Da giugno dello scorso anno, un Decreto del Ministero dell’Interno ha imposto a tutti i condomini con edifici di altezza pari o superiore a 24 metri l’obbligo di dotarsi dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Questo adempimento è finalizzato a documentare le condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione.
La normativa, differenziata in base all’altezza del condominio, coinvolge anche complessi abitativi con autorimesse, centrali termiche o depositi GPL. In questo contesto, focalizzeremo l’attenzione sull’adeguamento alle disposizioni antincendio relative alle autorimesse, esaminando a chi spetta pagare i costi di messa in sicurezza e come tali spese debbano essere ripartite.
La partecipazione alle spese condominiali, come sancito dal secondo comma dell’articolo 1123 del Codice Civile, deve essere proporzionata al godimento che ogni condòmino può trarre dalla cosa comune. Questo principio stabilisce che un condòmino non è tenuto a sostenere spese relative a una cosa dalla quale non può ottenere alcun vantaggio, né per ragioni strutturali né legate alla sua destinazione.
La Cassazione civile, in una sentenza del 2001, afferma che le spese a carico di ciascun condòmino devono essere commisurate alla quota di appartenenza stabilita normativamente. Un recente pronunciamento del Tribunale di Roma (sentenza n. 18695 del 20 dicembre 2022) ha chiarito che le spese per l’adeguamento delle autorimesse alla normativa antincendio devono essere ripartite pro quota tra i soli condòmini proprietari dei posti auto. Condòmini privi di box auto sono esclusi da tali spese, anche se i lavori riguardano indirettamente la sicurezza dell’intero edificio.
Un caso emblematico è stato portato all’attenzione del Tribunale di Bari, dove proprietari di un locale deposito, non servito da acqua né fogna, sono stati obbligati a partecipare alle spese di adeguamento dei locali garage alla normativa antincendio. La decisione dei giudici, confermata in appello, si basa sulla ritenuta utilità del deposito, accessibile dalla rampa carrabile dell’autorimessa.
Il criterio dell’utilità è fondamentale nella ripartizione delle spese. Nel caso di autorimesse, la delibera assembleare deve distinguere le spese relative alla sicurezza dell’intero edificio da quelle specifiche per la messa in sicurezza delle autorimesse. La conformità alla normativa antincendio per le autorimesse prevede l’installazione di porte tagliafuoco, estintori e vie di fuga. Il condominio deve ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per attestare il rispetto delle norme.
In conclusione, rispettare gli obblighi normativi è essenziale, ma altrettanto importante è la corretta ripartizione delle spese. Il principio di proporzionalità e il criterio dell’utilità devono guidare le decisioni dell’assemblea condominiale, garantendo una giusta distribuzione dei costi e evitando controversie tra i condomini. La recente giurisprudenza fornisce orientamenti importanti per affrontare questa delicata questione, assicurando equità e trasparenza nelle decisioni condominiali.