Famiglia – Matrimonio – Divorzio – Obblighi verso la prole – Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente – Onere della prova – A carico del richiedente l’assegno – Ragioni – Figlio neomaggiorenne e figlio adulto – Principio dell’autoresponsabilità – Contenuto della prova.
IL PRINCIO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M.: CARDINO ALBERTO.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.