste la responsabilità da reato?

La responsabilità della società non sussiste quando la stessa dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. modello 231) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

4. Quali sono i reati-presupposto?

Attualmente sono previsti ben 107 reati, suddivisi in 16 categorie. Tali fattispecie, che sono peraltro in costante aumento, includono reati in violazione di norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati a danno dello Stato, delitti contro l’industria ed il commercio e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

5. Che cos’è un “modello 231”?

È lo strumento a disposizione delle aziende per far fronte al rischio di commissione dei reati e prevenire pene accessorie incidenti sulla specifica attività lavorativa, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, nonché l’esclusione (o la revoca) da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi.

6. Come si costruisce un “modello 231”?

Il modello 231 deve essere creato appositamente per l’azienda, valutando le sue esigenze specifiche e adeguandolo alle sue dimensioni e capacità produttiva, indicando le tecniche e le modalità che l’impresa adotta nel perseguire il proprio obiettivo.

In particolare il modello 231 si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

  • Individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività aziendale, ovvero quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

  • Definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono ricompresi: il Codice etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari; il sistema delle deleghe i poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni; le procedure formalizzate tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio.

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