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domanda di risarcimento ominicomprensiva

Diritto di Famiglia

Amministrazione di sostegno: basta ad immotivate, pervasive e sproporzionate misure limitative contro l’amministrato! (Cass. 1782/24)

Con questa ordinanza, gli Ermellini tentano di porre un freno ad un sistema che vede ricorrere in modo strumentale (e, quindi, anomalo) all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno (ADS), la cui funzione è (e deve esclusivamente essere) quella di dare un aiuto (un supporto) all’amministrato e non di porlo tout court fuori dai giochi! Non è forse questo l’intento di qualche figlio spavaldo e senza scrupoli messo in atto nei confronti del proprio genitore anziano? I Giudici, quindi, devono essere più attenti e scrupolosi nello svolgimento della loro delicata funzione decisionale evitando di limitare eccessivamente i poteri e le facoltà dell’amministrato dovendo giustificare le limitazioni ad agire a suo carico sotto il profilo personale e, soprattutto, patrimoniale.

IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA

“Nel caso in esame, la Corte di appello sostiene di avere modificato e ristretto i poteri riconosciuti all’Amministratore di sostegno alla luce degli accertamenti di cui prima si è detto in quanto lo stato di scompenso psicologico del A.A. “giustifica la misura dell’amministrazione di sostegno, in termini tuttavia di mera assistenza, ma non giustificano l’estensione dei poteri dati con il decreto impugnato, sia dal punto di vista personale e della salute, sia da quello patrimoniale”; tuttavia, contraddittoriamente ed immotivatamente, la Corte di appello ha poi, in concreto, previsto la diretta ed integrale applicazione al A.A. delle limitazioni ad agire secondo quanto previsto dagli artt. 374 e 375 cod. civ. in materia di interdizione, senza una specifica motivazione, atteso che non sono illustrate le concrete ragioni per le quali ha ritenuto necessario disporre tout court una regolamentazione così invasiva e pervasiva, né viene chiarita la idoneità della stessa, in termini di proporzionalità rispetto alle condizioni psico/fisiche accertate del A.A.”

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 17/01/2024, n. 1782

(Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Presidente – Dott. TRICOMI LAURA Consigliere – Rel.)

(Omissis)

Svolgimento del processo

1.- Con decreto emesso in data in data 16.12.21 il Giudice Tutelare del Tribunale di Taranto, su ricorso del Comune di Massafra, Settore Servizi Sociali, ebbe a nominare un amministratore di sostegno a tempo indeterminato, nella persona del dott. B.B., a beneficio di A.A., attribuendogli i poteri, le facoltà ed i doveri, analiticamente indicati nello stesso.

Il reclamo proposto dall’amministrato è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Lecce, sezione di staccata di Taranto che ha confermato la nomina dell’amministratore di sostegno a tempo indeterminato ed ha stabilito che questi “dovrà assistere il beneficiario nella realizzazione delle condizioni necessarie a rendere abitabile la propria casa, nonché nella cura della propria persona e del proprio stato di salute. Sia l’amministratore che l’amministrato non potranno compiere gli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c., senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, mentre l’amministrato conserva la piena capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione dei propri beni e di riscuotere la propria pensione, da destinarsi alla sua cura e mantenimento”.

A.A. ricorre per la cassazione del provvedimento della Corte di appello con tre mezzi, illustrati con memoria; il Comune di Massafra ha replicato con controricorso corroborato da memoria. e B.B. sono rimasti intimati.

E stata disposta la trattazione camerale ex art.380 bis.1. cod. proc. civ.

Motivi della decisione

2.1- Con il primo motivo il ricorrente chiede la cassazione della decisione impugnata per difetto di motivazione in ordine all’accertamento delle condizioni psico-fisiche richieste per l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno; nonché per motivazione meramente apparente della stessa, in ordine al relativo accertamento; il tutto per asserita violazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, discussi tra le parti, che individua nei fatti desumibili dal certificato del medico curante del ricorrente, dall’attestazione rilasciata dell’avvocato di fiducia dello stesso, dalla relazione rivolta dall’Amministratore di sostegno B.B. al giudice tutelare ed allo scritto – allegato alla relazione B.B. – proveniente dalla coordinatrice della struttura comunale che ospitava il ricorrente. Tali documenti, a parere del ricorrente, sono stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale, mentre da essi avrebbe potuto desumersi che egli ha cura della sua salute e dei suoi interessi.

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 1 della legge n.6/2004 e degli artt. 404 e ss. c.c. e si duole del cattivo governo delle norme predette, intese per la gestione del patrimonio anziché per la cura della persona.

3.1.- I motivi da trattare congiuntamente sono fondati e vanno accolti.

In sintesi, il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe inteso le norme che regolano la materia dell’Amministrazione di sostegno in funzione del controllo della gestione del patrimonio, anziché in funzione dello stato psico-fisico del A.A.

Evidenzia che, a suo parere, la Corte nonostante abbia riconosciuto la sua capacità di autodeterminarsi, gli abbia tuttavia nominato l’Amministratore di sostegno in funzione di asserita gestione patrimoniale senza fornire una motivazione pertinente rispetto alla scelta concretamente compiuta.

3.2.- Secondo principi consolidati, “In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell’interessato.” (Cass. n. 22602/2017), ciò perché “L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.” (Cass. n. 29981/2020) opposizione che deve essere opportunamente considerata, a meno che non sia provocata da una grave patologia psichica tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza (Cass. n. 325421/2022).

É stato, inoltre, puntualizzato che l’amministrazione di sostegno, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, va graduata e proporzionato in ragione delle esigenze di tutela della persona, trattandosi di uno strumento di assistenza che ha lo scopo di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire dell’amministrato (Cass. n. 19866/2018).

3.3.- Orbene, nel caso di specie, la Corte ha confermato la nomina dell’amministratore di sostegno in quanto ha condiviso la valutazione espressa dai Servizi Sociali del Comune di Massafra sulla persona di Tagliente, “di parziale inettitudine alla cura dei propri interessi, nonché, in aggiunta, di temporaneo isolamento relazionale in cui lo stesso (sprovvisto di rete familiare ed in elevato conflitto con la ex moglie e la unica figlia) versa, ma dal quale appare avere le risorse personali per riemergere (come si desume dai bilanci positivi delle ultime relazioni). Entrambi gli aspetti trovano evidentemente radice, tenuto conto dell’assenza di gravi patologie, … in uno stato di scompenso psicologico, che giustifica la misura dell’amministrazione di sostegno, in termini tuttavia di mera assistenza, ma non giustificano l’estensione dei poteri dati con il decreto impugnato, sia dal punto di vista personale e della salute, sia da quello patrimoniale” (fol. 2 del decr. imp.)

Trattasi, dunque, di misura disposta dalla Corte di appello in apparente conformità con la “ratio” e alla finalità dell’istituto, per tutelare il A.A. dallo stato di scompenso psicologico in cui versa, stato che comporterebbe la parziale inettitudine alla cura dei suoi interessi e un temporaneo isolamento relazionale.

Tuttavia, a fronte delle deduzioni prospettate con il gravame, la Corte di appello, non ha esaminato i fatti dedotti dal @1Ta.An mediante la produzione di documenti, a riprova della fondatezza della sua opposizione, quand’anche per escluderne la decisività e la rilevanza e ciò, stante la centralità del tema, si riverbera fortemente sulla motivazione che risulta sostanzialmente tautologica.

3.4.- Sotto altro profilo, è da osservare che l’art.411 cod. civ., dettato in tema di amministrazione di sostegno, prevede che il giudice tutelare possa disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’inabilitato o l’interdetto, si estendano anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni e precisa, proprio nel quarto comma su ciò incentrato, che il provvedimento sia assunto con decreto motivato, dal che si desume che è richiesta una specifica motivazione ove le misure predisposte attengano a limitazioni della capacità di agire relativa all’esercizio di diritti a contenuto economico o all’esercizio di diritti in sede giudiziaria ex artt.374 e 375 cod. civ.

Nel caso in esame, la Corte di appello sostiene di avere modificato e ristretto i poteri riconosciuti all’Amministratore di sostegno alla luce degli accertamenti di cui prima si è detto in quanto lo stato di scompenso psicologico del A.A. “giustifica la misura dell’amministrazione di sostegno, in termini tuttavia di mera assistenza, ma non giustificano l’estensione dei poteri dati con il decreto impugnato, sia dal punto di vista personale e della salute, sia da quello patrimoniale”; tuttavia, contraddittoriamente ed immotivatamente, la Corte di appello ha poi, in concreto, previsto la diretta ed integrale applicazione al A.A. delle limitazioni ad agire secondo quanto previsto dagli artt. 374 e 375 cod. civ. in materia di interdizione, senza una specifica motivazione, atteso che non sono illustrate le concrete ragioni per le quali ha ritenuto necessario disporre tout court una regolamentazione così invasiva e pervasiva, né viene chiarita la idoneità della stessa, in termini di proporzionalità rispetto alle condizioni psico/fisiche accertate del A.A.

3.5.- Nel complesso, la sintetica motivazione a sostegno del provvedimento risulta meramente apparente ed insufficiente a comprendere l’iter logico/giuridico, anche in ragione della evidente contraddittorietà tra i principi affermati e la concreta statuizione, di guisa che la decisione va cassata.

4.- In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio del procedimento alla Corte di appello sezione distaccata di Taranto in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per il regolamento delle spese di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso;

– Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

 

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