Trib. di Padova, Giudice Dott.ssa A. Guerra, Sentenza non definitiva del 1 aprile 2016
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DAL TRIBUNALE
Il godimento dell’immobile da parte della coerede, piena proprietaria del compendio per la quota di un terzo, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell’opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un’indennità per l’occupazione esclusiva.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Guerra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7247/2013 promossa da:
LORETTA XXX , C.F. XXX, con l’avv. XXX
ATTORE
contro
LIVIO XXX , C.F. XXX , con l’avv. XXX;
CONVENUTO
EMILIETTA XXX, C.F. XXX, con gli avv. XXX e XXX ;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
1) Contrariis reiectis, in via principale, dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e in adesione alle considerazioni del C.T.U. in ordine alle caratteristiche del compendio immobiliare, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i fratelli Livio XXX, Loretta XXX e Emilietta XXX siccome instauratasi a seguito della morte del loro padre sig. Guerrino XXX e della loro zia sig.ra Ester XXX, previa individuazione e stima dell’intero asse ereditario costituito dagli immobili meglio descritti ai punti c) e i) delle premesse dell’atto di citazione 6.7.2013 e nelle allegate planimetrie, e per l’effetto, accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, procedersi alla divisione della comunione con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propria quota in denaro ex art. 720 c.p.c.;
2) Contrariis reiectis, in via subordinata, dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la divisibilità del compendio immobiliare, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra i fratelli Livio XXX, Loretta XXX e Emilietta XXX siccome instauratasi a seguito della morte del loro padre sig. Guerrino XXX e della loro zia sig.ra Ester XXX, previa individuazione e stima dell’intero asse ereditario costituito dagli immobili meglio descritti ai punti c) e i) delle premesse dell’atto di citazione 6.7.2013 e nelle allegate planimetrie, e per l’effetto procedersi alla divisione della comunione con attribuzione ad ognuno dei coeredi della propria quota in natura, in particolare assegnando alla sig.ra Loretta XXX i terreni e il magazzino siti in Limena, Via Braghetta 34, in quanto destinati a impresa agricola dalla medesima esercitata, salvo eventuale conguaglio in denaro;
3) Contrariis reiectis, previo accertamento dell’utilizzo esclusivo del magazzino-ricovero attrezzi da parte della coerede sig.ra Emilietta XXX, condannarsi la predetta convenuta al pagamento di un’indennità da determinarsi in via;
4) Contrariis reiectis, condannarsi la convenuta Emilietta XXX al risarcimento dei danni patrimoniale patiti e patendi dall’attrice per effetto del suo illegittimo rifiuto alla vendita e/o scioglimento del compendio ereditario nella misura che risulterà in corso di causa a seguito della celebranda istruttoria e che tenga conto del deprezzamento subito del compendio immobiliare sino al momento della relativa vendita e divisione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) Contrariis reiectis, tenuto conto della condotta processuale della convenuta Emilietta XXX, condannarsi la medesima al pagamento delle spese processuali ex art. 91 I comma c.p.c., nonchè al pagamento in favore dell’attrice di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.
6) Ordinarsi tutte le successive volture e trascrizioni presso gli Uffici catastali e presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio competente, quale conseguenza della pronuncia di accoglimento dell’azionata domanda. Ciò con sollievo del Conservatore da ogni responsabilità.
7) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si insiste per l’ammissione delle prove orali già formulate nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 al punto B) Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove e/o diverse domande ex adverso formulate.”
Per parte convenuta Livio XXX
“contestate integralmente le difese della convenuta XXX Emilietta in quanto infondate in fatto e in diritto, richiamati espressamente tutti i precedenti atti, eccezioni, istanze e domande, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande/eccezioni di controparte, precisa allo stato, le seguenti conclusioni:
1) Dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione nonché della mancata adesione alla proposta divisionale formulata dal CTU da parte della sig.ra XXX Emilietta ed aderendo alle conclusioni del CTU, disporsi la divisione contenziosa dell’eredità, secondo le rispettive quote e diritti come risulanti in causa, previa valutazione della sua consistenza mobiliare ed immobiliare, anche tenuto conto della dovuta indennità di occupazione del fabbricato ad uso stalla da parte della coerede XXX Emilietta;
2) Dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e della mancata accettazione della proposta di acquisto formulata dal terzo Gabriele V., e di cui alla documentazione in atti, dato atto altresì della differenza tra l’effettivo introito derivante dal realizzo del compendio immobiliare, e quanto invece era stato possibile in passato e/o proposto anche dal terzo, addebitarsi il relativo danno alla condotta della condividente XXX Emilietta, con ogni riflesso di responsabilità, anche sulla quantificazione della quota ereditaria di sua competenza;
3) Spese, diritti ed onorari rifusi ex art. 91 C.P.C., e, ritenuta la responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. della condividente Emilietta XXX, con l’addebito alla stessa della somma aggiuntiva di cui all’art. 96 3° comma C.P.C..
In via istruttoria: si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c..”
Per parte convenuta Emilietta XXX
“-Dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra XXX Loretta, XXX Livio e XXX Emilietta, disponendo la divisione degli immobili in comunione così censiti in Comune di XXX.
Dichiararsi/accertarsi la divisibilità materiale del compendio immobiliare oggetto di comunione ereditaria e quindi, previa acquisizione di uno o più progetti di divisione procedersi alla assegnazione ex art 789 e segg. Cpc.
Respingersi la domanda n. 2 delle conclusioni di citazione di XXX Loretta.
Dichiararsi inammissibili perché nuove e/o tardive e/o respingersi, per tutti i motivi già dedotti in atti, tutte le domande di XXX Loretta e del convenuto XXX Livio fra cui: la domanda di pagamento di un indennità per l’asserito utilizzo del magazzino-ricovero attrezzi, la domanda di risarcimento danni patrimoniali patiti e patendi per effetto dell’asserito “rifiuto di XXX Emilietta alla vendita e/o scioglimento del compendio ereditario”, la domanda di addebito alla signora Emilietta della responsabilità per la “differenza tra l’effettivo introito derivante dal realizzo del compendio immobiliare e quanto era stato possibile in passato e/o proposto da un terzo”, la domanda di condanna ex art. 91 co. 1 cpc e 96 cpc;
– disporsi la suddivisione dell’importo di cui al libretto bancario utilizzato da XXX Loretta per l’attività dell’azienda e disporsi la suddivisione dei beni mobili esistenti nel fabbricato abitazione o disporsi il riparto del prezzo di vendita dei medesimi;
– Con rifusione di spese (anche di CTU e CTP) e compensi legali.
Si insiste sulla richiesta di ordinare il deposito, da parte di Loretta XXX, del rendiconto di gestione del compendio immobiliare e dell’azienda agricola per il periodo successivo al 3.1.2013 con messa a disposizione di ogni somma di spettanza dei comproprietari.
In via istruttoria
Si insiste sulle istanze istruttorie tutte formulate in comparsa di costituzione datata 14 novembre 2013, memoria ex art. 183 VI° co. Cpc n. 1, 2 e n. 3.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l’attrice sig. Loretta XXX ha convenuto in giudizio il fratello sig. Livio XXX e la sorella sig. Emilietta XXX affinchè fosse disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie fra di essi esistente a seguito della morte del padre sig. Guerrino XXX e della zia sig. Ester XXX, sul compendio immobiliare sito nel Comune di (omissis) e per l’effetto, previo accertamento della non comoda divisibilità del compendio, si procedesse alla divisione con attribuzione ad ognuno della propria quota in natura e/o denaro, in particolare assegnando all’attrice i terreni ed il magazzino siti in XXX, in quanto destinati all’impresa agricola dalla medesima esercitata, salvo il conguaglio; chiedeva altresì che la convenuta sig. Emilietta XXX fosse condannata a rilasciare il magazzino con consegna di copia delle chiavi della nuova serratura e al pagamento di un’indennità da determinarsi in via equitativa per il periodo di esclusiva occupazione del bene. A sostegno delle domande essa esponeva:
– che il padre sig. Guerrino XXX era deceduto intestato in data 30-11-1993;
– che, a seguito della rinuncia all’eredità da parte della sig. XXX, coniuge del de cuius, si apriva la successione legittima in favore dei tre figli Livio, Loretta ed Emilietta XXXX;
– che l’asse era costituito dal compendio immobiliare sito in XXX, costituito da un’abitazione su due piani e un terreno agricolo coltivato dell’estensione di 1,8130 ettari, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di (omissis);
– che in data 19-4-2003 era deceduta in Limena la madre sig. XXX, il cui patrimonio consisteva unicamente in una quota parte di un libretto di deposito cointestato con l’attrice, utilizzato da quest’ultima, per l’esercizio dell’attività di imprenditrice agricola;
– che l’attrice, d’intesa con i fratelli, aveva proseguito nell’attività d’impresa, utilizzando le somme depositate nel predetto libretto;
– che in data 28-4-2003 era deceduta in Padova la sig. Ester, zia nubile delle parti, sorella del padre, la quale con testamento pubblico del 26-11-1984 aveva nominato propri eredi universali i nipoti Livio, Loretta ed Emilietta XXX;
– che l’asse ereditario della zia era costituito dalla proprietà di terreni agricoli coltivati siti in adiacenza a quelli di proprietà del sig. Guerrino XXX, (omissis);
– che il compendio non era comodamente divisibile secondo le quote dei coeredi, pari ad un terzo ciascuno.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta sig. Emilietta XXX, la quale non si opponeva allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione; negava che fosse caduta in successione l’impresa agricola, formalizzata a nome dell’attrice solo nel 2003 e contestava la fondatezza della richiesta attorea di assegnazione dei terreni e del magazzino; sosteneva inoltre che il compendio era facilmente divisibile in natura; infine rappresentava di aver ripristinato l’originaria serratura e contestava ala domanda di indennità di occupazione, osservando che il magazzino era sempre stato usato dalla convenuta e dal marito come deposito. In via istruttoria, chiedeva che fosse ordinato il deposito del rendiconto per il periodo successivo al 3-1-2013 con messa a disposizione di ogni somma di spettanza dei comproprietari.
Si costituiva altresì il convenuto sig. Livio XXX, il quale contestava la necessità del procedimento contenzioso, posto che vi era un’offerta, proveniente da un terzo, di acquisto dell’intero compendio o eventualmente di parte di esso; sosteneva che il compendio non era comodamente divisibile in tre porzioni uguali, che la sorella Livietta stava ostacolando la divisione, con rischio di perdita del valore dei beni a causa della persistente crisi immobiliare e che nell’attivo ereditario andava compreso il conto deposito cointestato alla madre; si associava infine alla domanda attorea di liquidazione di un’indennità per l’occupazione esclusiva del magazzino da parte di Emilietta.
Era innanzitutto esperito un tentativo giudiziale di conciliazione, senza tuttavia alcun esito.
La causa era istruita tramite CTU finalizzata a descrivere il compendio immobiliare, a verificarne la regolarità dal punto di vista urbanistico-edilizio, a stimarlo, a valutarne la comoda divisibilità e l’indennità di occupazione del magazzino.
All’esito della CTU, all’udienza fissata per la discussione sui progetti divisionali, il difensore della convenuta Emilietta XXX contestava che il compendio non fosse divisibile, richiamava le deduzioni del proprio CTP e l’ipotesi divisionale da quest’ultimo proposto; le altre parti, vista la mancata adesione della convenuta Livietta XXX all’unica proposta divisionale consistente nella formazione di due lotti prospettata dal CTU, aderivano alle conclusioni della CTU in ordine all’indivisibilità.
Alla successiva udienza le parti precisavano quindi le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa, istruita anche documentalmente, era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
Nel merito, nulla quaestio in ordine allo scioglimento della comunione, essendo emerso anche dagli accertamenti svolti dal CTU che le parti sono titolari di quote di proprietà sul compendio del quale è chiesta la divisione, sito in (omissis).
Non c’è nemmeno alcun dubbio in ordine alle quote spettanti a ciascun condividente, in forza delle due successioni: a ciascun coerede spetta una quota di 1/3 dell’intero.
Il CTU ha elaborato, tentando la conciliazione, progetti divisionali che prevedevano la formazione di soli due lotti (uno costituito dai fabbricati e l’altro dal fondo agricolo, con attribuzione congiunta del lotto di maggior valore (i fabbricati) all’attrice e al convenuto Livio XXX, ma su tale progetto non è intervenuto accordo.
Nell’impossibilità di praticare in via conciliativa tale soluzione, il CTU ha concluso nel senso che “la conformazione fisica, la consistenza e le attuali condizioni del bene non consentono la comoda formazione di lotti di valore congruo alle quote di spettanza dei condividenti”.
In effetti, dalla descrizione anche fotografica degli immobili contenuta nella relazione del CTU è evidente che la divisione in tre parti uguali non è tecnicamente possibile; in particolare, vi è un unico grande fabbricato residenziale, non divisibile se non con costosi lavori di separazione dei vani ed impiantistica, che è stato stimato € 207.100,00, senza considerare lo scoperto di pertinenza; l’annesso rustico, evidentemente funzionale alla coltivazione terreni, è stato invece stimato € 57,000 e lo scoperto di pertinenza sia del fabbricato residenziale che dell’annesso, pari a 1180 mq, ha un valore di stima di € 35.700; al terreno agricolo, pari a circa 7 campi padovani (2.96.40 Ha) è stato invece attribuito un valore di stima di € 207.480. Con il necessario arrotondamento, il valore dell’intero asse immobiliare è di € 510.000,00 e conseguentemente quello della quota di ciascun coerede è di € 170.000,00.
Ne consegue che, proprio in ragione del valore del fabbricato residenziale, al quale dovrebbe essere aggiunto uno scoperto congruo rispetto all’ampiezza dell’immobile, non pare praticabile una divisione in tre lotti uguali o quanto meno omogenei e dovrebbero necessariamente essere previsti conguagli eccessivamente rilevanti.
Significativamente, il progetto proposto in sede di tentativo di conciliazione prevedeva l’attribuzione congiunta a due coeredi, così come tre delle quattro proposte divisionali alternative formulate dal CTP della convenuta Livietta. Quanto invece al primo progetto divisionale alternativo proposto da quest’ultima, che contempla tre lotti, esso presenta innanzitutto l’inconveniente evidenziato in premessa, ossia un conguaglio di ben 73.306 € (ossia di più del 40% del valore della quota) a carico del solo assegnatario del fabbricato residenziale e dell’area pertinenziale (si veda allegato 17 alla relazione del CTU). Sussiste tuttavia, all’evidenza, un’ulteriore controindicazione: tale progetto, dividendo i terreni e i fabbricati, determinerebbe un deprezzamento del valore complessivo del compendio in quanto i singoli lotti avrebbero una scarsa appetibilità commerciale: in particolare, l’abitazione avrebbe un’area scoperta incongrua rispetto alle sue dimensioni e altresì alle caratteristiche degli immobili del medesimo tipo nella zona; il lotto comprendente l’annesso rustico e parte del terreno agricolo sarebbe sproporzionato in quanto l’annesso sarebbe sproporzionato rispetto alla limitata estensione del terreno.
Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza anche della Cassazione individua l’eccessività dei conguagli e il deprezzamento del valore delle singole quote rispetto l’intero, quali ragioni idonee a fondare il giudizio di non comoda divisibilità. Fra le molte, si veda Cass. n 3635 del 16/02/2007 , che ha confermato sul punto una sentenza della Corte d’Appello veneta, affermando testualmente: “In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell’immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota)” [la sottolineatura è dell’estensore della presente sentenza].
Si ritiene anche che, per quanto sopra rilevato, soccorrano tutti i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare la sussistenza della situazione disciplinata dall’art. 720 c.c. (si vedano anche, fra le molte, espressione di un orientamento consolidato da decenni, Cass. 29-5-2007 n° 12498 e Cass. 28-5-2007 n° 12406).
Ravvisata quindi la non comoda indivisibilità, si rileva che nessuna delle parti ha chiesto l’attribuzione esclusiva del compendio o congiunta di uno dei due lotti di cui ai progetti elaborati o proposti in sede di CTU. In ogni caso, qualora intendessero proporre la relativa domanda, lo potranno fare anche nella successiva fase, non essendoci alcuna preclusione fino alla vendita.
Pertanto, stante l’indivisibilità, va disposta la vendita al prezzo di stima, ossia € 510.000, al fine di liquidarne il valore e dividerlo secondo le quote. La congruità della stima non è stata contestata dalle parti ed è stata adeguatamente e diffusamente motivata dal CTU con l’indicazione dei criteri seguiti.
La causa va pertanto rimessa in istruttoria al fine di procedere alla vendita delegata.
Quanto all’arredo dell’abitazione, di cui il convenuto Livio XXX ha chiesto la divisione, non si dispone di una descrizione, di una stima e di progetti divisionali; pertanto va disposta la CTU a tale fine, a meno che le parti non intendano procedere separatamente alla spartizione dei pochi mobili di apparente non elevato valore che risultano dalla documentazione fotografica allegata alla CTU.
Quanto al conto di deposito bancario, si tratta, pacificamente, di un conto cointestato tra la madre e l’attrice, che pertanto non riguarda lo scioglimento delle comunioni ereditarie oggetto della causa, relative alla successione del padre e della zia paterna.
Va altresì respinta la domanda diretta alla condanna della convenuta al pagamento di un’indennità di occupazione per l’uso esclusivo dell’annesso rustico-magazzino. Infatti, il godimento dell’immobile da parte della coerede, piena proprietaria del compendio per la quota di un terzo, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell’opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un’indennità per l’occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9-2-2015 n° 2423, confermativa anche in questo caso di una pronuncia della Corte d’Appello veneta secondo la quale L’ uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
Nel caso concreto, salvo un breve periodo nel quale la serratura era stata sostituita dalla convenuta a causa di un furto, è incontestato che dopo la domanda introduttiva del presente giudizio, è stata ripristinata la vecchia serratura, tanto che l’attrice ha rinunciato alla domanda di consegna delle chiavi.
Le ulteriori domande tendenti al risarcimento dei danni per la mancata vendita a causa del rifiuto della convenuta sono inammissibili in quanto tardivamente proposte.
La causa va quindi rimessa in istruttoria al fine di procedere alla vendita dell’intero compendio, da attuarsi tramite delega ad un notaio e all’espletamento di CTU per la descrizione, la stima e la formulazione di progetti divisionali sugli arredi all’interno del fabbricato adibito ad abitazione.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara l’indivisibilità del compendio immobiliare sito in (omissis);
2) respinge la domanda diretta alla divisione del denaro appartenente all’eredità materna;
3) respinge le domande di condanna della convenuta sig. Emilietta XXX al pagamento di un’indennità di occupazione del magazzino;
4) dichiara inammissibili le ulteriori domande risarcitorie proposte dall’attrice e dal convenuto;
5) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
6) riserva la regolamentazione delle spese di lite e di CTU alla sentenza definitiva.
Padova, 1-4-2016
Il Giudice dott. Antonella Guerra