Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Padre assente

Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Disaccordo tra genitori sull’iscrizione scolastica del figlio: decide il giudice (Cass., Ord., 26820/23)

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Conflitto tra genitori sulle scelte relative ai figli – Provvedimenti da adottare – Criteri – Preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata – Conseguenze sull’iscrizione scolastica – Verifiche da parte del giudice – Fattispecie.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l’adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l’adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l’assolvimento dell’esborso economico da parte di uno dei due genitori).

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza del 19/09/2023, n. 26820

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA 2ANDREA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1162/2022 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dell’avvocato SELMI CLAUDIO (SLMCLD59L08C529D), come da procura speciale in atti.

– ricorrente –

contro

W.W., elettivamente domiciliato in ROMA Viale Vaticano 46, presso lo studio dell’avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIACCIO FRANCESCO (CCCFNC71P13G511K), come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

avverso DECRETO della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. cron. 551/2021 depositato il 28/05/2021 – r.g. 91/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da A.A., genitrice non coniugata, avverso il decreto emesso ex art. 709 ter c.p.c. con cui, in data 25 gennaio 2021, il Tribunale di Lucca aveva autorizzato la frequentazione da parte del minore A.H. della Scuola primaria e dell’infanzia privata “(Omissis)” su istanza del padre W.W., nella contestazione della madre A.A. che instava per l’iscrizione presso una scuola pubblica.

La Corte di merito ha disatteso il reclamo svolto dalla madre sul rilievo che la scuola privata: i) era dotata di giardino; ii) consentiva lo svolgimento di attività extracurriculari maggiori rispetto alla scuola pubblica; iii) non era molto distante dall’abitazione del minore, essendo collocata in un piccolo centro urbano quale (Omissis) e ciò rendeva anche incomprensibili le allegazioni circa la diversità dell’ambiente sociale rispetto al quartiere di abitazione, iv) la scelta di far frequentare alla altra figlia una scuola privata dimostravano una generale non avversione della A.A. per tale tipo di scuola; v) la retta era stata assunta integralmente dal padre.

A.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto con due motivi. W.W. ha replicato con controricorso, corroborato da memoria.

Motivi della decisione

2.- Preliminarmente va osservato che, come riferito dalla ricorrente, il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. è stato aperto con autonoma istanza nell’ambito del procedimento di primo grado n. r.g. 4532/2019, concernente le modalità di collocamento, visita e mantenimento del minore nato da genitori non coniugati, procedimento che – come risulta dai registri di quest’ufficio – è giunto sino in Cassazione ed è stato autonomamente definito con l’ordinanza n. 28378/2022.

3.1.- Con il primo motivo è denunciata la violazione ed erronea applicazione degli artt. 30 e 33 Cost. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147 e 315 bis cc. ed il vizio di motivazione.

La ricorrente si duole che la motivazione sia carente e che si basi solo sul potere economico di chi sostiene i costi della scuola privata e sulla possibilità solo eventuale del minore di frequentare attività extra, esterne all’orario scolastico.

3.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del procedimento per omesso esame di fatti decisivi per la decisione che indica nei seguenti: a) assenza di motivi confliggenti con l’interesse del minore, in ragione dei quali preferire la scuola privata; b) distanza tra la scuola pubblica e la scuola privata; c) creazione per il minore di una rete amicale in un quartiere diverso dal proprio; d) omessa considerazione che l’istruzione pubblica è espressione del diritto sancito dall’art. 33 della Costituzione; e) assenza di presunzione che la scuola privata sia migliore di quella pubblica e assenza di concreti motivi preferenziali; f) la frequenza della scuola privata richiede l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici, ma anche educativi che possono non essere condivisi dai genitori; g) la scuola pubblica è gratuita e deve rispettare i parametri costituzionali dell’imparzialità e dell’efficienza ed essere orientata allo sviluppo culturale del minore; h) la scuola pubblica è scelta “neutra” espressione del sistema nazionale di istruzione; i) l’iscrizione a 40 ore, anzichè a 25 ore lede il principio di fratellanza, perchè porterebbe il minore ad uscire da scuola alle 16,30, mentre la sorella termina le lezioni alle 13,00; l) la presenza del giardino non è dirimente perchè, come da decreto ministeriale del 18/12/1975, il giardino è imposto come requisito strutturale anche alla scuola pubblica.

4.- Il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. dalla Corte d’appello in sede di reclamo, al fine di risolvere la controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno una scuola dell’infanzia pubblica piuttosto che privata, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e stabilità (Cass. n. 6802/2023), sia pure rebus sic stantibus, anche se destinato ad avere un’efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico (Cass. n. 21553/2021), di talchè non rientra tra i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole che, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 1568 /2022).

5.1.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

5.2.- Il tema, che viene in esame, riguarda la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore, quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi.

5.3.- Rammentando che, ai sensi dell’art. 315 bis, comma 1, c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”, va osservato che la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta è quella dettata, dall’art. 337, comma 3, c.c. (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'”istruzione e dell’educazione” dei minori) per cui – nell’ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di “particolare importanza” per la persona del minore – “la decisione è rimessa al giudice”, con disposizione applicabile anche ai figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell’art. 337 bis cc Il giudice quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell’esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame.

5.4.- In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia – non possa non essere – quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n. 1196/2005; Cass. n. 25310/2020; Cass. n. 21553/2021; Cass. n. 6802/2023).

Proprio dando corso e attuazione a detto principio, questa Corte ha stabilito che, “in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (così Cass. n. 21916/2019; sempre in tema di educazione religiosa, già Cass. n. 24683/2013).

La scelta del giudice, quindi, deve essere indirizzata non facendo prevalere le personali convinzioni sull’interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando, innanzi tutto, l’età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria.

5.5.- In un caso, come il presente, di iscrizione ad una scuola primaria e dell’infanzia – che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse – vi è, dunque, la necessità – da parte del giudice di merito – di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l’assolvimento dell’onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonchè della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall’abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l’assolvimento dell’esborso economico da parte del padre non può costituire l’elemento dirimente. Ciò, esemplificativamente, sia in ordine alla possibilità del minore di avviare e/o incrementare rapporti sociali ed amicali di frequentazione extrascolastica con i compagni e di creare una propria sfera sociale, funzionale alla crescita psico/fisica ed alla maturazione richieste dall’età evolutiva, posto che tutti i potenziali amici necessiterebbero, comunque, della disponibilità di familiari o di addetti adulti per l’accompagnamento e gli spostamenti, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per l’accesso alla scuola ed il rientro all’abitazione, rispetto all’età ed alle esigenze fisiologiche del minore.

5.6.- Nel caso in esame, la Corte fiorentina, come si evince dal provvedimento impugnato, non ha incentrato la statuizione sul concreto interesse morale e materiale del minore, che costituisce il criterio legale unico di valutazione e rispetto al quale le due proposte educative formulate dai genitori avrebbero dovuto essere vagliate; il decreto va pertanto cassato. In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà provvedere a ciò, con apprezzamento di fatto che spetta al giudice del merito, mediante un confronto delle proposte nei sensi prima indicati, rispetto al concreto interesse morale e materiale del minore.

6.- In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa, per l’applicazione degli anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso;

– Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

– Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 202

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello