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Malavvocatura - Errori Legali Procedura Civile Responsabilità professionale

Avvocato negligente e causa persa: ecco quando scatta il risarcimento

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2016, n. 10698

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare:

  • se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo,
  • se un danno vi sia stato effettivamente e, infine,
  • se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.

L’avvocato, infatti, è tenuto solo a svolgere l’attività richiesta, non già a vincere la causa, anche perché l’esito del giudizio inevitabilmente incontra il limite del libero convincimento del giudice. Ne consegue che è onere dell’attore, ai fini della sussistenza della responsabilità dell’avvocato per negligenza, dimostrare che la sua domanda giudiziale, ove correttamente formulata e sostenuta dall’avvocato, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.

LA SENTENZA

Svolgimento del processo

  1. – Con sentenza del marzo 2004, il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da M.F. contro l’avv. P.O., per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale (per negligente ed imperito espletamento del mandato difensivo ad esso affidato ai fini dell’impugnativa di delibere assembleari della Cooperativa Edilizia Monte Cervino, dalla cui compagine sociale l’attore era stato escluso come socio, con conseguente reiezione, in primo e secondo grado, delle domande azionate in giudizio), al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Lire 118.184.000.
  2. – Avverso tale decisione interponeva gravame il M., che la Corte di appello di Roma rigettava con sentenza resa pubblica il 5 settembre 2011.

2.1. – La Corte territoriale osservava che il primo giudice aveva correttamente ritenuto insussistente la responsabilità dell’avvocato “in mancanza di prova – e prima ancora di allegazione – della probabilità di un giudizio favorevole, nell’ipotesi in cui non si fossero verificate le omissioni del difensore”.

In particolare, il giudice del gravame evidenziava che il M. aveva ravvisato e dedotto, in primo grado, la sussistenza della responsabilità professionale dell’avv. P. per: a) “mancata allegazione dei motivi di nullità del lodo arbitrale, ritenuto addirittura inesistente dalla corte di Appello”; b) “mancata impugnativa delle delibere assembleari nei termini e nelle sedi competenti”; c) “mancato istruttoria del giudizio di primo grado”; d) “introduzione di domande, motivi di nullità del lodo e istanza di restituzione delle somme versate, solo in comparsa conclusionale e quindi tardive”.

Tuttavia, soggiungeva la Corte capitolina, lo stesso attore non aveva dimostrato i presupposti che, in presenza di una morosità nel pagamento delle quote sociali, avrebbero comunque reso ingiustificato il provvedimento di esclusione dalla società cooperativa, nè aveva prodotto “in atti le delibere e la decisione del collegio dei probiviri, oggetto del precedente giudizio, nè era stata allegata una verosimile fondatezza della domanda di impugnazione dell’esclusione da socio della cooperativa edilizia”, nè, ancora, vi era stata prova del conferimento del mandato difensivo prima della decisione dei probiviri, del pagamento dell’importo dovuto per le spese del doppio grado di giudizio, dell’ammontare della quota sottoscritta e del valore realizzato dalla società cooperativa e “asseritamente venduto a Lire 110 milioni”.

Sicchè, era carente una allegazione “riguardo una responsabilità professionale dell’avv. P. nell’espletamento del mandato difensivo, ed il relativo danno”, a mente della quale era necessario “procedere a valutazione prognostica, volta a stabilire, in termini probabilistici, se l’evento dannoso (mancato accoglimento della domanda giudiziale) non si sarebbe verificato ugualmente, pur nell’ipotesi di una diversa linea difensiva e quindi senza l’inerzia e le preclusioni processuali rilevate in giudizio”.

2.2. – La Corte territoriale osservava, altresì, che era inammissibile la “critica” all’operato del professionista “riguardante la tardiva proposizione della domanda di restituzione delle somme perchè introdotta, in primo grado, solo al momento della precisazione delle conclusioni”.

2.3. – Quanto poi alle doglianze sul “mancato rispetto dei termini per l’impugnativa delle delibere assembleari” e sulla “mancata prospettazione da parte del difensore dell’inutilità del contenzioso, se scaduti i termini in linea a quanto statuito con la decisione della Corte di Appello, intervenuta nel precedente giudizio”, il giudice di secondo grado riteneva, rispettivamente, assente la prova che il mandato difensivo fosse stato conferito “in tempo utile per un’impugnazione tempestiva” e che non potesse riconoscersi la responsabilità del professionista per “la non facile interpretazione della normativa statutaria nella parte in cui riconosce al socio escluso la facoltà di ricorrere contro la relativa delibera ad un collegio di probiviri, dovendosi stabilire se trattasi di un sistema di tutela endosocietario o arbitrale e le diverse conseguenze che ne derivano”.

  1. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M. F. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Successivamente ad ordinanza interlocutoria di questa Corte (Sez. Sesta – 3, n. 27262 del 2014), con cui veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti degli eredi dell’avv. P.O., deceduto il (OMISSIS) (dopo la discussione della causa in sede di gravame e prima della notificazione dell’impugnazione in questa sede), si è difesa con controricorso l’erede C.M.L..

Motivi della decisione

  1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione, sollevata dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., di inammissibilità, per tardività, del controricorso, sostenendosi che la notificazione del ricorso sarebbe stata ricevuta dalla C. il “6 gennaio 2015”, giacchè – come emerge anzitutto dalla documentazione prodotta dallo ricorrente – questi ha provveduto a tale notificazione dapprima con spedizione dell’atto in data 22 gennaio 2015, ma senza esito, presso il domicilio della C. in (OMISSIS) e, poi, ha notificato il ricorso alla medesima C. presso lo studio dell’avv. Bellucci con ricezione della raccomandata da parte del portiere dello stabile in data 6 febbraio 2015 (e, dunque, non in data 6 gennaio 2015, come indicato nella memoria, peraltro in modo insanabilmente contraddittorio in riferimento alla stessa prima data di spedizione del 22 gennaio 2015), rispetto alla quale è tempestiva, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la spedizione della notificazione del controricorso il 2 marzo 2015 ed il deposito dell’atto il 19 marzo successivo.
  2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., e dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nel ritenere tardivamente proposte solo in comparsa conclusionale le domande risarcitorie per la responsabilità professionale dell’avv. P. in relazione all’esborso, da parte di esso M., delle spese di lite del doppio grado e per l’omessa tempestiva domanda di rimborso delle quote societarie versate, sarebbe incorsa in “una sostanziale omissione di pronuncia” sul motivo di appello che censurava la relativa statuizione di rigetto nel merito (per difetto di prova) del Tribunale, giacchè dette domande erano state tempestivamente proposte e non erano da confondersi con la domanda di rimborso delle quote avanzata nel giudizio contro la Cooperativa Monte Cervino.

Inoltre, la Corte capitolina avrebbe omesso ogni riferimento agli atti processuali sui quali ha fondato la decisione anzidetta, con conseguente vizio di motivazione.

  1. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 115 cod. proc. civ., “in relazione ai principi del contraddittorio, dell’onere della prova e del diritto di difesa”.

La Corte territoriale avrebbe “rilevato d’ufficio la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno legato alla omessa richiesta del rimborso delle quote versate alla società Cooperativa Monte Cervino senza previo avviso alle parti delle relativa questione”.

  1. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 304 e 298 c.p.c., nonchè dedotta omessa ed insufficiente motivazione.

La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la doglianza – mossa da esso M. in sede di comparsa conclusionale (p. 3) – relativa al negligente assolvimento del mandato difensivo da parte dell’avv. P. per non aver chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado del giudizio svoltosi contro la Cooperativa Monte Cervino, da ritenersi nulla per essere il difensore della stessa Cooperativa deceduto nel corso di detto giudizio (come risultante da documentazione versata in appello all’udienza del 28 ottobre 2009), che non aveva poi partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni.

  1. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2388 e 2527 c.p.c., nonchè dedotta omessa ed insufficiente motivazione.

La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la doglianza – sempre avanzata in sede di comparsa conclusionale (p. 3) – per cui l’avv. P. non avrebbe assolto compiutamente al mandato, mancando di dedurre che la delibera del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di esclusione di esso M. dalla compagine sociale non era stata mai notificata al socio escluso, nè tantomeno depositata dalla stessa Cooperativa nelle diverse cause, ciò che “avrebbe reso impugnabile la delibera dal momento della notifica”.

  1. – Con il quinto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte capitolina avrebbe reso una motivazione “fortemente contraddittoria e illogica”, giacchè “pur ravvisando la negligenza del dovere di diligenza e l’evento dannoso, nega che esista un nesso eziologico dannoso”.

Nè potrebbe applicarsi alla fattispecie l’ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 2236 c.c., non ricorrendo il caso di prestazione implicante problemi tecnici di particolare complessità.

  1. – Occorre scrutinare dapprima il terzo e quarto motivo, con i quali si deduce che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazioni doglianze – prospettanti profili di responsabilità professionale dell’avv. P. proposte dall’appellante con la comparsa conclusionale in sede di gravame.

Entrambi i motivi sono inammissibili alla luce del principio, consolidato, per cui la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c., ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.

Ne consegue che qualora il giudice dell’appello si sia astenuto dalla pronuncia, il motivo di ricorso per cassazione con cui ci si dolga di tale mancata pronuncia deve essere dichiarato inammissibile (tra le altre, Cass., 29 luglio 2002, n. 11175; Cass., 5 agosto 2005, n. 16582).

  1. – Il quinto motivo non può trovare accoglimento.

Le censure della ricorrente si infrangono contro il principio – consolidato e nel cui solco si inscrive la decisione della Corte territoriale (e che, invece, lo stesso ricorrente sembra disconoscere) – secondo il quale la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il SUO assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638).

La Corte capitolina ha, dunque, escluso – al pari del primo giudice – che il M. avesse fornito allegazioni e prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio derivato al cliente, non potendo il danno risarcibile coincidere con la condotta negligente del professionista.

E si tratta di impianto motivazionale che non è affatto attinto dalle doglianze del ricorrente.

Non coglie, quindi, nel segno neppure l’ulteriori censura che fa leva sulla inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2236 c.c., giacchè la Corte territoriale, lungi dall’affermarne l’operatività al caso in esame, ha come detto – incentrato la decisione sul rilievo dirimente (anche se fosse stato dimostrato l’inadempimento del professionista) del difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all’anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l’appunto, non può essere confuso con l’inadempimento stesso, ma deve essere provato dall’istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell’illecito contrattuale (tra le altre, Cass., 9 giugno 2004, n. 10966; Cass., 23 marzo 2006, n. 6537).

  1. – Il primo e secondo motivo sono inammissibili.

Essi investono l’ulteriore sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, che si aggiunge alla autonoma ratio decidendi secondo la quale a sostegno della complessiva domanda risarcitoria (siccome rigettata in primo grado e comprensiva anche delle pretese relative agli esborsi per spese di lite del doppio grado ed al danno legato alla omessa richiesta del rimborso delle quote versate alla società Cooperativa Monte Cervino) sono mancate, da parte dell’attore, allegazioni e prove sul nesso causale tra inadempimento del professionista e danno patito dal cliente.

Sicchè, qualora la decisione di merito si fondi – come nella specie – su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi (quella scrutinata con l’esame del quinto motivo) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).

  1. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

10.1. – In ragione di tale esito – e in applicazione del principio per cui, al fine di rispettare il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, si impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente (tra le altre, Cass., 17 giugno 2013, n. 15106; Cass., 26 giugno 2015, n. 13203) – è superata ogni dedotta questione sulla mancata e/o irrituale notificazione del ricorso a P.D., altro erede dell’avv. P..

Nè, del resto, si sarebbe potuti addivenire, per l’anzidetto difetto e/o invalidità di notifica, all’estinzione del giudizio come richiesto dalla controricorrente, posto che, in ogni caso, la prima notificazione del ricorso era valida – alla stregua dell’orientamento espresso da Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295 e come riconosciuto dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 27262 del 2014 -, ponendosi, semmai, l’esigenza di una ulteriore rinnovazione della stessa nei confronti del predetto P.D., altro erede dell’originario convenuto.

  1. – Il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2016

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