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non è reato

Diritto Penale Procedura Penale

Alcoltest: non è reato, in assenza di incidente, rifiutare di sottoporsi al test nel più vicino ospedale

Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 settembre 2017, n. 40758

IL CASO

Tizio, a seguito di un controllo dei Carabinieri, mentre era alla guida di un autoveicolo, veniva condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze alcolemiche. Tizio, tuttavia, impugnava la sentenza per aver omesso di considerare che i militari non erano in possesso del sistema dell’alcoltest e che, pertanto, gli avevano chiesto di seguirli presso il più vicino ospedale. Tizio, tuttavia, si rifiutava di seguire i Carabinieri presso il più vicino Ospedale.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

[…] il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

LA SENTENZA

(omissis)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 26/11/2013 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato la penale responsabilità di B.S. per il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 perchè, in data (OMISSIS), in località (OMISSIS), si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado (mesi 3 di arresto ed Euro 1.000.00 di ammenda) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 per la durata di mesi 3 e giorni 4.

2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il B. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale (al ricorso allega la sentenza della Corte di appello ed il verbale di fon. del 5/05/2013).

Il ricorrente lamenta che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all’alcool test, omettendo di considerare che i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che, come dichiarato dal teste M.llo C. M., la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l’alcooltest. Evidenzia che il suo rifiuto era riferito all’intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l’Ospedale di Caltanissetta (posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato).

3. Il ricorso è fondato.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Sez. 4, sent. n. 21192 del 14/3/2012, PM in proc. Bellencin, Rv. 252736), il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie nel quale – premesso che l’art. 186 C.d.S., comma 7 punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 – l’invito (rivolto all’odierno ricorrente) a seguire i carabinieri non era riconducibile: a) nè al comma 3, in quanto i Carabinieri non possedevano l’etilometro; b) nè al comma 4, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando. D’altra parte, il rifiuto opposto dal B. non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell’art. 186, comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività (ovvero l’accadimento di un incidente stradale).

In definitiva, il rifiuto del B. all’adempimento dell’obbligo di seguire i Carabinieri presso l’Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 3.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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Studio Legale Calvello