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Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente: non può essere a vita! (Cass. 26875/23)

Famiglia – Matrimonio – Divorzio – Obblighi dei coniugi verso la prole – Educazione, istruzione e mantenimento del figlio maggiorenne – Principio della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità – Incidenza sull’estensione dell’obbligo di contribuzione – Occupazione equivalente a quella desiderata – Necessità – Esclusione.

IL PRINCIO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE

Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M.: CARDINO ALBERTO.

I principî della funzione educativa del mantenimento e dell’autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l’estensione dell’obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un’occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

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