Di Nicola Pegoraro (Studio Legale Alessi – Dottore in Legge – Master en Derecho y Gestión del Deporte – ISDE Law & Business School)
Con l’introduzione del D.Lgs n. 37 del 28 Febbraio 2021, adottato in attuazione dell’art. 6 della legge n.86 dell’8 agosto 2019, si è disciplinata la figura dell’agente sportivo e la sua attività.
Tale novità normativa – con la quale si torna a disciplinare a livello statuale l’accesso alla professione di agente sportivo e lo svolgimento della relativa attività – porta anche ad un ampliamento del perimetro di azione per gli agenti stessi.
È necessario premettere che la nuova disciplina riprende in gran parte l’impianto normativo già esistente, come previsto dai precedenti dpcm di derivazione statale e dalla legislazione sportiva di riferimento adottata in seno al CONI ed alle singole federazioni.
Nell’attesa della possibile implementazione dei principi riportati nel decreto legislativo in parola da parte della successiva decretazione, è possibile registrare tutt’ora delle significative novità.
Ci si riferisce in primo luogo alla nuova definizione di agente sportivo e, di conseguenza, dei possibili soggetti rappresentabili dallo stesso (art. 2, comma 1, lettera a) del citato decreto): “L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”.
Risulta evidente l’ampliamento del perimetro operativo dentro il quale potrà agire il nuovo agente sportivo, fino ad oggi invece fissato all’interno dei confini del solo professionismo sportivo.
Da una parte, infatti, sarà possibile per il procuratore rendere i propri servizi a favore delle federazioni paraolimpiche, oltre a quelle che non abbiano aderito alle previsioni della Legge n. 91 del 1981; dall’altra sarà permesso di operare in favore della nuova categoria dei cd. lavoratori sportivi, ossia di coloro che “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo” (art. 2 comma 1).
Altra importante novità è rappresentata dalla diversa qualificazione della prestazione professionale dell’agente, giacché, accanto al tipico servizio di consulenza ed assistenza, viene introdotta l’ulteriore attività di “mediazione”, ossia la possibilità di mettere in contatto tra loro i soggetti sportivi contraenti in forza di apposito mandato rilasciato da ciascuno di essi in relazione alla medesima operazione.
L’articolo 5 introduce il nuovo strumento del contratto di mandato sportivo.
La disciplina ivi contenuta riporta molti elementi del contratto di mandato utilizzato fino ad oggi, sia in termini di durata, che di forma e di contenuto.
La novità più significativa riguarda il deposito – entro 20 giorni – del contratto di mandato presso il relativo Registro che verrà istituito presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale.
Tale contratto potrà essere stipulato dall’agente con solo due soggetti da lui assisiti nella medesima operazione, in luogo delle tre parti assistite secondo quanto previsto in passato.
Altra novità saliente del Decreto Legislativo n. 37 del 28/02/2021 riguarda gli onorari dell’agente sportivo.
Il compenso spettante all’agente sportivo, come corrispettivo dell’attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.
Viene rimessa alla decretazione successiva la determinazione di parametri per i compensi degli agenti sportivi, che ogni cinque anni potranno essere aggiornati previa verifica di adeguatezza e congruità.
Altra rilevante novità riguarda la disciplina dei minori, in quanto, mentre nel regime previgente un’atleta minorenne poteva essere rappresentato da un agente solo a partire dai 16 anni di età, a mente dell’articolo 10 comma 1 del citato decreto, il minore può essere assistito da un procuratore sportivo a partire dai 14 anni di età.
Il contratto di mandato sportivo relativo al minore deve sempre essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente tutela o curatela legale del lavoratore sportivo.
In tal caso, nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all’agente sportivo da parte del minore in relazione all’attività svolta in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell’agente sportivo da parte della società o associazione sportiva contraente.
Infine, il nuovo decreto legislativo chiarisce l’annosa questione – irrisolta da anni – della possibilità, per l’Avvocato iscritto al proprio Albo circondariale, di essere contemporaneamente iscritto nel registro Agenti Sportivi Nazionale.
Sulla questione il CNF in varie occasioni nel corso degli anni ha espresso pareri discordanti in merito all’opportunità per l’Avvocato, che abbia sostenuto l’esame di abilitazione di Agente sportivo e sia iscritto negli appositi Albi, di svolgere contemporaneamente le due attività senza incorrere in sanzioni deontologiche.
L’articolo 4 comma 9 del nuovo decreto prevede la compatibilità tra iscrizione all’albo professionale degli avvocati e al registro degli agenti sportivi per un soggetto che abbia regolarmente superato l’esame di abilitazione di agente sportivo.
L’art. 3 comma 3 rinnova la “clausola di salvezza” delle competenze professionali riconosciute per legge, in virtù della quale si stabilisce come siano “fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive”.
Sul punto il CONI, già in passato, aveva escluso che da una definizione di tale portata si potesse trarre un principio di equiparazione degli avvocati iscritti negli albi forensi agli agenti sportivi.
Pertanto, la corretta interpretazione della norma comporta la preclusione per gli avvocati di svolgere attività di negoziazione dei termini contrattuali sostanziali, ma consente – ed allo stesso tempo limita – il perimetro di operatività alla sola “redazione ed elaborazione del contratto sportivo da un punto di vista prettamente tecnico giuridico” (faq sito web Agenti Coni).