Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 13.01.2021, n. 456
IL CASO
Tizia citava avanti al Tribunale di (OMISSIS) il Comune della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l’infortunio, consistente nella frattura di una vertebra lombare, riportato in conseguenza di una caduta avvenuta a (OMISSIS), quando, mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena. Assunte prove testimoniali e CTU medico-legale il Tribunale, ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c. condannando il Comune a risarcimento del danno subito col favore delle spese legali.
Il risultato favorevole al pedone veniva completamente ribaltato dalla Corte d’Appello adita dal Comune con appello principale e da Tizia con appello incidentale condizionato affinchè, nell’ipotesi in cui fosse rigettata la domanda ex art. 2043 c.c., fosse invece accolta quella formulata ex art. 2051 c.c.. I giudici del gravame, infatti, accoglievano l’appello principale, dichiarando assorbito l’incidentale e condannando Tizia alle spese del grado. In sostanza la Corte territoriale aveva ritenuto che la pronuncia di primo grado meritasse censura per non aver richiamato i principi e gli insegnamenti giurisprudenziali in punto di autoresponsabilità dell’utente di strade demaniali che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere esigibile, da parte della danneggiata, una condotta più prudente evitando di poggiare il piede proprio nella buca ricolma d’acqua. Comportamento questo tanto imprudente da interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso integrando gli estremi del fortuito.
A Tizia non rimaneva che proporre ricorso per cassazione (che le darà ragione). Secondo gli Ermellini, infatti, la sentenza impugnata non aveva rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (Cass., n. 25837/2017; Cass., n. 27724/2018; Cass., n. 9997/2020).
LA QUESTIONE GIURIDICA
L’art. 2051 c.c. nel corso degli anni è stato al centro di un acceso dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale. Trattavasi di un’ipotesi di responsabilità per colpa presunta oppure di responsabilità oggettiva?
E così, dapprima la Suprema Corte statuiva che: “L’art. 2051 c.c. pone, a carico del custode – ed è onere dell’attore provare che, in considerazione dell’effettivo potere fisico sulla cosa, tale possa considerarsi il preteso danneggiante, così come provare che il danno sia derivato dalla cosa stessa – una presunzione juris tantum di colpa, che può esser vinta soltanto dalla prova, a carico del medesimo, che il danno sia stato invece determinato da caso fortuito”.
Successivamente, invece, mutava il proprio orientamento stabilendo che: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito”.
Alla luce del mutato orientamento, il custode convenuto nel giudizio di risarcimento, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire non già la prova negativa della propria assenza di responsabilità, bensì la prova positiva che il danno è derivato da caso fortuito o da forza maggiore. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno). In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento di danno, mentre sul convenuto grava l’onere di provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 2075/2002).
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE NELL’ORDINANZA 456/21
In tema di responsabilità da cosa in custodia, l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..
L’ORDINANZA (Rel. Dott. Anna Moscarini)
(omissis)
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 1/12/2011 la signora C.S.P. convenne, davanti al Tribunale di Napoli, il Comune della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l’infortunio, consistente nella frattura di una vertebra lombare, riportato in conseguenza di una caduta avvenuta a (OMISSIS), quando, mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena.
Assunte prove testimoniali e CTU medico-legale il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4046/2014″ ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, accolse la domanda ex art. 2043 c.c. condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 37.875,09 oltre rivalutazione interessi e spese legali.
2. La Corte d’Appello di Napoli, adita dal Comune con appello principale e dalla C. con appello incidentale condizionato affinchè, nell’ipotesi in cui fosse rigettata la domanda ex art. 2043 c.c., fosse invece accolta quella formulata ex art. 2051 c.c., con sentenza n. 1096 del 7/3/2018, ha accolto l’appello principale, dichiarando assorbito l’incidentale e condannato la C. alle spese del grado.
Per quel che è ancora qui di interesse la Corte d’Appello ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e che, conseguentemente, l’ente proprietario fosse gravato dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada salva la possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Ciò premesso la Corte territoriale ha ritenuto che la pronuncia di primo grado meritasse censura per non aver richiamato i principi e gli insegnamenti giurisprudenziali in punto di autoresponsabilità dell’utente di strade demaniali che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere esigibile, da parte della danneggiata, una condotta più prudente evitando di poggiare il piede proprio nella buca ricolma d’acqua.
Il giudice ha, pertanto, ritenuto di dover considerare l’efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso integrando gli estremi del fortuito. Sulla base di queste premesse ed in riforma della sentenza di primo grado ha, in accoglimento dell’appello, rigettato la domanda della C..
3. Avverso la sentenza la signora C. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Ha resistito il Comune di Napoli con controricorso.
4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 330-bis 1 c.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria mentre il Procuratore Generale presso questa Corte non ha concluso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso – violazione dell’art. 352 c.p.c. e dell’art. 190 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole che la causa sia stata introitata in decisione prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse di replica.
2. Con il secondo motivo – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la C. si duole che la sentenza abbia valorizzato la presenza della buca omettendo di valutare il fatto che la caduta fosse eziologicamente riconducibile alla presenza occulta dei cubetti di porfido malfermi ed instabili, non visibili nè prevedibili.
3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la sentenza abbia ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta della danneggiata ed il danno, senza dare la prova del fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima. La Corte d’Appello avrebbe dovuto, non solo provare la condotta negligente della vittima, ma accertare anche che la condotta non fosse prevedibile da parte del custode.
4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 – la ricorrente si duole che la sentenza abbia mal applicato la disposizione indicata in epigrafe perchè non avrebbe posto in relazione la presunta violazione del dovere di cautela incombente sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia che gravano sull’ente.
2-3-4 Il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa in base alla ragione più liquida e dunque prescindendo dall’esame della questione processuale posta con il primo motivo rispetto al quale, per le ragioni di qui a poco evidenziate, la C. perde interesse allo scrutinio. Il ricorso va infatti accolto con riguardo ai motivi secondo terzo e quarto che, trattati congiuntamente, meritano accoglimento.
Innanzitutto è fondato il secondo motivo con il quale la C. si duole che la Corte d’Appello abbia omesso di considerare che la caduta sia stata causata dai cubetti di porfido malfermi, instabili invisibili e imprevedibili chiaramente emersi nell’istruttoria. La corte territoriale ha omesso di considerare il nesso eziologico tra tale incontestata circostanza, provata dai testi, ed il danno, pur avendo costituito il fatto omesso oggetto di discussione tra le parti.
In secondo luogo è fondata la censura introdotta con il motivo con cui si assume e si argomenta la violazione, da parte della corte territoriale, dell’art. 2051 c.c. Come è noto la norma configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La sentenza non ha rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020).
Del pari fondata è la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 in quanto la Corte territoriale ha lasciato, nella sostanza, irrisolto il punto nodale della condotta della vittima non facendo buon governo dell’art. 1227 c.c. E’ principio affermato da questa Corte che, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016). L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1 richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019). Non risulta che la sentenza si sia attenuta a questi principi.
5. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo ai motivi secondo, terzo e quarto, assorbito il primo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021