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Diritto di Famiglia

Assegno divorzile e tenore di vita dei coniugi

La questione che affrontiamo oggi è la seguente: ha diritto ad un consistente assegno divorziale la donna che in costanza di matrimonio, per comune accordo col marito, ha condiviso un tenore di vita assai modesto, a fronte di una capacità reddituale notevole del coniuge?

Diciamo subito che la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 marzo 2009, n. 7614, ha dato risposta affermativa al quesito su esposto.

Il principio generale è quello per cui al coniuge spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Tuttavia, la Corte precisa che l’ammontare di detto assegno dovrà essere identificato avendo riguardo alle potenzialità economiche dei coniugi, ossia sull’ammontare complessivo dei loro redditi e dalla loro disponibilità patrimoniali.

Conseguentemente se i coniugi scelgono anche di comune accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio nonostante i redditi alti, l’assegno di divorzio non dovrà essere commisurato sulla base di tale parametro (modesto).

In altri termini, l’assegno dovrà essere commisurato alle concrete ed oggettive risorse economiche dei coniugi, sia reddituali che patrimoniali.

Concludendo la moglie che per comune scelta, o peggio, per imposizione del marito coniuge ha condotto durante il matrimonio un tenore di vita modesto avrà diritto anche ad un cospicuo assegno divorziale che andrà commisurato alle complessive concrete risorse economiche.

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