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Processo 231

Modello Organizzativo 231

Processo 231 e messa alla prova dell’ente: lo stato dell’arte dopo la sentenza del Tribunale di Modena

A cura di Claudio Calvello

La sospensione del processo con messa alla prova è una forma di probation giudiziale che consiste in una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l’indagato / imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

Nel nostro ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di probation istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi volti al reinserimento sociale dell’autore di reato.

Ebbene, neppure il tempo di festeggiare, per taluni, la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Modena con cui il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Andrea Salvatore Romito, aveva consentito all’ente l’accesso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, che il Tribunale di Bologna, (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 10 dicembre 2020), spegneva ogni entusiasmo.

È chiaro, quindi, che il dibattito verte, sulla possibilità di applicare anche agli enti la c.d. “messa alla prova”, istituto introdotto con la Legge n. 67/2014. e riservato, secondo taluni, esclusivamente alle persone fisiche.

Il Tribunale di Modena si era, infatti, espresso in senso opposto rispetto ad altra pronuncia (del 2017) con cui veniva statuita dal Tribunale di Milano la NON applicabilità della messa alla prova ad una società imputata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 “in assenza, de jure condito, di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168 bis c.p., alla categoria degli enti”

Viceversa, secondo il Tribunale di Modena, nel caso sottoposto al suo esame, l’ente meritava di potere accedere all’istituto in parola poiché dal programma di trattamento presentato dalla Difesa, emergeva l’intenzione dell’impresa (attiva nel settore della produzione di generi alimentari) di provvedere, in maniera seria e tempestiva: a) alla eliminazione  degli  effetti  negativi  dell’illecito;  b)  al  risarcimento  degli eventuali  danneggiati;  c)  al restyling del  modello  di  organizzazione  e gestione,  attraverso  il  potenziamento  delle  procedure  di  controllo  relative all’area aziendale in cui si è verificata l’azione criminosa; d) allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso che gestisce un punto  di  ristorazione  rivolto  a  persone  bisognose.  Del che, una volta verificato il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti afferenti alla MAP, il giudice per le indagini preliminari, dichiarava l’estinzione del reato.

Il Tribunale di Bologna, come si diceva poc’anzi, segna, tuttavia, un nuovo arresto sulla querelle giurisprudenziale in corso, dichiarando tranchant inammissibile – nonostante, peraltro, il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero -, l’istanza di applicazione dell’istituto della messa alla prova a una persona giuridica accusata degli illeciti amministrativi di induzione indebita e di truffa a danni dello Stato.

Tuttavia, secondo autorevole Dottrina (Garuti – Trabace), “la trasposizione dell’alternativa di cui agli artt. 464 bis ss. c.p.p. nel peculiare contesto in esame non comporta chissà quali forzature ermeneutiche. L’istituto deflativo premiale palesa infatti una spiccata affinità con le svariate occasioni di ravvedimento che si ripetono lungo tutto l’arco processuale di cui la persona giuridica è protagonista; affinità, questa, destinata a emergere ancor più chiaramente se si considera che il decreto già contempla situazioni che comportano, al pari del probation, una momentanea paralisi del rito funzionale al perfezionamento di condotte di operosa resipiscenza (artt. 49 e 65). Detti strumenti risultano, in buona sostanza, accumunati dalla medesima logica, sicché, come ha giustamente notato taluno (F. Centorame), «ove mai si negasse all’ente la facoltà di richiedere la messa alla prova, si finirebbe, in fondo, per rinnegare la stessa natura intimamente rieducativa del processo per gli illeciti de societate»

A questo punto, è oltre che auspicabile, anche necessario, che intervenga quanto prima il Legislatore per porre chiarezza in una materia tanto delicata.

Per approfondimenti:

N. Meazza, Messa alla prova e persone giuridiche: una nuova pronuncia del Tribunale di Bologna, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/12/14/messa-alla-prova-e-persone-giuridiche-nuova-pronuncia-del-tribunale-di-bologna/

Garuti, C. Trabace, Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso  la  persona  giuridica  al probation, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10 https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/10/GarutiTrabace_gp_2020_10.pdf

Stridi, L’estensione della messa alla prova nel processo 231, in Ius In Itinere, 30.12.2020 https://www.iusinitinere.it/lestensione-della-messa-alla-prova-nel-processo-231-34101

Marandola, Responsabilità ex 231/2001: l’ente può accedere alla messa alla prova?, in Quotidiano Giuridico, WKI, 09.12.2020 https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/11/09/responsabilita-ex-231-2001-l-ente-puo-accedere-alla-messa-alla-prova

 

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