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addebito

Procedura Civile

ATP ex art. 696 bis c.p.c.: inammissibile se la lite risulta manifestamente inconciliabile

ATP ex art. 696 bis c.p.c.: inammissibile se la lite risulta manifestamente inconciliabile (Trib. Padova, Ord. 09.05.2018)

Brevi note in tema di inammissibilità del ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c.

La finalità primaria della consulenza tecnica preventiva è quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, e, pertanto, si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale.

Tale strumento di conciliazione è, però, possibile solo nei casi ove ne sussistano le relative condizioni.

Stante la ratio conciliativa della tutela, la prima condizione di esperibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è, ovviamente, che le parti interessate non abbiano già istaurato un procedimento, vertente sul medesimo oggetto o su una questione ad esso strettamente connessa, dinanzi alle competenti autorità.

Invero, è evidente che la finalità conciliativa, propria e caratteristica della tutela in oggetto, sia assolutamente incompatibile con la pendenza di una azione giudiziale!

Coerentemente a ciò, la giurisprudenza ha chiarito come “il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio già pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è del tutto inammissibile per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l’esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale (T. Santa Maria Capua Vetere 11.07.2011).

In secondo luogo, per azionare l’istituto in esame, il rapporto tra le parti deve avere come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica. Sul punto, costante giurisprudenza ha, difatti, chiarito che:

Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto” (T. Macerata 12.11.2015; nello stesso senso T. Barcellona Pozzo di Gozzo 03.03.2009).

In altri termini, è necessario che vi sia tra le parti un unico punto di disaccordo, superato il quale, appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando – secondo una valutazione che deve essere compiuta con criterio ex ante e in concreto – alcun altro profilo di contestazione (T. Milano 23.01.2007, il quale, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha ritenuto di rigettare il ricorso proprio in applicazione di tale principio; nello stesso senso, T. Barcellona Pozzo di Gotto 03.03.2009).

Ed ancora, come precisato dal Tribunale di Spoleto (T. Spoleto 07.05.2015): “Deve inoltre ritenersi inammissibile il ricorso laddove le questioni da sottoporre al CTU non appaiano suscettibili di mero accertamento, si presentino complesse e non suscettibili di conciliazione.”

Ebbene, alla luce dei presupposti applicativi dell’azione di cui all’art. 696 bis c.p.c. il Tribunale di Padova, con la pronuncia in esame, ha accolto i rilievi evidenziati dalla nostra difesa dichiarando l’ i n a m m i s s i b i l i t à  del ricorso depositato da controparte. Di seguito l’Ordinanza integrale. (C.C.)

L’ORDINANZA INTEGRALE

Tribunale di Padova, Giudice Dr.ssa Carmela Reale, Ordinanza del 9 maggio 2018

N. R.G. 2018/1406

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE RICORSI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1406/2018

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26/04/2018,

– rilevato che il ricorso introduttivo risulta depositato in pendenza di procedimento ex art. 700 cpc, ed in carenza pertanto del presupposto principale che caratterizza il procedimento ex art. 696 bis cpc, ovvero il fine della composizione della lite, e coltivato nella continuità della lite stessa essendo stato depositato, a seguito di ordinanza di accoglimento, reclamo ex art. 669 terdecies cpc;

– ritenuto che tale ricorso ex art. 696 bis cpc sia inammissibile per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l’esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale;

– rilevato che la vexata questio tra le parti è molto più ampia e complessa di quella prospettata con il ricorso ex art. 696 bis cpc, coinvolgendo molteplici e variegati punti di disaccordo, emersi nel procedimento d’urgenza che, a questo punto, dovranno trovare soluzione in un giudizio a cognizione piena, comunque si concluda il procedimento di reclamo pendente;

– rilevato che, pertanto, l’ammissione di consulenza tecnica su eventuali infiltrazioni nella veranda-pizzeria di cui al ricorso e sull’interruzione dell’erogazione dell’acqua reflua termale, con le conseguenze prospettate per il funzionamento della caldaia, sarebbe del tutto inutile a perseguire lo scopo, come detto, di prevenire la lite attese le diverse posizioni delle parti su tali punti controversi e presupporrebbe decisioni in ordine alle obbligazioni delle parti in virtù del contratto di affitto d’azienda del 22.12.2016, con oneri probatori non risolvibili in ambito di ATP.

– ritenuto che il ricorso all’ATP, nella fattispecie in esame, non consenta un’indagine ampia e valida, in caso di mancata conciliazione, per il futuro giudizio di merito;

– rilevato che l’accertamento tecnico richiesto appare meramente esplorativo ed in quanto tale non consentito;

PQM

– dichiara l’inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis cpc proposto da […] nei confronti di […] Srl per carenza dei presupposti richiesti dalla legge;

– condanna […] a rifondere a […] Srl le spese del procedimento quantificate in € 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si comunichi.

Padova, 9 maggio 2018

Il Giudice

dott. Carmela Reale

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