Una recente sentenza della Cassazione penale, n. 34336 del 23.09.2010, ci offre lo spunto per svolgere alcune considerazioni circa l’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato e dei figli e la capacità reddituale del coniuge/genitore obbligato. Nel caso specifico un padre si era sottratto all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento a favore del figlio e della moglie sostenendo di non godere più di adeguate risorse finanziarie. La Corte confermava quanto già stabilito dai giudici di primo e secondo grado sancendo che “la capacità economica dell’obbligato che, all’epoca dei fatti, svolgeva regolare attività lavorativa retribuita ed aveva inoltre contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile, circostanza questa sintomatica di tale capacità, poteva verosimilmente provenire anche da altre fonti di reddito in nero”. In pratica, attraverso la cosiddetta argomentazione induttiva i giudici possono presumere la presenza di altri redditi in nero quando il tenore di vita del soggetto tenuto a versare l’assegno di mantenimento, non appare sostenibile con le sole risorse finanziarie ufficialmente dichiarate. E così, l’acquisto di una macchina nuova più costosa di quella precedente, piuttosto che l’acquisto di una barca o la stipula di un mutuo casa, ben possono costituire per i giudizi, elementi utili per la valutazione delle reali capacità reddituali. Ne deriva che coloro che vogliono sottrarsi ai propri obblighi e doveri di genitore nei confronti del proprio figlio e del coniuge separato, dovranno non solo lavorare in nero, ma anche evitare di intestarsi alcunché conducendo all’occorrenza anche una vita grama. Per concludere mi domando: ma ne varrà proprio la pena? A Voi la risposta.