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voce autonoma

Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Spese legali stragiudiziali: sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza del 07-10-2020, n. 21565

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Premesso che il criterio per riconoscere un autonomo compenso per le attività stragiudiziali non può consistere nella presunta inevitabilità della lite, nè nell’unitarietà dell’interesse del cliente, non avendo rilievo – di per sè – neppure l’esito negativo delle trattative, gli Ermellini ritengono che le spese legali stragiudiziali siano dovute dal cliente all’avvocato anche se questi abbia successivamente prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.

Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: solo in tal caso, compete unicamente il compenso per l’assistenza giudiziale al netto delle eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell’urgenza richiesta.

Pertanto in tutti gli altri, l’attività stragiudiziale espletata dall’avvocato DEVE trovare un congruo rimborso.

A tacer d’altro, la previsione di una apposita tariffa apposita per la fase della mediazione obbligatoria e per quella della negoziazione assistita (cfr. tabelle dei parametri forensi allegate al D.M n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018) depone (rectius: dovrebbe deporre) in modo chiaro e netto per l’autonomia della fase stragiudiziale rispetto a quella giudiziale.

L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo

L’avv. P.D. ha proposto ricorso monitorio dinanzi al tribunale di Sassari, chiedendo di ingiungere a C.F.R. il pagamento di Euro 50.651,47, a titolo di compensi maturati: a) per l’attività stragiudiziale concernente il sinistro occorso in data (OMISSIS); b) per la redazione di una scrittura privata di compravendita del 1.7.2003; c) per l’assistenza nella pratica di successione del marito della resistente e di divisione dei beni in comproprietà dei coniugi, oltre che di quelli caduti in successione; d) per l’attività svolta nel successivo giudizio di divisione dinanzi al tribunale di Sassari.

Avverso l’ingiunzione di pagamento n. 807/2010, la C. ha proposto opposizione, eccependo il pagamento delle somme richieste per le attività relative al sinistro e la prescrizione presuntiva del residuo credito, assumendo di aver versato un acconto di Euro 15.000,00.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione e, disposta la revoca del decreto ingiuntivo, ha liquidato il compenso in Euro 16.627,35, oltre accessori, con aggravio di spese a carico dell’opponente.

Su impugnazione del P., la Corte di Sassari ha condannato l’appellata al pagamento di ulteriori Euro 6.300,00 a titolo di compenso e di Euro 520,50, quali spese sostenute per il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’ordine professionale.

Per quanto ancora rileva, il giudice di appello ha valutato unitariamente tutta l’attività svolta per la pratica successoria, determinando l’ammontare del compenso in applicazione della tariffa giudiziale, sull’assunto che:

a) la proposizione del giudizio divisorio era inevitabile sin dal momento dell’incarico, poichè il de cuius aveva redatto due testamenti, entrambi lesivi della legittima spettante alla C.;

b) i contatti intrattenuti dal difensore con le altre parti, diretti alla definizione della controversia divisoria, avevano avuto esito negativo, sicchè era stato necessario instaurare il giudizio;

c) non era individuabile un separato interesse della cliente alla trattazione della pratica successoria rispetto a quello concernente la quota ad essa spettante, non avendo rilievo che la procura fosse stata rilasciata solo ex post.

Per la cassazione di questa sentenza, l’avv. P.G.D. ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

C.F.R. ha proposto controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 115 c.p.c., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, art. 2, comma 1, capitolo III, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza valutato unitariamente l’attività svolta per la pratica successoria in virtù di una presunta unitarietà dell’interesse della cliente alla definizione della controversia e all’inevitabilità del giudizio, finendo per adottare una motivazione per relationem, senza alcun autonomo apprezzamento e alcun vaglio critico delle argomentazioni del primo giudice e delle stesse risultanze processuali.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito applicato la tariffa giudiziale senza riconoscere un autonomo compenso per le attività stragiudiziali relative alla pratica successoria, non considerando che: a) la resistente aveva conferito l’incarico per la sola attività stragiudiziale nell’agosto del 2003; b) il difensore aveva intrattenuto rapporti telefonici ed epistolari con le controparti ed aveva assistito la C. nei rapporti con le banche, ottenendo lo svincolo delle somme depositate sui conti del de cuius, inoltrando richieste e solleciti scritti e recandosi presso gli istituti di credito per tutte le attività consequenziali; c) sempre il P. era intervenuto nella fase di valutazione dei beni dell’asse e durante le trattative per pervenire ad una valutazione condivisa del valore dei cespiti; d) le attività stragiudiziali si erano protratte per lungo periodo, a conferma che la lite non era affatto inevitabile, ed erano risultate proficue, mentre solo nel corso del 2006, la C. aveva revocato l’incarico, ritirando la documentazione in possesso del difensore, salvo poi a rilasciare la P. la procura alle liti per instaurare la causa; e) il giudizio aveva riguardato solo una parte dei beni rientranti nell’asse, poichè per gli altri cespiti si era proceduto alla divisione consensuale, con la fattiva partecipazione del difensore.

Si deduce inoltre che la Corte distrettuale abbia travisato gli esiti della prova, poichè le acquisizioni processuali non avevano affatto confermato che la resistente non avesse un interesse al separato svolgimento delle distinte attività (giudiziali e stragiudiziali), che l’instaurazione del processo fosse inevitabile o che la controversia non fosse stata definita in via bonaria neppure parzialmente.

1.1. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.

La sentenza ha ritenuto applicabile la tariffa giudiziale per il calcolo dei compensi con riferimento all’intera pratica successoria, osservando che la C. non aveva un interesse a frazionare la relativa attività, che le trattative intavolate con gli altri eredi non avevano avuto esito e che la proposizione del giudizio era inevitabile, dato che il testatore aveva redatto due schede testamentarie, estromettendo la moglie dalla successione.

Le esposte argomentazioni palesano un non corretto utilizzo dei criteri elaborati da questa Corte per riconoscere un autonomo compenso per le attività stragiudiziali, criterio che non può consistere nella presunta inevitabilità della lite (non essendo pregiudicata, in linea di principio, la soluzione transattiva o bonaria della controversia, specie ove, come nel caso concreto, la violazione dei diritti della cliente risulti palese, dato che la C., pur essendo erede legittimaria, era stata estromessa dall’eredità), nè nell’unitarietà dell’interesse del cliente (condizione quest’ultima che ricorre costantemente riguardo ad entrambe le tipologie di attività, volte sempre al risultato concretamente perseguito dal cliente), non avendo rilievo – di per sè – neppure l’esito negativo delle trattative.

Ai sensi dell’art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.

Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l’assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell’urgenza richiesta (Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992, Cass. 6214/1992; Cass. 14770/2007; Cass. 14443/2008).

Sebbene – in generale – rientri fra le prestazioni giudiziali anche l’attività finalizzata alla conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorchè la definizione della controversia abbia avuto luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante un negozio extraprocessuale (Cass. 25675/2009; Cass. 5415/2009; Cass. 9381/1991; Cass. 2250/1971), nel caso in esame non poteva omettersi di accertare (specie per talune delle prestazioni elencate in ricorso, quali – in via esemplificativa – contatti ed incontri con gli istituti di credito, svincolo, riscossione e ripartizione delle somme depositate sui c. del de cuius, etc. etc.) se esse trovassero corrispondenza nella tariffa giudiziale (Cass. 4441/1977; Cass. 3292/1975), in relazione alle tipologie ivi contemplate, stabilendo più in generale – per quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all’instaurazione del giudizio (sulla base di un autonomo mandato, poi revocato), quali prestazioni fossero strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o fossero ad esse complementari.

Nell’omettere tale imprescindibile accertamento la Corte distrettuale è – in definitiva – incorsa in entrambe le violazioni denunciate.

Sono quindi accolti i due motivi di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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Studio Legale Calvello