Tribunale di Taranto, sentenza del 9.12.2016 n. 3431, Giudice Claudio Casarano
IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
“Le difese svolte nell’opposizione risultano a tal punto generiche da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento; con la conseguenza che ben può equipararsi la forma di nullità processuale qui verificatasi a quella contemplata dall’art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi). Tanto pur trattandosi di fattispecie diverse: nel caso regolato da quest’ultima norma si ha riguardo ad una vera e propria domanda giudiziale, diretta all’ottenimento di un bene della vita; nel caso in esame invece ci si trova di fronte ad un’azione tesa a neutralizzare l’efficacia del decreto ingiuntivo, dove in realtà è contenuto il bene della vita, anche se formalmente il modo di proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo richiama la forma dell’atto introduttivo di un giudizio.”
(omissis)
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
Il sig. omissis, con atto di citazione notificato in data 05.04.2016, proponeva opposizione avverso il decreto n. 202/2016 emesso dal Tribunale di Taranto, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della banca opposta, della somma di € 9.342,91, oltre interessi di mora al tasso contrattuale da calcolarsi sul solo capitale, nonché spese e compensi di procedura, liquidati in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
Il sig. omissis incentrava l’opposizione esclusivamente sul rilievo che fosse erroneo il calcolo della sorte capitale e degli interessi; ed allo scopo chiedeva CTU per l’accertamento del’esatto ammontare del credito dovuto.
LA DIFESA OPPOSTA: L’ECCEZIONE IN RITO – NULLITÀ DELL’ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 163, III CO., N. 3 E 4
La banca opposta eccepiva la nullità dell’opposizione.
Sosteneva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma III, nn. 3 e 4, e 164, comma IV, c.p.c., dovesse configurarsi la nullità dell’intero atto di citazione, per la mancanza o, comunque, l’assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi dell’unica contestazione mossa…; le sopra citate norme, argomentava la difesa opposta, impongono infatti di indicare nell’atto di citazione, a pena di nullità, la determinazione della cosa oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda…”.
La difesa opposta aggiungeva che alla nullità dell’atto di citazione sarebbe dovuta seguire l’inammissibilità della opposizione per decorso dei termini, posto che l’ultimo comma dell’art. 164 c.p.c., nel sanzionare la nullità della citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda o mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, consente la rinnovazione o l’integrazione della citazione, ferme tuttavia le decadenze maturate anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione; esclusa allora la possibilità di rinnovazione della citazione in opposizione, seguirebbe giocoforza la sua tardività per decorso del termine di quaranta giorni previsti, con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.
LA DIFESA SUBORDINATA NEL MERITO: I FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO INGIUNTO
Svolgeva poi anche, in via subordinata, difese nel merito e ricordava che l’ingiunzione si fondava in primo luogo sulla stipulazione del contratto n. 1039301…, avvenuta in data …06.2008, e con il quale al sig. omissis veniva erogata la somma di € 9.837,30, con contestuale assunzione dell’obbligo da parte dell’opponente di restituirla mediante il versamento di n. 60 rate, ciascuna pari a € 214,38; venivano contestualmente pattuiti un TAN dell’11,100% e un TAEG del 12,086%.
Come risultava dall’estratto conto allegato in sede monitoria, aggiungeva l’opposta, il sig. omissis, dopo aver incassato la somma richiesta, provvedeva al versamento, in modo discontinuo (tanto che si verificavano spesso insoluti, poi coperti da pagamenti tardivi), di n. 20 rate, l’ultima delle quali in data …2010. Il sig. omissis, precisava la banca, provvedeva poi al versamento di ulteriori somme, a seguito dell’intervento di una società di recupero del credito (indicata con l’acronimo “ABC“; si veda ad esempio, il pagamento di € 1.576,72 in data …10.2010); tali pagamenti, però, risultavano insufficienti a sanare la posizione debitoria.
Per effetto della grave inadempienza del sig. XY, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in data 20.10.2011, quando il capitale residuo del finanziamento ammontava a € 3.897,81.
Con altro contratto, contraddistinto dal n. 1085302022… e stipulato in data …03.2009, all’opponente veniva invece accordata una linea di fido, utilizzabile nei limiti dell’importo di € 1.000,00, e collegata a una carta di credito, con assunzione dell’obbligo, in capo al sig. XY, di rimborsare gli utilizzi mediante versamenti minimi mensili pari a € 20,00; venivano contestualmente pattuiti un TAN del 16,900% e un TAEG del 18,550% (doc. 2 fase monitoria).
Come desumibile dall’estratto conto allegato in sede monitoria (doc. 5 fase monitoria), sosteneva l’opposta, il sig. omissis utilizzava la somma accordata dal …03.2009, data del primo utilizzo di € 1.000,00, provvedendo a effettuare i primi rimborsi a cui si era obbligato tramite RID bancario; nel corso del rapporto, il sig. omissis utilizzava ripetutamente la carta (ad esempio in data …05/…05.2015, per gli importi di € 50,00 e € 80,00). L’opponente, però, non rimborsava tutti gli utilizzi, rendendosi inadempiente per la somma di € 1.749,26.
Da qui l’emissione del decreto ingiuntivo opposto per l’importo complessivo di € 9.342,91.
IL PROCESSO
Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, nel presupposto che la causa fosse di pronta soluzione; quindi, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All’udienza del 07-12-2016 la causa veniva discussa e decisa.
LA INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE – LA CONSEGUENTE NULLITÀ DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – L’IMPOSSIBILITÀ DI SANATORIA PER RINNOVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE EX ART. 164, V CO. – 163 N. 3) E 4) C.P.C. – QUINDI LA INAMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Le difese svolte nell’opposizione risultano a tal punto generiche da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento; con la conseguenza che ben può equipararsi la forma di nullità processuale qui verificatasi a quella contemplata dall’art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi). Tanto pur trattandosi di fattispecie diverse: nel caso regolato da quest’ultima norma si ha riguardo ad una vera e propria domanda giudiziale, diretta all’ottenimento di un bene della vita; nel caso in esame invece ci si trova di fronte ad un’azione tesa a neutralizzare l’efficacia del decreto ingiuntivo, dove in realtà è contenuto il bene della vita, anche se formalmente il modo di proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo richiama la forma dell’atto introduttivo di un giudizio.
Una forma di nullità cioè che se si fosse trattato di una citazione introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria avrebbe comportato il potere di sanatoria officiosa con l’ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164, V co., c.p.c.; potere di rinnovazione che, come ricordava bene la difesa opposta, è escluso che possa esercitarsi in via estensiva in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che il potere di sanatoria in parola fa salve le decadenze, ivi compresa, quindi, quella che segue alla mancata osservanza del termine di quaranta giorni per proporre utilmente l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Si verte, si ricordi, in un caso in cui si configura una forma di nullità processuale sostanziale per la quale la sanatoria opera ex nunc, a differenza di quel che è previsto dall’art. 164, II co., c.p.c., in tema di nullità formali dove invece la rinnovazione giudiziale dell’atto di citazione nullo ha efficacia retroattiva (ex tunc).
L’INFONDATEZZA DELLA OPPOSIZIONE: LA CONTESTAZIONE GENERICA DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA EX ART. 115 C.P.C.
Potrebbe tuttavia ritenersi eccessiva l’equiparazione tra atto di citazione introduttivo di un giudizio a cognizione piena ed atto di opposizione a decreto ingiuntivo, soprattutto per la considerazione che nel secondo caso potrebbe essere utile anche una semplice contestazione dei fatti costitutivi della domanda, quindi senza che sia necessaria la puntuale descrizione del fondamento della domanda richiesta dall’art. 164, IV co., c.p.c..
Anche in tal caso l’opposizione sarebbe se non inammissibile quantomeno infondata. Avuto infatti riguardo questa volta alla posizione di convenuto sostanziale che riveste l’opponente, essendosi fondato il decreto ingiuntivo su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documenti, la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte dell’opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c..
Con la conseguenza che, una volta ottenuto questo ineluttabile risultato probatorio, va escluso il potere di integrazione delle difese e delle prove ex art. 183 c.p.c., posto che i fatti che fondano la domanda monitoria devono intendersi ormai come ammessi.
Senza contare, infine, che per superare l’erroneità del calcolo della sorte capitale ed interessi contenuta nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa opponente si affidava ad una CTU, che finiva così con l’avere il vieto carattere esplorativo.
L’opposizione va quindi dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del processo seguono la soccombenza dell’opponente e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della limitata attività svolta.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal sig. omissis nei confronti della Banca omissis S.p.A., con atto di citazione regolarmente notificato, ed avverso il decreto ingiuntivo n. …-2016, emesso in data 03-02-2016, e con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro di pagare la somma di euro 9.342,91, oltre interessi, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara inammissibile l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 653, I co., c.p.c..
Condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali sopportate dall’opposta, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 7 dicembre 2016
Il giudice – dott. Claudio Casarano