Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 10/04/2012, n. 5696
Spese giudiziali – Compensazione delle spese processuali in caso di vittoria di una parte – Accollo alla parte vincitrice di oneri di lite superiori al valore del bene conseguito – Violazione dell’art. 24 cost. – Sussiste
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
In tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi.
LA SENTENZA
(omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29.10.99 il Tribunale di Torino rigettò la domanda del condominio di via (OMISSIS), di rilascio di un locale del fabbricato, nei confronti di F.E., ritenendo l’amministratore sprovvisto di specifica delega alla rivendicazione e che comunque nessun titolo dimostrativo del relativo diritto il medesimo avesse addotto.
Impugnata – in via principale dal condominio e incidentale dal F., la suddetta decisione venne confermataci preliminare suesposto rilievo, dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza del 30.6.01, che fu tuttavia cassata da questa S.C. con sentenza del 28.2.2006,con rinvio ad altra sezione di quella territoriale.
All’esito del giudizio di rinvio,la diversa sezione della corte piemontese, con sentenza del 14.7.09, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannò F.G. e L., in proprio e quali eredi di F.E., nelle more defunto, al rilascio di una parte del locale in contestazione, nonchè il condominio al rimborso alle controparti dei due terzi delle spese di tutti i gradi del giudizio,per il resto compensate.
Quest’ultimo capo della sentenza è stato impugnato dal condominio con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui hanno resistito i F. con controricorso.
All’esito dell’esame preliminare in camera di consiglio,con ordinanza in data 7.10-29.11.2011 la sesta sezione di questa corte ha disposto la trattazione del giudizio in pubblica udienza.
E’ stata depositata una memoria illustrativa per il ricorrente.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando il regolamento delle spese adottato dal giudice di rinvio per avere erroneamente ravvisato nel caso di specie una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, con prevalenza di quella del condominio, mentre invece l’esito finale del giudizio, conclusosi con la condanna delle controparti al rilascio, sia pur parziale del bene controverso, avrebbe visto l’attore sostanzialmente vittorioso.
Il motivo è fondato.
Come era già stato osservato nella relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c., la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., comma 2, non può prescindere, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Cass. n.n. 22381/09,12629/06) dal principio di causalità, posto a base dell’art. 91 c.p.c., con il quale deve essere necessariamente coniugato nell’ipotesi di accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo, quello quantitativo.
Ne consegue che, nel caso di specie, in cui il condominio aveva rivendicato un bene ritenuto comune, allegandone una consistenza che, all’esito dell’indagine istruttoria, è stata tuttavia dal giudice ritenuta superiore a quella effettivamente spettante al rivendicante, con esito finale comunque favorevole alla parte attrice, in quanto risoltosi nell’accertamento della sussistenza, sia pur parziale, del diritto dedotto e con il conseguente recupero del relativo possesso, palesemente erroneo si evidenzia il criterio meramente quantitativo seguito dalla corte territoriale agli effetti del regolamento delle spese.
A tal riguardo, infatti, il giudice di rinvio non ha tenuto adeguatamente conto, nella graduazione delle responsabilità delle parti ai fini dell’instaurazione del giudizio, della necessità di agire in cui quella attrice era venuta a trovarsi, esigenza comunque determinata dalla pretesa del convenuto di possedere non solo quella parte del bene, su cui quest’ultimo è poi risultato aver diritto, ma anche dell’altra, di cui è stata accertata la natura condominiale.
Nè la limitata valenza economica del diritto condominiale, in concreto accertato, avrebbe potuto essere sminuita al punto tale da escludere lo stesso interesse (ritenuto “ben scarso” dalla corte territoriale) alla rivendicazione, risolvendosi siffatta considerazione nella sostanziale negazione della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante dei beni che ne formano oggetto, la cui valutazione di opportunità economica compete esclusivamente alla parte titolare degli stessi.
Da tali considerazioni deriva che, come è stato già sancito da questa Corte, un regolamento delle spese ex art. 92 c.p.c. che sia tale, da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito (v. in particolare Cass. n. 20017/07) non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto anzidetto; tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso si specie, stando alla decisione impugnata, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorchè di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle del convenuto, che l’aveva costretta ad agire in giudizio.
La sentenza impugnata va, conclusivamente cassata nella parte censurata, con conseguente relativo rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012