Titolo

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inadempimento contrattuale

Procedura Civile

Affitto di azienda e inadempimento contrattuale: si al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Affitto di azienda e inadempimento contrattuale: si al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Tribunale di Treviso, Giudice Maria Teresa Cusumano, Ordinanza del 19.07.2018
IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA
Il rimedio del ricorso all’art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dell’azienda concessa in affitto appare quello più funzionale ad assicurare la restituzione dell’azienda al proprietario nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la ripresa di una piena funzionalità ed operatività, anche economica (obiettivi, questi, che non potrebbero essere assicurati da un provvedimento di sequestro giudiziario, di certo più idoneo alla conservazione del bene per impedirne deterioramenti, alterazione o la sottrazione).
L’ORDINANZA
Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA
4475 /2018 r.g.
Il giudice designato,
sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da
Alì SPA
con l’Avv. C. Calvello
ricorrente
contro
[…] Srl
resistente contumace
OSSERVA
L’attrice, premesso di essere proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione commerciale in COMUNE DI […], in atti meglio descritto, ha illustrato di aver concesso in affitto a […] SRL l’unità immobiliare costituita da un locale sito al piano terra del Centro Commerciale ubicata nel complesso immobiliare predetto.
Ha agito nella presente sede per rientrare nel legittimo possesso dell’azienda e dei locali aziendali, a causa dell’inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni.
Ha lamentato di aver inoltrato una raccomandata nella quale dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita in contratto, ma che l’invito rivolto alla controparte per la riconsegna dei locali dell’azienda è rimasto privo di esito. Ha anche illustrato il tentativo che le parti medio tempore hanno fatto per trovare una soluzione (pagamento dilazionato), ma ha evidenziato come tale tentativo non sia andato a buon fine.
Ha allegato di dover quanto prima rientrare in possesso dei locali, pena la perdita di occasioni favorevoli per riaffittare a terzi l’azienda.
All’udienza fissata per l’instaurazione del contraddittorio la convenuta non si è costituita, nonostante la regolare e tempestiva notifica.
Preliminarmente va evidenziato come il ricorso alla tutela cautelare debba ritenersi ammissibile: il rimedio del ricorso all’art. 700 c.p.c. per ottenere il rilascio dell’azienda concessa in affitto appare quello più funzionale ad assicurare la restituzione dell’azienda al proprietario nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la ripresa di una piena funzionalità ed operatività, anche economica (obiettivi, questi, che non potrebbero essere assicurati da un provvedimento di sequestro giudiziario, di certo più idoneo alla conservazione del bene per impedirne deterioramenti, alterazione o la sottrazione). Per quanto nella crisi del rapporto contrattuale di affitto d’azienda possano teoricamente trovare spazio tanto la cautela tipica del sequestro giudiziario d’azienda, quanto la cautela atipica della anticipazione degli effetti restitutori del bene concesso, va evidenziato come le due soluzioni tendano a garantire differenti situazioni, atteso che la riacquisizione del compendio aziendale offre al concedente utilità ulteriori e diverse rispetto alla mera custodia o alla gestione temporanea dell’azienda.
Nel caso di specie, essendo pacifico che dopo la stipula del contratto di affitto l’azienda non è stata esercitata in maniera remunerativa (tanto che non sono stati onorati i canoni), sussistono i presupposti per ritenere ammissibile l’accesso alla tutela cautelare atipica, essendo necessario garantire al proprietario il recupero del possesso dell’entità dinamica caratterizzata dall’azienda medesima, al fine della ripresa del suo esercizio economicamente rilevante (direttamente o tramite terzi subentranti).
Quanto al periculum in mora, lo stesso risulta dalla consistenza dell’inadempimento (ad oggi la morosità supera i 70.000 euro), e rende indifferibile la restituzione dell’azienda al concedente, il quale in attesa della definizione del giudizio di merito verrebbe altrimenti a rischiare di perdere le potenzialità dell’azienda stessa, mano a mano che aumenta il perdurare di una gestione non remunerativa del capitale.
Si ritiene congrua, quale data per il rilascio dell’azienda, quella del 31 agosto 2018
p.q.m.
  • ordina alla convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore di reimmettere la ricorrente nel possesso dei locali aziendali, liberi da persone e cose anche interposte, per tali intendendosi quelli oggetto del contratto d’affitto di ramo d’azienda del 16.06.2006 in autentica del Notaio […], registrato il […] al n. […];
  • dispone che il rilascio spontaneo ad opera della resistente avvenga entro e non oltre il 31 agosto 2018, con liberazione dell’immobile da cose mobili o persone e con riconsegna delle chiavi alla ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
  • dispone che in caso di mancato rilascio spontaneo entro la data predetta la ricorrente possa procedere coattivamente a riprendere possesso dei locali aziendali a mezzo dell’ufficiale giudiziario, con eventuale ricorso alle prerogative di cui all’art. 609 c.p.c. in relazione ad eventuali beni mobili di proprietà della debitrice e/o di terzi presenti all’interno dell’immobile;
  • condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00=, oltre accessori di legge.
Tv, 19.7.’18
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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Studio Legale Calvello