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Articolo 148 comma 10 del Codice delle Assicurazioni: perchè non viene (quasi) mai applicato?

Art. 148 comma 10 del Codice delle Assicurazioni: perchè non viene (quasi) mai applicato?

Il giorno in cui mi ritroverò tra le mani una “mia” sentenza ove nel pqm leggerò “Visto l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all’IVASS (già Isvap)” giuro che la incornicerò!

L’art. 148, co. 10, c.d.a. prevede che “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo…”

E allora non è dato capire perchè, da un lato, pochissimi colleghi chiedano nelle loro conclusionali che il Giudice si conformi al dato normativo (quando, ovviamente, si ricade nello specifico caso) dall’altro perchè i Giudici, una volta attenzionati sul punto, si “dimentichino” di applicarla.

Quante volte, infatti, accusiamo nella fase stragiudiziale ridicole offerte di risarcimento danni?; offerte che risultano tanto più ridicole quando poi al termine della fase giudiziale ci si confronta con la liquidazione finale, la quale, il più delle volte, risulta essere addirittura 3/4 volte superiore alla somma inizialmente offerta della Compagnia!

In questi casi la SENTENZA VA TRASMESSA ALL’IVASS !!!

Un plauso, quindi, al Giudice di Pace di Livorno, Dr.ssa Avv. Marielena Cristiani, che con la sentenza n. 1190 del 2011, ci ha offerto un chiaro esempio di applicazione della norma in parola.

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Studio Legale Calvello