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Procedura Civile

Art. 320, quarto comma, c.p.c. e attività assertiva: limiti

La norma dell’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., la quale stabilisce che «quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova» ben può essere interpretata, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale da applicare, senza perdere di mira l’obiettivo di una rapida soluzione del processo, tutte le volte in cui il rituale ampliamento del thema decidendum verificatosi nella prima udienza ne comporti la necessità in applicazione del principio del contraddittorio. È vero che la norma sembra riferirsi soltanto alla attività probatoria, ma ciò deriva dal fatto che essa è stata formulata con riguardo ad una controversia semplice intesa nel senso suindicato, sicché tale riferimento testuale non impedisce di attribuire alla disposizione un significato più ampio con riguardo alle controversie che non corrispondono al suddetto modello o perché alle due parti iniziali debbano aggiungersi altri contraddittori o perché l’attività processuale delle parti sia più complessa e, in particolare, il convenuto non si limiti a contestare le richieste avversarie. In tali evenienze sarebbe in contrasto con il principio del contraddittorio ritenere che quando l’attività svolta dalle parti in prima udienza renda necessaria la fissazione di una nuova udienza per lo svolgimento di attività assertiva il giudice di pace possa non procedere a tale fissazione, pur dovendo invece procedervi quando la suindicata necessità riguardi un’ulteriore attività probatoria logicamente conseguente a quella assertiva. (Corte cost., 12.11.02, n. 447)

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