Titolo

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cinghiale

Danno patrimoniale Infortunistica Stradale

Danno da fauna selvatica (incidente con cervo): appello avverso sentenza GdP di Belluno (Trib. Belluno, Dr.ssa Santini, sent. 435/22)

Trib. di Belluno, Giudice Dr.ssa Chiara Sandini, Sentenza n. 435/2022, pubbl. il 28/11/22 (RG 147/2022)

IL FATTO

Una Società proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Belluno, deducendo quanto segue. In data 28.12.2018 alle ore 20:55, circa il sig. XXX stava percorrendo la Strada Regionale 203 Agordina, in località Candaten del Comune di Sedico (BL), in direzione Agordo, a bordo del veicolo di proprietà della società appellante, allorquando un cervo selvatico di grossa taglia, proveniente dal terreno circostante la carreggiata, attraversava improvvisamente la sede stradale, impattando contro il veicolo. La collisione, provocava la morte del cervo e danni materiali al veicolo.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno riteneva sussistente la responsabilità della Regione Veneto ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma riduceva del 50% la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ritenendo che l’attrice non avesse superato la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., allegando e dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Il giudice di prime cure condannava pertanto la Regione Veneto a pagare all’attrice soltanto la metà del danno subìto compensando le spese processuali fra le parti.

Il Tribunale di Belluno, in sede si appello, facendo ricorso alla prova per presunzioni, riterrà viceversa provato che il conducente avesse tenuto, in quelle circostanze di tempo e di luogo, una condotta di guida prudente avendo questi dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 147/2022 R.G. promossa

da

IL XXX SRL, con l’avv. CALVELLO CLAUDIO, con domicilio eletto in VIA PREVITALI, 30 ad ABANO TERME (PD), come da mandato in atti

– ATTRICE APPELLANTE

contro

REGIONE VENETO, con l’avv. XXX, con domicilio eletto in XXX a TREVISO, come da mandato in atti

– CONVENUTA APPELLATA

Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

CONCLUSIONI di parte attrice appellante:

“Nel merito in via principale, Voglia l’On.le Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Belluno n. 191/2021 depositata in Cancelleria in data 08.07.2021 e non notificata, per i motivi di cui in espositiva e, per l’effetto, accertato e dichiarato che il veicolo di proprietà di Il XXX S.r.l. e condotto dal Sig. XXX ha subìto danni materiali a seguito dell’attraversamento repentino di un cervo di grosse dimensioni nella sede stradale nei tempi e modi di cui in narrativa, condannare la Regione Veneto in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei danni in favore di Il XXX S.r.l. che – già detratto quanto versato dall’odierna appellata in forza della sentenza di primo grado (€ 2.470,40=) -, si quantificano in € 2.470,40=, o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse venire accertata in corso di causa e da determinarsi, all’occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite (integrali) per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore dell’avv. Claudio Calvello quale procuratore antistatario nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione. In via istruttoria Solo ove ritenuto dall’Ill.mo Tribunale strettamente necessario, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello (capitolo I) e, nello specifico, di disporre CTU ergonomico-ricostruttiva del sinistro per cui è causa e/o di ammettere i capitoli di prova che si riportano in calce onde consentire all’odierna appellante di comprovare, tramite l’escussione dei testi indicati, la regolare condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo attoreo. Capitoli di prova (numerazione utilizzata in primo grado): 5. Vero che in data 28.12.2018, alle ore 20:55 ca., Lei percorreva, a bordo del veicolo BMW X1, targato XXX, in qualità di passeggero, la Strada Regionale 203 Agordina (km 12+600), in località Candeten del Comune di Sedico (BL). 6. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il veicolo BMW X1, targato XXX, improvvisamente si arrestava in mezzo alla strada. 7. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il brusco arresto del veicolo era dovuto all’impatto con un cervo selvatico di grossa taglia improvvisamente sbucato dal lato sinistro del senso di marcia del veicolo attoreo. 8. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il cervo di cui al precedente capitolo di prova nel tentativo di attraversare repentinamente la sede stradale, andava ad impattare contro la parte latero-anteriore sinistra del veicolo attoreo. 9. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il conducente del veicolo attoreo sig. XXX non ha avuto neppure il tempo di attuare una pur minima manovra di fortuna atta ad evitare l’impatto con il cervo. 10. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il conducente del veicolo BMW X1, targato XXX, nel quale Lei si trovava nella qualità di trasportato, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo teneva una guida particolarmente prudente. 11. Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova n. 5, il conducente del veicolo BMW X1, nel quale Lei si trovava nella qualità di trasportato, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo viaggiava ad una velocità moderata.”

***

CONCLUSIONI di parte convenuta appellata:

“NEL MERITO: Respingersi per le causali addotte in narrativa l’appello proposto da IL XXX SNC. Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. integralmente rifusi. NEL MERITO, IN SUBORDINE: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della REGIONE VENETO, moderarsi le pretese di parte attrice secondo quanto verrà provato in corso di causa nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c. e/o 2054 c.c. Spese e compensi di causa oltre spese generali al 15% e C.P.A. rifusi o quanto meno compensati. IN ISTRUTTORIA: In via istruttoria, e senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova, si chiede: ➢ disporsi ordine di esibizione a carico dell’attrice della copia integrale della polizza r.c.a. operante al momento del sinistro, onde verificare la presenza di copertura kasko nonché di produrre la documentazione attestante eventuali indennizzi già percepiti; ➢ disporsi CTU descrittiva dello stato dei luoghi in particolare per verificare la presenza di cartelli di pericolo attraversamento animali selvatici sulla SR 203; ➢ disporsi l’assunzione di informazioni e/o esibizione ex art. 210/213 c.p.c. da parte di VENETO STRADE SPA sulla presenza di cartelli di pericolo attraversamento animali selvatici sulla SR 203; ➢ ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze da intendersi in forma interrogativa e precedute dalla locuzione “vero che”: 1)lungo la SR 203 Agordina in località Candaten del Comune di Sedico (BL) con direzione Agordo sono presenti i cartelli di pericolo attraversamento animali selvatici (doc.ti 8 e 11 della convenuta; doc. 5 attoreo); 2)i predetti cartelli sono posizionati circa 3-400 metri prima del luogo ove avveniva il sinistro (doc.ti 8 e 11 della convenuta; doc. 5 attoreo).”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato dalla società Il XXX s.r.l. quest’ultima proponeva appello avverso la sentenza n. 191/2021 del Giudice di Pace di Belluno, pronunciata all’esito della causa civile R.G. n. 1140/2020 e depositata in cancelleria in data 08.07.2021.

La società attrice deduceva che, in data 28.12.2018 alle ore 20:55, circa il sig. XXX stava percorrendo la Strada Regionale 203 Agordina, in località Candaten del Comune di Sedico (BL), in direzione Agordo, a bordo del veicolo BMW X1, targato XXX, di proprietà della società Il XXX S.r.l., allorquando al Km 12+600 un cervo selvatico di grossa taglia, proveniente dal terreno circostante la carreggiata, attraversava improvvisamente la sede stradale, impattando contro il veicolo. La collisione, secondo quanto allegato dall’attrice, provocava la morte del cervo e danni materiali al veicolo: venivano in particolare danneggiati il faro e il fendinebbia anteriore sinistro, il cofano, e la meccanica interna, al punto che il veicolo risultava non marciante.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno riteneva sussistente la responsabilità della Regione Veneto ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma riduceva del 50% la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, complessivamente pari ad € 4740,81, ritenendo che l’attrice non avesse superato la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., allegando e dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

Il giudice di prime cure condannava pertanto la Regione Veneto a pagare all’attrice la somma di € 2.370,40 (pari alla metà del danno liquidato nella misura di € 4.740,81), oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo e compensava le spese processuali fra le parti in ragione della soccombenza reciproca e della innovativa giurisprudenza della Cassazione in materia.

L’appellante precisava in atti di impugnare la predetta sentenza nelle parti in cui:

I) il giudice di prime cure aveva accolto parzialmente (50%) la domanda attorea affermando che “[…] parte attrice non ha superato la presunzione posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., allegando e dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, parte attrice non ha allegato in fatto quale era il limite massimo di velocità nel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, la velocità di percorrenza del tratto di strada anzidetto da parte del veicolo attoreo al momento del sinistro e che la velocità medesima era adeguata allo stato dei luoghi, entro la prima udienza, con conseguente preclusione ai sensi dell’art. 320, c. III, c.p.c.. […]” (cfr. pag. 2 sentenza);

II) il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite tra le parti “[…] per effetto della soccombenza reciproca e del fatto che la domanda è stata accolta solo a seguito della innovativa giurisprudenza della Cassazione sopra indicata.” (cfr. pag. 4 sentenza).

 

Con comparsa del 20.5.2022 la Regione convenuta chiedeva, nel merito, il rigetto dell’appello, contestando alcune delle voci di danno richieste dall’attrice, relative ai costi di riparazione, al danno da fermo tecnico ed alle spese legali stragiudiziali; in subordine chiedeva “moderarsi le pretese di parte attrice secondo quanto verrà provato in corso di causa nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c. e/o 2054 c.c.”.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla base delle risultanze documentali.

All’udienza del 14/07/2022, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.

***

Sul primo motivo d’appello relativo alla riduzione del 50% del danno liquidato, per non aver il conducente dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

L’applicabilità degli artt. 2052 c.c. e 2054 c.c. in materia di sinistri causati dalla fauna selvatica è conforme alla attuale giurisprudenza della Cassazione e, in ogni caso, non è in contestazione tra le parti (v. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n. 27284 secondo cui “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’articolo 2052 cc, giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 secondo cui “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull’art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l’attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all’art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell’azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell’azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l’onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 secondo cui “grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”).

Il primo motivo d’appello va ritenuto fondato dovendosi ritenere provato, sulla base di presunzioni ex art. 2729 c.c., che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e che abbia in particolare adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, nei termini previsti dall’art. 2054 c.c.

Lo si evince considerando, complessivamente, le seguenti circostanze:

a) non sono state contestate nei confronti del conducente infrazioni del Codice della Strada e non sono stati eseguiti rilievi planimetrici da parte degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro; rilievi, questi, che sarebbero verosimilmente stati fatti nell’ipotesi in cui la dinamica del sinistro fosse risultata dubbia;

b) il conducente e i passeggeri, secondo quanto riportato nel verbale relativo al sinistro, non hanno subito lesioni per effetto dello scontro; è ragionevole supporre che le conseguenze dello scontro sarebbero state ben più gravi qualora il conducente avesse tenuto una velocità elevata, tenuto conto delle rilevanti dimensioni del cervo. Ragionando a contrario, è pertanto ragionevole desumere che la velocità tenuta dal conducente fosse contenuta;

c) i tre passeggeri presenti sul mezzo in occasione del sinistro hanno confermato detta circostanza, dichiarando che il conducente stava procedendo a velocità moderata, con una condotta di guida prudente (v. doc. 4 fascicolo di primo grado attoreo); pur essendo noto che la testimonianza può assumere valore di prova nell’ambito del processo civile solo se assunta nelle forme di legge, non può negarsi alle predette dichiarazioni scritte una valenza indiziaria, risultando le stesse valutabili unitamente agli ulteriori elementi di prova (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24976 del 23/10/2017 secondo cui “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d’indizio, l’utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell’omesso esame su punto decisivo della controversia”).

Sulla base delle suesposte circostanze si deve ritenere che il conducente abbia tenuto una condotta di guida prudente, facendo il possibile per evitare il danno; si deve in particolare ritenere che il cervo, sbucando dalla vegetazione a lato della strada, non potesse pertanto essere avvistato in tempo utile dal conducente il quale, anche a causa dell’orario serale e della stagione invernale, aveva una visibilità ridotta e, pur con una condotta di guida prudente, non poteva evitare lo scontro.

In accoglimento del presente motivo d’appello va pertanto riconosciuta in favore dell’appellante altresì l’ulteriore quota del 50% del danno liquidato, pari ad € 2370,40, oltre interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo; la Regione Veneto va pertanto condannata al relativo pagamento in favore dell’appellante.

Non possono invece in questa sede essere riesaminate, in quanto coperte dal giudicato, le singole voci risarcitorie riconosciute dal giudice di prime e contestate in sede di costituzione dalla Regione; non è stato infatti proposto appello incidentale da parte di quest’ultima ai fini di una riforma della sentenza di prime cure sul punto.

***

Sul secondo motivo d’appello relativo alla compensazione delle spese processuali

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo d’appello la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei termini poc’anzi esposti; ciò implica un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all’esito complessivo della lite (cfr. Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020 secondo cui “Il potere del giudice d’ appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione”; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’ appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione”).

Nella fattispecie in esame, tenuto conto della soccombenza della convenuta e dell’ormai consolidato orientamento della Cassazione e della giurisprudenza di merito relativo all’applicabilità dell’art. 2052 c.c. ai danni derivanti dalla fauna selvatica, non si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione ex art. 92 c.p.c. e, tenuto conto della soccombenza della convenuta, la medesima va condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite sia in relazione al primo grado di giudizio che in relazione al secondo.

Le spese di lite vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.

Va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle predette spese in favore dell’avv. Claudio Calvello dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, condanna la Regione Veneto  al pagamento della somma ulteriore di € 2370,40, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società Il XXX s.r.l., oltre interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo;

2) condanna la Regione Veneto al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano a) nell’importo di € 800,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado e b) nell’importo di € 1701,00 per compensi ed € 180,79 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per il secondo grado, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Claudio Calvello dichiaratosi antistatario.

Così deciso il 21/11/2022

Il giudice Dr.ssa Chiara Sandini

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