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Posso mettere la bici la moto o il motorino nell'androne del condominio?

Condominio in pillole

Posso mettere la bici, la moto o il motorino nell’androne del condominio?

Nel contesto dinamico della vita condominiale, la questione dell’utilizzo dell’androne per la sosta di biciclette e motocicli può diventare un tema di discussione fra i condòmini. È fondamentale comprendere i diritti e doveri legati alle parti comuni di un edificio condominiale, in particolare quando si tratta di spazi come l’androne, che rappresenta una via di accesso essenziale alle unità immobiliari.

Cosa si intende per “androne condominiale”:

L’androne condominiale, concepito come passaggio tra il portone dell’edificio, le scale condominiali e altri spazi comuni, serve principalmente a facilitare l’accesso alle unità immobiliari. Tuttavia, la sua natura di spazio comune non esclude la possibilità di un utilizzo secondario, come ad esempio la custodia di biciclette o motocicli. In questo contesto, è cruciale delineare i limiti di tale utilizzo.

Normative e disposizioni legali:

L’articolo 1102 del Codice civile italiano fornisce un quadro fondamentale per l’utilizzo delle cose comuni in condominio. Esso stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo principio si applica anche all’androne condominiale.

In generale, gli spazi comuni, inclusi l’androne, sono a disposizione di tutti i condòmini, purché l’utilizzo non alteri la destinazione originaria dello spazio e non impedisca agli altri di fruirne. È vietato modificare la destinazione d’uso delle parti comuni condominiali senza l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Il divieto di parcheggiare biciclette e motocicli nell’androne

L’androne condominiale non è stato progettato per la sosta di biciclette o motociclette, e parcheggiarle al suo interno costituisce una violazione. Questo comportamento ostacola gli altri condòmini nell’utilizzo comune dello spazio e altera la destinazione originaria, che è quella di accogliere i residenti e i loro ospiti.

La Corte di Cassazione, tuttavia, offre una prospettiva “possibilista”, sostenendo che l’utilizzo dell’androne per la sosta veicolare temporanea e occasionale può essere considerato accessorio, a patto che non comprometta la funzione primaria di passaggio.

Interventi dell’assemblea condominiale e dell’amministratore

L’assemblea condominiale ha il potere di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Se i condòmini desiderano adattare gli spazi comuni alle esigenze quotidiane, potrebbero presentare una proposta di modifica all’assemblea. Solo con l’approvazione dell’assemblea sarà possibile utilizzare l’androne come luogo di custodia per biciclette e motocicli.

L’amministratore di condominio, in conformità all’articolo 1130 del Codice civile, può eseguire le delibere, garantire l’osservanza del regolamento di condominio e disciplinare l’uso delle cose comuni. Questo include l’impedire la sosta di motocicli nell’androne, conformemente alle delibere o regolamenti vigenti, eventualmente arrivando a proposte di azioni giudiziali o sanzioni pecuniarie.

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