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Separazione e Divorzio

Quando la motivazione di una sentenza può qualificarsi come apparente?

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ordinanza del 21 marzo 2019, n. 8098

Sono sempre più convinto che siano tante (per non dire troppe) le sentenze che meriterebbero di essere portate all’attenzione dei Giudici Supremi. Questo ne è un chiaro esempio.

Nel caso specifico i giudici della Corte d’Appello avevano del tutto omesso di esaminare alcune dichiarazioni testimoniali nonostante l’evidente rilevanza delle stesse in ordine alla decisione della causa, oltre a quanto contenuto in un CD.

Ciò premesso gli Ermellini sottolineano che non avere preso in considerazione tali emergenze processuali, ha dato forma ad una motivazione che, complessivamente, può qualificarsi come apparente nella misura in cui esplicita le ragioni della decisione in modo talmente riduttivo da svuotarne ogni sostanza argomentativa. (C.C.)

 L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo

Che:

Con ricorso del 5.10.2011 al Tribunale di Messina, C.G., premesso di aver contratto matrimonio concordatario con T.N.A., in regime di separazione dei beni, dal quale nacquero due figli, espose che la moglie, nel luglio del 2010, era partita unitamente ai minori per la Danimarca, rifiutando di far rientro in Italia e trattenendo con sè i due figli, tanto da aver presentato denuncia nei confronti della stessa N. e promosso procedura di rimpatrio di quest’ultimi presso il Tribunale dei minorenni di Roma ai sensi della Convenzione Internazionale dell’Aia.

A seguito di un procedimento apertosi in Danimarca, la Suprema Corte danese confermò la sentenza di merito che aveva disposto il rimpatrio dei minori sotto la custodia del padre.

Pertanto, il C. chiese la separazione personale dal coniuge, con addebito alla moglie, e affidamento a sè dei figli previa assegnazione della casa coniugale.

Si costituì la T.N. che, concordando con la domanda di separazione, formulò le proprie richieste in ordine all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale Il Tribunale, con sentenza del 7.1.2016, pronunciò la separazione coniugale addebitandola alla resistente e rigettò l’istanza di addebito al ricorrente, affidando i due figli minori ad entrambi i genitori con domiciliazione degli stessi presso il padre cui era assegnata la casa coniugale.

La N. propose appello, adducendo l’erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 19.6.17, respinse l’appello confermando l’impugnata sentenza.

La N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituito l’intimato cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta, ex art. 380 bis c.p.c., d’inammissibilità dei tre motivi riguardo ai vizi di omesso esame di fatti decisivi, di documenti ed elementi istruttori.

Motivi della decisione

Che:

Con il primo motivo è denunziato l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente interpretato due testimonianze rese in ordine alla preesistenza della crisi coniugale, anche perchè il libero apprezzamento del giudice si era esclusivamente fondato sulle dichiarazioni del teste Ni..

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. e artt. 151, 143 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti quali l’abuso di alcool e le registrazioni telefoniche di colloqui tra i coniugi (a quest’ultimo riguardo, con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale).

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle medesime norme, di cui al primo motivo, e l’omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello omesso di verificare e apprezzare il CD relativo alle registrazioni-audio dei colloqui telefoni tra i coniugi nel luglio 2010 in ordine alle minacce e agli insulti del C. nei confronti della ricorrente.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono fondati.

La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, quali le prove testimoniali assunte e i documenti prodotti, ovvero abbia violato le regole di valutazione degli elementi probatori acquisiti.

In particolare, la ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di addebitare la separazione dei coniugi alla ricorrente per essersi recata in Danimarca con i figli, senza tener conto delle dichiarazioni testimoniali da cui si evinceva la preesistenza della crisi coniugale e la condotta del coniuge incline a bere alcool, come desumibile anche dalle registrazioni-audio di colloqui tra i coniugi.

Occorre premettere che il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., n. 20721/18; SU, n. 8053/14).

E’ stato altresì osservato che, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., n. 2258/18; n. 23240/17).

Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto che l’intollerabilità della convivenza fosse scaturita dalla condotta della ricorrente di abbandono della casa coniugale con i figli per recarsi in Danimarca, senza in alcun modo tener conto delle dichiarazioni rese dalla testimone P. (trascritte nel ricorso) secondo cui il C. era un “forte bevitore” e che ciò aveva dato origine a continue discussioni della coppia e aveva altresì suscitato le preoccupazioni della T.N., specie quando il marito doveva guidare l’automobile e trasportare anche i bambini.

Invero, l’aver del tutto omesso l’esame di tale dichiarazioni testimoniali, nonostante l’evidente rilevanza in ordine alla decisione della causa, e l’aver trascurato ogni esame del contenuto del supporto meccanico prodotto dalla ricorrente (il Cd), ha dato forma ad un motivazione che, complessivamente, può dirsi apparente nella misura in cui è stata fondata sul fatto storico della partenza della ricorrente per la Danimarca che, invece, configurava una condotta suscettibile di plurivoca interpretazione, potendo essa porsi anche come conseguenza necessitata di una condotta del coniuge scorretta e non conforme ai doveri coniugali, come eccepito dalla difesa della ricorrente.

Pertanto, la motivazione elaborata, poichè molto parziale e priva del benchè minimo riferimento alle predette dichiarazioni testimoniali e agli altri elementi probatori acquisiti, è qualificabile come apparente nel senso che esplicita le ragioni della decisione in modo completamente riduttivo da svuotarne ogni sostanza argomentativa.

Ne consegue altresì che nella fattispecie non può dirsi – come rilevato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c.- che i motivi del ricorso siano espressione di una mera censura di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito- che dunque non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale che, dunque, sarà investita del compito di procedere ad una interpretazione complessiva degli elementi di prova acquisiti che consideri le dichiarazioni testimoniali nella loro compiutezza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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Studio Legale Calvello